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Autotrasportatori, e non solo, distributore ad uso privato: novità

Premessa

di seguito i termini utilizzati hanno il significato infra indicato:

TUA (Testo Unico sulle Accise – Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504)

D.L. (Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157 – in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera c)

Distributore di carburanti: impianto privato (di solito cisterna, interrata o meno, dotata di erogatore – colonnina – ed utilizzata di norma per il rifornimento di autoveicoli)

DAS: documento di accompagnamento semplificato (utilizzato per il trasporto di prodotti soggetti ad accisa, quali il carburante)

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Una moltitudine di imprese di autotrasporto e di imprese (es. imprese edili, imprese con numerosi autoveicoli) per il rifornimento di carburante si avvale di un proprio distributore “privato”, un po’ per comodità ed un po’ per ottenere un prezzo di fornitura minore rispetto ai distributori stradali di carburante.

L’impresa, quindi:

  • acquista una certa quantità di carburante che viene consegnato da un “grossista” con un mezzo dotato di “botticella” e con consegna del DAS;
  • il carburante viene immesso in una cisterna dell’impresa (interrata o meno);
  • gli autoveicoli dell’impresa si riforniscono di carburante dal distributore privato dell’impresa.

Una delle prime cose da fare, nel caso in cui si decida di utilizzare un distributore privato è quella di verificare se sia obbligatoria la presentazione di una SUAP (segnalazione allo sportello unico attività produttive) presso il comune – a titolo esemplificativo Link alle disposizioni in materia del Comune di Bologna.

Ma le novità recate al TUA dal D.L. non riguardano i nuovi distributori ma anche quelli esistenti.

Prima dell’entrata in vigore di tali novità introdotte dal D.L. al TUA l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era esentata da obblighi di registrazione (che consistono nell’annotare le operazioni di carico e scarico) e da qualsiasi altro obbligo qualora la capacità della cisterna utilizzata fosse inferiore ai 10 mc. (ossia 10.000 litri); a seguito delle modifiche introdotte al TUA dal D.L. risultano ridotti tali limiti a 5 mc. (ossia a 5.000 litri).

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha emanato lo scorso 27 dicembre 2019 la nota prot. 240433/U, in conseguenza delle modifiche sopra indicate, con la quale ha prescritto che:

  • si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e non superiore ai 10 mc.;
  • per i distributori minori il il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo, in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane;
  • le prime annotazioni sul registro dovranno avvenire entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione, cioè dal 1° maggio 2020;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quindi quella alle ore 00:00 del 1° maggio 2020;
  • le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
  • le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
    ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via pec all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.

Nel caso quindi di distributore di carburanti “minore”, poniamo di 8 mc., in precedenza esente da qualsiasi formalità (precedente limite di 10 mc.) e superiore al limite ora fissato dal TUA ( 5 mc.) per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. sarà da presentare denuncia all’Agenzia delle Dogane competente per territorio e da istituirsi il registro di carico e scarico ed assolvere gli altri adempimenti indicati nella nota del Direttore dell’Agenzia delle Dogane sopra citata.

Le sanzioni previste dall’articolo 48 del TUA, sono le seguenti:

  • sanzione amministrativa da 1.032 a 5.164 €. per l’omessa denuncia del distributore
  • sanzione ammnistrativa da 258 a 1.549 €. per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.

Contribuenti forfetari: i corrispettivi telematici sostituibili con l’emissione della fattura cartacea

Il 30 gennaio scorso l’Agenzia delle entrate, nel corso del consueto appuntamento annuale con Telefisco, ha fornito alcuni chiarimenti su alcuni aspetti relativi regime forfettario 2020. Uno di questi ha riguardato la possibilità, per i forfetari, di sostituire i corrispettivi telematici con fattura cartacea.

L’Agenzia ha infatti chiarito che i contribuenti forfettari possono emettere la semplice fattura cartacea, in sostituzione dell’emissione dello scontrino elettronico, evitando così gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, posto che questi soggetti non sono obbligati alla fatturazione elettronica.

Attuazione novità Iva in materia di commercio elettronico: primo via libera del CdM

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 24 del 23 gennaio 2020, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE in tema di obblighi Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Le nuove disposizioni, si legge nel Comunicato Stampa del Governo, hanno il fine di ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come MOSS).

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello unionale entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato della UE, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.

Cessazione attività commerciale – Indennizzo esteso agli anni 2017 e 2018 – Chiarimenti dall’INPS

Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l’INPS recepisce quanto disposto dall’articolo 11-ter introdotto dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, riguardo l’indennizzo spettante alle aziende che hanno cessato l’attività commerciale, con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti d nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

A partire dal 3 novembre 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione), infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:

a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Possono fruire dell’indennizzo coloro che esercitano:
attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
agenti e rappresentanti di commercio, che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 2, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell’attività commerciale;
b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.
L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24 maggio 2019.

L’INPS precisa inoltre che le domande di indennizzo, presentate ai sensi dell’articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare.
Parimenti, quelle pendenti presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell’AGO – in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento.
In tutte le ipotesi illustrate nel presente paragrafo, la decorrenza dell’indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza.

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 4/2020 clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 207/1996 clicca qui.
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 77/2019 clicca qui.

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