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Sparita la cedolare secca dal 2020 sulle locazioni dei C/1

Non risulta che né la Legge 157 del 19/11/2019 di conversione del D.L. 124 del 26/10/2019 né la Legge 160 del 27/12/2019 abbiano riproposto quanto previsto dal comma 59 dell’articolo 1 della Legge 145/2018; tale disposizione ammetteva l’opzione per la tassazione con il regime della cedolare secca del 21% dei canoni di locazione relativi ad unità immobiliari di proprietà di persone fisiche “private” (che non agivano quindi in qualità di imprenditori o lavoratori autonomi) classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) sino a 600 metri quadrati di superificie (oltre eventuali pertinenze classificate in C/3 laboratori per arti e mestieri – C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – C/7 tettoie chiuse o aperte), limitatamente ai contratti stipulati nell’anno 2019, prevedendo inoltre che l’opzione per la scelta della la cedolare secca non era possibile qualora alla data del 15 ottobre 2018 fosse in essere un contratto non scaduto ed interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (in pratica non era possibile “risolvere” un precedente contratto in corso al 15 ottobre 2018 e stipularne uno nuovo tra i medesimi soggetti e per le stesse unità immobiliari), né era possibile optare per il regime della cedolare secca nel caso di subentro in un contratto di locazione in corso dal 15 ottobre 2018 (risposta n. 364 del 30 agosto 2019 dell’Agenzia delle Entrate).

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 340 del del 23 agosto 2019 aveva inoltre ammesso la validità per l’opzione per il regime della cedolare secca nel caso di un contratto ad uso commerciale che prevedeva un canone “fisso” mensile ed una aggiuntiva quota variabile del canone rappresentata da una percentuale sui ricavi dell’esercizio commerciale.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, fornisce le seguenti indicazioni:

in caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. (nota di studio: opzione nel modello RLI)

ed inoltre

l’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%.

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (novità introdotta dalle legge di bilancio 2019) – (nota di studio: risoluzione n. 50/2019).

L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Per i contratti stipulati nel corso del 2019 appare pacifico che l’opzione esercitata abbia validità per l’intera durata del contratto, normalmente di sei anni.

Dato l’utilizzo improprio dei termini da parte del legislatore, possono nascere alcuni dubbi interpretativi sulla validità o meno dell’opzione per il regime della cedolare secca, ad esempio:

  • contratto stipulato e registrato a fine 2019 con decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2020: il contratto è stato stipulato nel 2019 (come richiesto dal comma 59 della Legge 145/2018) ma ha a riferimento canoni di locazione ed effetti del contratto dal 1° gennaio 2020
  • contratto con scadenza il 31 dicembre 2019 e che viene quindi prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2025.

Sul punto appare opportuno un sollecito chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Testo del comma 59 art. 1 Legge 145/2018
59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unita’ immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, puo’, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non e’ applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Bonus pubblicità: tempo fino al 31 gennaio 2020 per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019

Si ricorda che, dal 1° al 31 gennaio 2020, i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per il 2019 possono presentare, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019.

Per farlo è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (da menù "Servizi per" alla voce "Comunicare") utilizzando le credenziali Spid, Entrate e Fisconline, o con la Carta Nazionale dei Servizi.

Carta acquisti: in vigore gli aggiornamenti Istat per gli importi di reddito e l’indicatore ISEE

Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l’indicatore ISEE che regolano l’accesso al citato contributo, per il 2020, sono perequati al tasso di inflazione ISTAT.

Dal 1 gennaio 2020, dunque, il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono determinati come segue:

  • per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54
  • per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 6.966,54;
  • per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.288,72.

Il MEF ricorda che, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, a partire dal 1 gennaio 2020 dovrà essere utilizzata la nuova modulistica (disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di Inps, Poste Italiane, MEF e Min. Lavoro) con i limiti ISEE e reddituali sopra riportati.

E-fattura: i dati ad un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo

Nei primi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica il numero di fatture transitate per il Sistema di interscambio (Sdi) ha superato i 2 miliardi, con una media di 5,5 milioni di file inviati al giorno.
Lo ha segnalato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ricorda anche che, nel corso del 2019, è diventato obbligatorio per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, emettere lo scontrino elettronico, obbligo che a partire dal primo gennaio 2020 sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Per coloro che non fossero riusciti a dotarsi in tempo di un registratore telematico o adattare il registratore di cassa già in uso, è prevista una moratoria delle sanzioni che durerà massimo per sei mesi (fino al 1° luglio 2020).

Clicca qui per visualizzare la scheda informativa sui dati aggiornati al 23 dicembre 2019.

Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute mese precedente

I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.

Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale regionale dell’Irpef

I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale comunale dell’Irpef

Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
– in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo “1039”.

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

Termine ultimo per effettuare (con modello F24 telematico) il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.

N.B. I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari nè di notai devono provvedere, entro questa data, ai versamenti derivanti dalla “Tobin Tax” utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

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