Il Ministro della Salute ha emanato il 20 marzo 2020 un’ordinanza, che ha effetto dal 21 marzo e sino al 25 marzo, con la quale dispone:
-vieta l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
-non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
-la chiusura di esercizi di somministrazione all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché di quelli in aree di servizio di carburanti sulla rete stradale; rimangono aperti gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti gli esercizi di somministrazione di ospedali e aeroporti con obbligo di rispettare la distanza di 1 mt.
-nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
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