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Credito d’imposta su investimenti in beni strumentali da specificare già in fattura

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020 che tra le tante novità prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento.

In sintesi:

Tipologia di investimenti agevolabili Limite Misura del credito d’imposta Tempo di recupero
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex ‘super ammortamento’ fino ad euro 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex ‘iper ammortamento’ beni materiali fino ad euro 2,5 milioni 40% 5 quote annuali di pari importo
oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni 20%
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex ‘iper ammortamento’ beni immateriali fino ad euro 700.000 15% 3 quote annuali di pari importo

Segnaliamo che la disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194″.

Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della L. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

Bonus Tv e decoder: come verificare se i tuoi apparecchi sono idonei per ottenerlo

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito internet una lista di prodotti considerati "idonei" al fine dell’ottenimento del Bonus tv e decoder.
In questo modo i cittadini possono verificare se la propria Tv o il proprio decoder rientrano tra quelli per cui è possibile usufruire del contributo.

La lista è disponibile qui.

Entro il 31 gennaio la dichiarazione di non detenzione della tv

Si ricorda che i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, non detentori di apparecchio televisivo sono tenuti entro il 31 gennaio, al fine di evitare l’addebito del canone TV in bolletta, a dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.
Per fare questo devono presentare la dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello deve essere presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere inviato, unito ad un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

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