Versamento somme dovute per la registrazione di atti privati con F24

Con il provvedimento del 27 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’utilizzo del modello F24 per il versamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti in relazione alla registrazione degli atti privati.

Il modello sarà utilizzabile dal 2 marzo prossimo ma, fino al 31 agosto 2020, potrà ancora essere utilizzato l’F23, secondo le attuali modalità. Dal 1° settembre 2020, invece, i suddetti versamenti saranno da effettuarsi esclusivamente con il modello F24.

In un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, precisano le Entrate nel Provvedimento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Nonostante la crisi economica più di 700 aziende hanno fatto crescere i propri ricavi: un’analisi Cerved

L’Osservatorio Cerved ha condotto un’indagine per individuare, nel periodo più nero della crisi economica che va dal 2007 al 2018, la presenza di aziende capaci comunque di crescere e far crescere ininterrottamente i propri ricavi durante questo lungo periodo temporale.
Delle 771 aziende individuate, la maggioranza risiede al Nord e nei settori meno soggetti al ciclo economico ma, precisa Cerved, non mancano le eccezioni.
Le regioni con più alto tasso di crescita sono Lombardia, Veneto ed emilia-Romagna, ma il Trentino Alto-Adige, la Valle d’Aosta e le Marche vantano più imprese resilienti.

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Srl semplificata – Il socio risponde dei danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione? – Sentenza del Tribunale delle imprese di Milano

Il socio di Società a responsabilità limitata “semplificata” non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, settimo comma, c.c. per i danni arrecati ai terzi in ragione della “manifesta sottocapitalizzazione della società”, e dunque della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la stessa è stata dotata, perché ciò si risolverebbe nel mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della S.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di adeguate risorse patrimoniali, e detti soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 Euro”.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Sez. Impr. B, con la sentenza n. 11105/2019 depositata il 3 dicembre 2019.

La regola dell’obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) opera anche per le s.r.l. semplificate, in relazione alle quali è delineabile un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma da detto principio – si legge nella sentenza – “non può derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da accantonare), prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della variabile costituita che permea tuta l’attività commerciale con scopo di lucro, ovvero il “rischio d’impresa””.

L’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale di cui all’art. 2394 c.c. (cui corrisponde la previsione dell’art. 2484 n. 4 c.c.), gravante anche sugli amministratori di S.r.l. semplificate, deve, dunque, essere coniugato con i rischi che connotano l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, fermo restando che l’ordinamento favorisce tale avvio tramite la costituzione di Srl, con dotazione minima di capitale sociale, o addirittura “simbolica” e a tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica ex ante dell’attività gestoria tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica e basati sulle buone prassi imprenditoriali, ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri obblighi di legge con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c., che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa e finalizzati a monitorare e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale, intesa come capacità dell’impresa di poter continuare a svolgere la propria attività, di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

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Negoziazione assistita o arbitrato: presentazione domanda per il riconoscimento del credito d’imposta

Termine ultimo, per coloro che nel 2019 hanno corrisposto compensi agli avvocati e agli arbitri nei procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo e/o di arbitrato conclusi con lodo, per la presentazione della richiesta di attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 21-bis del Dl 83/2015, da effettuarsi utilizzando la procedura online sul sito del Ministero della Giustizia utilizzando l’apposito modulo.

Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

Registrazione fatture inferiori a 300,00 euro

Termine ultimo per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese precedente. Sul documento devono essere indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.

Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

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