Organismi di vigilanza e antiriciclaggio: nuovo documento AODV

L’associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV), in data 22 gennaio 2020, ha pubblicato un documento con le linee guida per il contrasto al riciclaggio, con un particolare approfondimento relativo agli obblighi e alla responsabilità a carico degli enti.
Il documento analizza anche i diversi compiti assegnati all’organismo di vigilanza, individuando le relative responsabilità. Link

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Ammesse le clausole statutarie antidiluizione

Con la recente Massima n. 186 del 3 dicembre 2019 il Consiglio Notarile di Milano ha definito legittime le clausole statutarie di s.p.a. o di s.r.l. che prevedono l’obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o quote (o a favore di uno o più singoli soci di s.r.l.), allorché detti aumenti di capitale siano deliberati a un prezzo inferiore all’importo stabilito dalla clausola stessa, al fine di evitare la diluizione del valore delle azioni o quote della categoria protetta anche qualora i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti.

Resta ferma la necessità, come in ogni caso di assegnazione non proporzionale delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, c.c., che l’ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta sia almeno pari all’ammontare dell’aumento di capitale effettivamente sottoscritto.

Secondo i Notai milanesi il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l’effetto anti-diluitivo, può costituire un “diritto diverso” che connota una categoria di azioni o di quote ai sensi degli artt. 2348 c.c. o 26, comma 2, d.l. 179/2012 (o che si aggiunge ad altri diritti diversi della categoria “protetta”) oppure un “diritto particolare” ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c.

Dichiarazioni 2020: pronti 6 modelli in versione definitiva

Con il Comunicato Stampa del 31 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate informa che sono disponibili online i modelli da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa (periodo d’imposta 2019): si tratta di Redditi 2020 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni.

Alcune delle novità presenti nei modelli di quest’anno sono:

  • il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico, elevato a 4.000 euro;
  • il nuovo sport bonus;
  • il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia.

Nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc entra la quota deducibile del Patent Box, fanno ingresso in Enc i redditi da floricoltura. Trovano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche.

Fatture per operazioni inesistenti: se l’Amministrazione fornisce elementi di prova della falsità delle fatture è del contribuente il compito di dimostrare il contrario

Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi di prova, anche indiziari, della falsità delle fatture passive contabilizzate, è onere del contribuente dimostrare, avvalendosi a sua volta anche di presunzioni, la sussistenza di elementi idonei a vincere la rilevanza probatoria degli elementi indicati dall’Ufficio e la conseguente effettività della operazione rappresentate in fattura; fermo restando che il mero dato formale della registrazione della fattura non costituisce di per sé prova della reale esistenza del costo ivi rappresentato che deve invece essere documentato.

Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 1213 del 21 gennaio 2020.

Contratti di rete tra professionisti: parere MISE su ammissibilità e pubblicità

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere 28 gennaio 2020 n. 23331 fornito ad uno Studio professionale, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di contratti di rete tra professionisti e reti miste.

Il Mise precisa che al momento appare possibile, a fini pubblicitari, la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”) dotati di soggettività giuridica.
Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste.

Di conseguenza, chiarisce infine il Ministero, reti pure tra professionisti possono essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.
Infine, qualora il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.

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