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Uno sguardo al passato e un passo verso il futuro

Spunti e considerazioni sulla fatturazione elettronica B2B a un anno dall’entrata in vigore.

La Fatturazione Elettronica B2B è stata per gli studi professionali uno dei cambiamenti di maggior rilievo degli ultimi anni. Passato ormai un anno dalla sua entrata in vigore, la gestione di questa nuova modalità operativa è diventata qualcosa di familiare. Ma che cosa ha significato questo “salto tecnologico” e operativo per gli studi?

Il primo effetto prodotto dalla Fatturazione Elettronica (FE), che è fondamentale tenere in considerazione per comprendere l’evoluzione dello studio professionale, è la significativa riduzione dei tempi di gestione del cliente, in particolare per quanto riguarda la contabilità. Gli automatismi software e la maggiore precisione imposti da questo adempimento hanno infatti sostanziato la possibilità di recuperare tempo, opportunità che molti studi hanno colto abbattendo i costi di gestione dei clienti.

Questo ulteriore passo nel processo di digitalizzazione ha quindi determinato, trasversalmente a tutte le realtà di studio, la possibilità di ridurre tempi e costi. Purtroppo però non è stata percepita e sfruttata da tutti nello stesso modo. Alcuni studi hanno infatti incontrato difficoltà nell’adeguamento alla FE senza riuscire a percepirne i miglioramenti e questo è avvenuto principalmente a causa di due ostacoli: l’eccessiva libertà lasciata ad alcuni clienti e la sempre pericolosa Legge di Parkinson.

Adeguarsi ad un adempimento di questa portata non è certo un compito facile ed è normale scontrarsi con alcune difficoltà durante il processo. La speranza tuttavia è che, ripercorrendo gli errori più comuni che sono stati commessi, i professionisti che ancora li stanno combattendo riescano a prendere coscienza delle cause del problema e a dirigersi verso soluzioni costruttive.

Approfondiamo quindi meglio i due ostacoli di cui parlavamo poco fa: il primo caso si incontra quando lo studio non ha prestato la necessaria attenzione alla scelta tecnologica, lasciando libero il cliente di decidere come comunicare i dati. I clienti non indirizzati dallo studio verso software compatibili, non adeguatamente formati al loro utilizzo o inclini ad approfittare dell’assistenza, tendono ad assorbire il potenziale di miglioramento connaturato alla fatturazione elettronica, annullando molti dei benefici portati dalla digitalizzazione. Il secondo problema riguarda invece la Legge di Parkinson, stando alla quale “il lavoro si dilata in funzione del tempo disponibile”. Pertanto, anche se i tempi della gestione del cliente si riducono lasciando spazio a nuove attività, alcuni studi finiscono per riempire gli spazi vuoti impiegando più tempo a svolgere le stesse mansioni o dedicandosi ad attività che non sono effettivamente in grado di portare reddito. La giornata lavorativa risulta quindi piena e, nonostante gli sforzi delle persone a migliorarsi e i recuperi sulla gestione della contabilità, i tempi complessivamente non risultano ridotti.

La legge di Parkinson dimostra che non è sufficiente ridurre il tempo, ma è fondamentale decidere come reimpiegarlo e reinvestirlo. Le attività per reintegrare il lavoro del personale di studio sono molteplici, e anche se trovaste difficile impostare un meccanismo per la ricerca di nuovi clienti, esistono serie opportunità all’interno dello studio. Una direzione credibile potrebbe essere quella di diversificare i servizi offerti ai clienti di studio approfondendo, ad esempio, il significato gestionale dei dati delle fatture. Controllo di gestione, rapporti banca – impresa e welfare sono solo alcune delle attività a valore aggiunto verso cui le imprese dimostrano sempre maggiore interesse.

La diversificazione dei servizi non è importante solo per recuperare efficienza e mantenere il dimensionamento dello studio. Lavorare con il cliente in ambiti che lo stesso percepisce come di valore permette infatti allo studio di ritagliarsi un posizionamento competitivo maggiormente credibile per il medio lungo periodo in un mercato che negli ultimi anni ha dimostrato sempre minor interesse per l’attività contabile, almeno nella sua declinazione fiscale. Si sta presentando per il professionista l’occasione di tornare ad essere consulente, ponendosi al fianco del cliente nella conduzione efficace della propria azienda.

È importante riuscire a cogliere le nuove opportunità e a leggere i nuovi segni, e spero che queste parole siano uno stimolo per farlo, perché i recuperi permessi dalla FE renderanno il mercato ancor più competitivo. C’è chi risulterà accattivante per il cliente poiché maggiormente evoluto e completo nei propri servizi e c’è chi riuscirà a proporre al mercato prezzi più contenuti. Non evolvere potrebbe portare gli imprenditori clienti a rivolgersi a qualcuno che per prezzo o per offerta risulta maggiormente accattivante.

Con l’anno appena iniziato credo possa valere la pena dedicare a se stessi qualche ora del proprio tempo per auto valutarsi. La Fatturazione Elettronica come ogni cambiamento richiede una risposta concreta da parte di ogni interessato e penalizzerà la rigidità. Cambiare spaventa, ma concentrarsi sulle opportunità dall’altro lato della staccionata rimette in prospettiva il sacrificio necessario, facendo superare l’inerzia. Le opportunità di lavoro con le imprese sono infinite, per chi saprà coglierle.

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Videosorveglianza e telecamere: altra sentenza di condanna dalla Cassazione

Gli impianti di videosorveglianza: considerazioni e consigli.

Sulla questione dell’installazione di impianti di videosorveglianza sono intervenuto più volte, in quanto è pessima abitudine da parte deglla maggior parte degli installatori, probabilmente a scarsa conoscenza della materia, fornire un’adeguata informazione a chi loro si rivolge per installare un impianto di videosorveglianza con telecamere.

E’ necessario infatti ottenere il consenso delle rappresentazioni sindacali dei lavoratori e, qualora non esistano all’interno dell’azienda oppure non si raggiiunga un accordo, richiedere un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro; per quanto riguarda il mio studio ho richiesto ed ottenuto l’autorizzazione relativa al posizionamento di una telecamera esterna che “inquadra” unicamente il soggetto “davanti alla porta di ingresso” e che, quindi, non rileva ai fini del controllo a distanza dell’attività prestata dai lavoratori occupati nello studio, ma la prudenza non è mai troppa e le sanzioni sono salate.

Ad ingenerare ancora maggiore confusione si assiste a pubblicità televisiva dove la micro telecamera dà la possibilità di controllare cosa fa la tua colf mentre non ci sei, senza valutare minimamente le conseguenze di un controllo dell’attività della colf, lavoratrice, e senza valutare minimamente lo statuto dei lavoratori e neppure la nota 1004 dell’8.2.2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la quale è stato indicato che nel rapporto domestico è necessario comunque l’obbligo di informazione preventivo ed il consenso, chiaramente scritto, dello stesso collaboratore domestico.

A parte poi la violazione in esame, non è raro il caso di sanzioni per “mancata informativa” che deve essere resa tramite affissione di cartello indicante il funzionamento dell’impianto (link a provvedimento – sanzioni per 7.200 euro irrogate dal Garante).

Rammento che il Garante ha emanato il Provvedimento web 1712680 dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, pubblicato sulla G.U. 99 del 29 aprile 2010 invitando a consultare il decalogo redatto dal Garante.

Prima dell’installazione è quindi necessario procedere alle valutazioni indicate nel citato decalogo, redigere una planimetria con il progetto dell’impianto, con indicati i raggi di azione delle telecamere, un documento sull’organizzazione e funzionamento del sistema di videosorveglianza avendo riguardo anche – se con registrazione delle immagini – ai tempi di conservazione delle immagini stesse, raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali o chiedere l’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, quindi solo dopo aver assolto queste fasi preliminari realizzare l’impianto, informarne i lavoratori, procedere all’affissione di cartelli – informativa ed attenersi, anche in relazione ai tempi di registrazione, a quanto indicato nel Garante nel citato provvedimento dell’8 aprile 2010.

La Sentenza della Corte di Cassazione
Con la sentenza della Cassazione Penale sez. 3 del 17 gennaio 2020 n. 1733 (decisa il 6 novembre 2019) è stato condannato con un ammenda da 3.000 euro un imprenditore che aveva installato nel 2014 un sistema di videosorveglianza idoneo a controllare l’attività dei dipendenti, senza il preventivo accordo con le rappresentazioni sindacali dei lavoratori ma con un accordo scritto con i dipendenti, in violazione quindi dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 Legge 300/1970).

Il datore di lavoro avrebbe dovuto in prima battuta stipulare l’accordo preventivo con le rappresentanze sindacali, qualora l’accordo non fosse raggiunto chiedere il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, in quanto il legislatore ha ritenuto di “affidare l’assetto della regolamentazione di tali interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori singoli, possano autonomamente provvedere al riguardo – trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato.” ed in quanto l’imprenditore potrebbe, ad esempio, far firmare all’atto dell’assunzione del lavoratore una dichiarazione con la quale accettano l’adozione o l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo dando luogo ad un consenso viziato, cioè condizionato all’assunzione.

Dichiarazione fraudolenta e fatture per operazioni inesistenti: sentenza Cassazione

L’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, con la sentenza n.50362 del 29 ottobre 2019.

Over 75enni: come chiedere l’esonero dal pagamento del canone tv

L’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio canale Twitter, ricorda che i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione spetta:

  • nel caso in cui nell’abitazione di residenza si posseggano uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza;
  • per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Qui maggiori informazioni.

Esenzione canone Tv: la richiesta entro il 31 gennaio

Si ricorda che, i cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo sono tenuti, entro il 31 gennaio, a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate presentando in modalità telematica l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online. La comunicazione ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2020.

In particolare, la dichiarazione dovrà essere effettuata dagli intestatari dell’utenza elettrica per uso residenziale. Con l’apposito modello gli stessi potranno segnalare, sotto la propria responsabilità:

  • che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente una Tv propria o di un familiare;
  • che non detengono un altro apparecchio Tv, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata, oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Le istruzioni del modello di dichiarazione sostitutiva sono disponibili qui.

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