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Vendite on line: dal 2021 importanti novità IVA

Sono recentemente state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due importanti novità nel campo del regime Iva delle vendite a distanza:

  • la direttiva 2019/1995, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 dicembre,  modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni;
  • il regolamento di esecuzione del Consiglio del 21 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2019,  modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che si svolgono su piattaforme elettroniche e i regimi speciali per gli operatori che prestano servizi a clienti finali, effettuano vendite a distanza di beni e alcune tipologie di cessioni nazionali di beni.

A decorrere dal 1° gennaio2021 nelle vendite a distanza di beni fino a 150 euro importati con spedizioni da territori o Paesi terzi e realizzate tramite un’interfaccia elettronica – un marketplace o un portale sul web – i beni dovranno essere considerati ricevuti e poi ceduti dalla piattaforma. Stesso principio si applicherà per le cessioni tramite piattaforma web di prodotti all’interno dell’Ue da parte di un operatore economico non stabilito in Ue ad un privato consumatore.

La nuova direttiva chiarisce che in questi casi:

  • la partenza della spedizione o il trasporto dei beni vanno imputati alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma
  • sia la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia quella effettuata da quest’ultima verso il privato si devono considerare realizzate, ai fini dell’esigibilità dell’Iva, nel momento in cui il pagamento è stato accettato, facendo riferimento al primo evento tra il ricevimento del pagamento, da parte o per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando sarà effettivamente versato l’importo.

Il regolamento di esecuzione n. 2019/2026 del 21 novembre 2019 chiarisce inoltre che nel caso di un soggetto passivo che faciliti una vendita a distanza tramite un’interfaccia elettronica, di beni importati da Paesi terzi con spedizioni fino a 150 euro, i beni devono essere considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.
In particolare i beni saranno considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore alternativamente quando:

  • la spedizione o il trasporto dei beni sarà subappaltata dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;
  • la spedizione o il trasporto dei beni sarà effettuata da un terzo, ma il fornitore assumerà la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all’acquirente;
  • il fornitore fatturerà e riscuoterà le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizzerà la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il fornitore promuoverà con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, metterà in contatto l’acquirente e un terzo o comunicherà in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

I beni non si considereranno invece spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettuerà da sé il trasporto dei beni o ne organizzerà la consegna con un terzo e il fornitore non interverrà direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.

Il 75,2% delle famiglie italiane vive in case di proprietà: pubblicato il volume “Gli immobili in Italia” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ed il partner tecnologico Sogei ha pubblicato la settima edizione del volume “Gli Immobili in Italia”, la pubblicazione biennale che fotografa il patrimonio immobiliare italiano ed include approfondimenti tematici sulle principali novità fiscali che hanno interessato il settore immobiliare, oltre ad un’analisi dell’impatto sul mercato immobiliare dei flussi migratori.

Dai dati presentati risulta che nel nostro Paese tre famiglie su quattro (il 75,2%) vivono in una casa di proprietà.
Quasi il 60% dei 57 milioni di immobili di proprietà di persone fisiche è utilizzato come abitazione principale o pertinenza.
In base ai dati che i contribuenti hanno indicato nelle proprie dichiarazioni dei redditi risulta infatti che circa il 34,2% degli immobili, pari a 19,5 milioni di unità, sono abitazioni principali, a cui si somma un ulteriore 23,3% relativo alle pertinenze (cantine, soffitte, box o posti auto), circa 13,3 milioni di unità.

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Distributori carburanti e trasmissione telematica corrispettivi giornalieri: avvio graduale per gli operatori

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un Provvedimento che stabilisce un avvio graduale dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Il Provvedimento del 30 dicembre scorso dell’Agenzia delle Entrate stabilisce, infatti, termini di avvio differenziati in base ai volumi erogati lo scorso anno presso i singoli impianti.

Si ricorda che l’obbligo è scattato il 1° luglio 2018 per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio “a elevata automazione”, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato. L’avvio dal 1° gennaio 2020, invece, riguarda gli impianti che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio per oltre 3 milioni di litri, i quali potranno trasmettere i dati dei primi tre mesi del 2020 entro fine aprile. Per i gestori di impianti che nel 2019 hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri l’obbligo scatta il 1° luglio 2020 mentre, per i restanti operatori, si sposta al 1° gennaio 2021.

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Sisma 2016-2017: entro il 15 gennaio la domanda di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi

Tempo fino alla mezzanotte del 15 gennaio 2020 per aziende, lavoratori autonomi o agricoli e iscritti alla Gestione Separata (committenti e liberi professionisti) delle aree colpite dal sisma nel 2016 e 2017, tenuti a versare i contributi sospesi, per l’invio della domanda di rateizzazione del pagamento dei contributi, da inviare per via telematica attraverso il servizio dedicato.

In particolare, la comunicazione della volontà di avvalersi della rateazione per il versamento dei contributi sospesi deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, utilizzando il servizio Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017, che è accessibile direttamente con SPID e PIN o CNS o tramite intermediari e consulenti abilitati.

Si ricorda che le nuove disposizioni normative hanno confermato al 15 gennaio il termine dal quale far decorrere la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
Anche chi avesse già inviato la domanda di rateizzazione in precedenza, dunque, è tenuto a inviarla nuovamente nei termini indicati.

Inammissibile la domanda di rimborso se la cartella non è stata impugnata

Trascorso il tempo perentorio previsto per aprire il contenzioso, l’atto diviene inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è idoneo a riaprire il termine ormai scaduto.

L’omessa impugnazione della cartella emessa a seguito di liquidazione automatica per il mancato riconoscimento di un credito Iva, preclude al contribuente la possibilità di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero della somma e di dimostrare la spettanza del credito negato. È quanto ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 31236 del 29 novembre.

Trasmissione telematica spese sanitarie al sistema TS

Termine entro il quale farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari devono trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie e veterinarie incassate nel 2019.

Proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw: pagamento bollo auto

Versamento, da parte di proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo che scade a dicembre 2019 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, delle tasse automobilistiche presso le Agenzie Postali. Il pagamento deve essere effettuato con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

Versamento addizionale bollo auto (Superbollo)

Termine ultimo, per i soggetti che risultino proprietari a vario titolo di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw, con il bollo che scadeva a dicembre 2018 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione).

Presentazione della dichiarazione dell’imposta bollo virtuale

Termine ultimo, per i soggetti autorizzati a a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale, per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2019, distinti per voce di tariffa, e degli elementi utili per la liquidazione dell’imposta nonchè quello degli assegni bancari estinti nello stesso periodo.

Canone RAI: comunicazione di non detenzione della TV

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo sono tenuti, entro questa data, a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate presentando l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online. La comunicazione ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2020.

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