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Una Guida per chi riceve comunicazioni di irregolarità

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet la guida COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI.
La guida mette in rilievo le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d’accordo con quanto riportato nell’avviso.

Ricordiamo che nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; in questi casi il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi.

La guida descrive anche come dilazionare il debito tributario riportato nella comunicazione. Sono possibili al massimo otto rate trimestrali per importi fino a 5mila euro; la rateazione sale fino a venti rate trimestrali per importi superiori ai 5mila euro.

Si decade dalla rateazione quando non si paga la prima rata entro il termine indicato nell’avviso oppure, per quanto riguarda la rata diversa dalla prima, se non paga entro la scadenza di quella successiva. Dal 2015 non è più prevista decadenza dalla rateizzazione in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non maggiore di 10mila euro. Allo stesso modo non viene meno la possibilità di rateizzare per un lieve ritardo, ossia un versamento non superiore a sette giorni, nel caso della prima rata, o entro il termine di pagamento della rata successiva, per le rate dalla seconda in poi.

Le comunicazioni di irregolarità non sono dei veri e propri atti impositivi e quindi non possono essere impugnate dinanzi alle Commissioni tributarie.

Per fornire elementi diversi e in contrasto con quanto riportato nella comunicazione, il contribuente può però rivolgersi:

  • a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia in caso di controllo automatizzato
  • all’ufficio di competenza che l’ha inviata in caso di controllo formale.

2020: tasso legale di interesse

Stabilito nella misura dello 0,05% in ragione d’anno, da Decreto MEF del 12.12.2019 pubblicato sulla GU 293 del 14.12.2019. La variazione ha effetto dal 1° gennaio 2020 e provocherà le conseguenti ripercussioni, ad esempio sul calcolo dell’usufrutto (dovrà essere emanato un successivo D.M.) ed in tutti i casi in cui gli interessi vengono calcolati al tasso legale (ad esempio nel caso di ravvedimento operoso per il pagamento tardivo di imposte etc.).

Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la Risposta n. 518 del 12 dicembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la dichiarazione, trasmessa telematicamente all’Agenzia stessa dall’intermediario, può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso.
Inoltre, precisano le entrate, la scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria o certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti.

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.
Nel caso in cui, invece, il contribuente intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, devono essere applicare le regole del C.A.D., ossia i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.

Il Decreto Sisma approvato in via definitiva

Con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun’astensione, l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva, mercoledì 11 dicembre, il Ddl n. 1631 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, nello stesso testo trasmesso dalla Camera ed approvato il 28 novembre scorso.
Per l’entrata in vigore si attende la pubblicazione del Ddl in Gazzetta Ufficiale.

Tra le misure previste il provvedimento dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2020, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016 (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) e contiene, inoltre, norme relative al terremoto in Emilia e a Ischia e all’emergenza maltempo a Venezia e Matera.

Per le agevolazioni “prima casa” il soppalco non è una soffitta

"Ai fini della individuazione di una abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando alla «utilizzabilità degli ambienti» a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo il Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche i soppalchi".

Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione, V Sezione Civile (sentenza n. 29643 del 14 novembre 2019), ha ritenuto erronea la pronuncia della competente Ctr che, nel caso in esame, aveva equiparato il soppalco di una abitazione alle soffitte, escludendolo quindi dal calcolo della superficie utile per determinare la qualifica di lusso dell’immobile.

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