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2020: il versamento del superbollo sulle autovetture – tassa imbarcazioni

La tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, mentre per l’anno 2020 non risulta abrogato né modificato dal D.L. 124/2019 né dalla Legge 160/2019 l’obbligo di corrispondere“l’addizionale erariale alla tassa automobiilistica” (comunemente definito “superbollo”) da parte dei proprietari (o possessori nel caso di contratti di locazione finanziaria) di autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt. Di seguito vengono sinteticamente e schematicamente illustrate le norme e le modalità di versamento di tale tassa.

Soggetti qualsiasi proprietario o detentore in locazione finanziaria di veicolo per trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 chilowatt (persone fisiche, società etc.). Si ribadisce che il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall’utilizzatore.

Termine di versamento: entro il termine di versamento della tassa automobilistica “ordinaria”.

Importo del versamento: 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni riportate nel successivo paragafo “Normativa”) – per individuare la potenza in chilowatt consultare il campo P2 della carta di circolazione del veicolo.

Modello di versamento: il versamento si effettua con modello F24 e con la compilazione della sezione “Elementi identificativi”.

Codici tributo

  • “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011”;
  • “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011 – Sanzione”;
  • “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011 – Interessi”;
  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
    • il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “A”;
    • il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la targa dell’autovettura/autoveicolo;
    • il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
    • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l’annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2020 è il 2020, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2020).

Normativa

Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98.

21. A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e’ dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt(vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt) da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt

L’addizionale deve essere corrisposta con le modalita’ e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato.

D.L. 6.12.2011 n. 201 – articolo 16 – comma 1
“A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.

15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 e’ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e’ piu’ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione……………… I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Informazioni reperibili sul sito internet dell’ Agenzia delle Entrate – sul sito è possibile calcolare anche l’importo del superbollo dovuto – utilizza il seguente link.

Niente bonus prima casa se l’abitazione è costruita in zona “di lusso”

Con l’ordinanza n. 31490 del 3 dicembre 2019 la Corte di Cassazione, V Sezione Civile, si è espressa in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa ed ha chiarito che il "bonus prima casa" viene meno qualora l’abitazione venga costruita in una zona residenziale "di particolare prestigio".

In particolare, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a "ville con giardino" deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 1 del d.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come "villa", bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come "di lusso".

ISA: via libera a nuovi Indici di affidabilità fiscale (periodo d’imposta 2019)

Sono 89 i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno d’imposta 2019 approvati con il Decreto 24 dicembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020, e relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Nel documento il MEF chiarisce gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità fiscale relativo agli ISA e la metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.

Per una giustizia tributaria più efficiente è necessaria una ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario

L’annuncio del Presidente del Consiglio Conte durante la conferenza stampa di fine anno di voler ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell’amministrazione finanziaria non è stato accolto positivamente dai rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che hanno sottolineato quanto l’intenzione di “mettere mano alla giustizia tributaria” in tal senso non rappresenti il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento.

Secondo i Commercialisti, infatti, data l’impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall’art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe nell’eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che invece rappresenta "un grado di giudizio assolutamente necessario nell’ambito della giurisdizione tributaria", come sottolinea il presidente del Consiglio nazionale, Massimo Miani.

L’obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente, ribadiscono i Commercialisti, non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell’indipendenza dell’organo giudicante.

Clicca qui per leggere il Comunicato pubblicato sul sito dei Commercialisti.

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