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Esecuzioni Immobiliari: pagamento contributo pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. Criticità e novità

Ad ormai due anni dall’entrata in vigore, dopo l’utilizzo continuativo del sistema, abbiamo rivisto passo – passo le modalità operative per il pagamento telematico dei diritti per la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche e provvediamo, a beneficio dei lettori, a dare conto delle persistenti criticità del sistema e delle positive novità riscontrate (e probabilmente non da tutti colte) ad aggiornamento di quanto da noi scritto in un articolo pubblicato sui siti del circuito www.ateneoweb.com nel febbraio 2018.

Pubblicità obbligatoria sul PVP
Ricordiamo che, a partire dal 19 febbraio 2018, per effetto della modifica dell’art. 490 c.p.c., la pubblicità degli avvisi di vendita degli immobili deve essere obbligatoriamente effettuata mediante pubblicazione sul “Portale delle vendite pubbliche” all’interno di un’area del sito del Ministero della giustizia (attualmente all’indirizzo https://pvp.giustizia.it).

La pubblicazione dell’avviso sul sito https://pvp.giustizia.it avviene a seguito del pagamento del Contributo di € 100,00 richiesto per ogni singolo lotto e comprovato dall’allegazione della relativa ricevuta.
Le conseguenze della omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche sono molto pesanti e comportano l’impossibilità di procedere alla vendita. Il difetto di attuazione della pubblicità, o un suo vizio, determina la nullità (da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 del c.p.c.) dell’atto esecutivo, al quale la pubblicità si riferisce. La mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul P.V.P. è causa di estinzione del processo esecutivo.

Naturalmente, prima di effettuare il pagamento dei diritti, occorre verificare che il Creditore procedente abbia versato il fondo spese e che non vi siano insoluti per aste precedenti o altri problemi che rendano impossibile la pubblicazione, in quanto il versamento dei diritti non è generico, ma riferito alla singola procedura esecutiva, e la richiesta di rimborso (unica procedura di rimedio in caso di errore) non verrà probabilmente esaudita in tempi brevi.

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Tra i diversi moduli che abbiamo realizzato relativi al software sulle Esecuzioni Immobiliari ti segnaliamo Relazione delle attività svolte dal Custode Giudiziario, un modulo che supporta l’attività del Custode Giudiziario e gli consente di adempiere agevolmente agli obblighi conseguenti la sua nomina.

Il CdM approva un decreto per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 23 gennaio 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

In particolare il decreto interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”:

  • dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi;
  • coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga;
  • per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi;
  • oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

In questo modo, la platea dei beneficiari passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori.

Patent Box – L’opzione ha durata quinquennale e termina il 30 giugno 2021 – Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

Nell’ambito del Patent Box e dei marchi d’impresa, l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 28 del 18 dicembre 2019 con cui risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d’impresa fino al 30 giugno 2021.

In particolare, si specifica che l’opzione non è rinnovabile ed ha una durata di cinque anni; in ogni caso, il ruling decade il 30 giugno 2021 anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.

L’Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017.

Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall’Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall’ambito del Patent box.
L’OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell’emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorio – c.d. “grandfathering rule” – in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti. Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2017 è stato disposto che l’opzione, che può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell’opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d’imposta terminano successivamente.
Si evidenzia, inoltre, che l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Da quanto detto, si evince che:
– la durata dell’opzione deve essere pari a cinque periodi di imposta, con la condizione che, comunque, il regime decade il 30 giugno 2021, anche se i cinque periodi d’imposta scadono successivamente;
– l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Inoltre, quando l’opzione riguarda i marchi d’impresa, vi è un’ulteriore limitazione ossia che allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile.

Quindi, non è possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta scaduto il quinquennio di validità prima del 30 giugno 2021, per continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Tale tesi, ricorda l’Agenzia, non è peraltro in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l’esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di grandfathering.
In tale sede, è stato chiarito che il contribuente che intende accedere alla procedura di Patent box nel 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nel 2015, può fruire del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.
In conclusione, “l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021”.

Per scaricare il principio di diritto n. 28/2019 clicca qui.
Per scaricare il principio di diritto n. 11/2019 clicca qui.

L. N. 157/2019 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante e dei titoli al portatore

L’articolo 18 della L. N. 157/2019 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante: Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), che definisce i limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo:

– la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; e

– la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.

In entrambi i casi viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000,00 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nell’ambito delle misure contro l’evasione, le nuove disposizioni prevedono, dunque, limitazioni al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. La riduzione avverrà in modo graduale, e in particolare:

dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000,00 euro;

dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro (comma 1, lett. a)).

La novella in esame integrando l’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 con l’aggiunta del comma 1-ter apporta modifiche al regime sanzionatorio stabilendo che il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1:

– per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è fissato a 2.000,00 euro;

– per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1.000,00 euro (comma 1, lett. b)).

Ricordiamo che il citato comma 1 dell’articolo 63, stabilisce che alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, in materia di limitazione all’uso del contante, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

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