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Privacy: deroghe al codice dalla Legge 160/2019 dal 1 gennaio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), articolo 1 comma 681, introduce nuove fattispecie, classificando tra i trattamenti di dati personali di rilevante interesse pubblico quelli derivanti dall’attività di soggetti pubblici di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, andando a modificare la lettera i del comma 2 dell’articolo 2 sexies del D.lgs. 196/2003 (vedi il testo vigente dal 1° gennaio 2020 di seguito riportato).

In conseguenza della modifica di cui sopra viene introdotta la lettera f bis all’articolo 2 undecies cosicchè i diritti dell’interessato previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo 2016/679 non possono essere esercitati per gli interessi tutelati in materia tributaria ed allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale; i diritti dell’interessato di cui agli articoli 15 e 22 del R.E. sono rappresentati dal diritto di accesso dell’interessato, diritti di limitazione al trattamento, diritto alla cancellazione od oblio, diritto di rettifica, diritto di opposizione etc.

Testo con evidenziato in grassetto le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore della Legge 160 del 27.12.2019 – articolo 1 comma 681

Art. 2-sexies
(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche’ le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’ rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita’;
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche’ documentazione delle attivita’ istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche’ l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo;
i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale comprese quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale
l) attivita’ di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni
…….omesse le restanti lettere dell’articolo 2 sexies

Art. 2-undecies
(Limitazioni ai diritti dell’interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro stabilita’;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
f- bis) agli interessi tutelati in materia tributaria ed allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale.

(nota: Nel testo del D.lgs. 196/2003 ovunque si faccia riferimento alle lettere e ed f si intende tale riferimento effettuato alle fattispecie di cui alle lettere e – f e fbis)

Pubblicato il modello Iva 2020 in bozza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello Iva 2020 con le relative istruzioni, da utilizzare per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2019.
Nella nuova versione, il modello prevede un restyling del frontespizio, una revisione del quadro VA con l’eliminazione del rigo per l’adeguamento ai parametri, l’istituzione del nuovo quadro VP per le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, ed un apposito rigo (VO35) riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Chiarimenti in tema di regime di vantaggio per Associazioni sportive dilettantistiche

"In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI".
Inoltre, precisa ancora la Cassazione, le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, "si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto".

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza 31427 del 2 dicembre 2019.

Sì all’utilizzo del bonus efficienza energetica in compensazione con il debito per le accise

Ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, il credito d’imposta ceduto da un’impresa che esegue interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali a una società fornitrice di energia elettrica e/o gas naturale, può essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24 accise, con il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.
E’ quindi consentito versare le accise utilizzando il suddetto modello, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte mentre non è consentito, precisano le Entrate, utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Questa, in sintesi, la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate, tramite la quale ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per i lavori di efficientamento energetico degli edifici condominiali.

Enti non commerciali: acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente. La presentazione deve avvenire per via telematica, all’Agenzia delle Dogane tramite il sistema E.D.I. o all’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento acconto Iva

I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono provvedere a regolarizzare il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso, utilizzando il modello F24 telematico.

Presentazione tardiva Mod. 770/2019: ravvedimento

Termine ultimo per la regolarizzazione mediante ravvedimento della presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno d’imposta 2018 (Mod. 770/2019 Redditi 2018).

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