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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

L’articolo 4 del D.L. 124/2019 ha modificato il D.Lgs. 241/1997 inserendo l’art. 17-bis denominato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, in vigore dal 1° gennaio 2020.

In particolare il comma 1 dell’art. 4 del D.L. 124/2019 prevede che i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato [….] che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione“.

Il tutto è riassumibile nel modo seguente:

  • il committente che affida (principalmente mediante contratti di appalto e subappalto) il compimento di un’opera o di un servizio (o più) è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali se:
    • l’importo annuo delle opere e/o servizi appaltati è superiore ad euro 200.000 (si precisa che si tratta di un limite annuo riferito ad ogni singola impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria – quindi nel caso in cui un committente avesse in corso 10 appalti da 100.000 euro ciascuno, non sarebbe soggetto all’applicazione di queste nuove disposizioni);
    • vi è prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
    • vi è utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili).

Occorre precisare che quindi i committenti possono essere S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., enti pubblici e privati – commerciali e non -, s.n.c., s.a.s., associazioni professionali, società semplici, persone fisiche che esercitano imprese commerciali o arti e professioni, imprese agricole, curatore fallimentare, etc; occorre che detti soggetti siano considerati, ai fini delle imposte dirette, residenti nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui sia necessario applicare quanto previsto appunto dal nuovo art. 17-bis, per ciò che concerne il versamento delle ritenute fiscali in questione, dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, queste dovranno essere versate:

  • direttamente dall’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria;
  • con distinte deleghe per ciascun committente (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, nel modello F24 occorrerà quindi riportare nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto committente e il codice identificativo “09”);
  • senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire al committente un riscontro sulle ritenute versate, l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria deve trasmettere al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, una copia delle deleghe di pagamento, unitamente ad un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente presso il committente, il dettaglio delle ore lavorate e l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata al lavoro svolto presso il committente con il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti del dipendente.

Nel caso in cui non vi sia detta consegna di documentazione oppure le ritenute non vengano versate:

  • l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria è sanzionata con la sospensione del pagamento da parte del committente (la sospensione può essere fino ad un massimo del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio oppure per un importo pari a quello delle ritenute non versate);
  • nel caso in cui il committente non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento nei casi di cui sopra, è sanzionato con la stessa sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria.

Dette nuove disposizioni non vengono applicate nel caso in cui, in luogo delle deleghe di versamento e delle indicazioni relative ai lavoratori impiegati direttamente nell’appalto/subappalto/affidamento, venga consegnata al committente una “certificazione di affidabilità fiscale”, rilasciata su richiesta dall’Agenzia delle Entrate (con validità pari a quattro mesi) per le società che:

  • risultino in attività da almeno tre anni, che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta alle quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all’IRPEF, all’IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non vi siano provvedimenti di sospensione (risultano escluse le somme oggetto di piani di rateazione non scaduti).

Privacy e salute: ammonita la provincia per invio di email in chiaro

In tema di privacy e salute è necessario inviare e mail personalizzate od utilizzado la funzione CCN (copia nascosta). In tema generalizzato di privacy, salute esclusa, è opportuno che talune informazioni (ad esempio l’indirizzo e mail del destinatario nell’invio di newsletter od informative) avvenga attraverso la funzione CNN.

Testo pubblicato sulla newsletter 7/2020 dek Garante:

Il Garante per la privacy richiama l’attenzione sulle regole di una corretta comunicazione attraverso la posta elettronica. Con un provvedimento ha dichiarato illecito l’invio da parte di un’articolazione della Provincia di Trento di una e-mail destinata, contemporaneamente e con gli indirizzi in chiaro, a sedici genitori di bambini non in regola con l’obbligo delle vaccinazioni.

In prossimità dell’avvio dell’anno scolastico, l’e-mail della Provincia informava le famiglie dell’impossibilità di ammettere i minori alle scuole dell’infanzia, in assenza della regolarità vaccinale.

Il Garante ha precisato che le informazioni contenute nella comunicazione della Provincia sono qualificabili come dati relativi alla salute dei minori. Tali dati possono essere trattati solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in modo sicuro e solo se adeguati, pertinenti e limitati  rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

L’e-mail andava dunque inviata a ciascun genitore separatamente, in modo personalizzato, o utilizzando lo strumento della copia conoscenza nascosta (ccn), per rendere ogni indirizzo riservato.
Di conseguenza l’Autorità, oltre ad aver dichiarato illecito il trattamento, ha ammonito la Provincia a conformare l’invio di comunicazioni alle disposizioni e ai principi che tutelano i dati personali.

Nel caso specifico il Garante ha tenuto conto del fatto che l’illecito è stato un primo e isolato evento, dovuto alla disattenzione di una dipendente.

L’Autorità ha inoltre tenuto conto che la violazione gli è stata notificata dalla Provincia stessa, che, a seguito dell’accaduto, ha informato del fatto gli interessati, scusandosi e adottando atti e iniziative volte a sensibilizzare il personale al rispetto della disciplina dei dati personali.

L’accertamento parziale non è uno metodo di accertamento autonomo: ordinanza Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’ordinanza n. 34518 del 27 dicembre 2019, ha chiarito che l’accertamento parziale è uno strumento diretto esclusivamente a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ma non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.p.r. n. 600 del 1973 e degli artt. 54 e 55 del d.p.r. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (Cass. 28/10/2015, n. 21984).

Niente trasmissione telematica dei corrispettivi per le agenzie di viaggio

Con Decreto del 10 maggio 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tra cui rientrano le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo riguardanti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente (art. 2, comma 1 lett. ff Dpr 696/1996).

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi conferma quindi che le agenzie di viaggio non sono tenute a trasmettere in via telematica i corrispettivi percepiti dai propri clienti per la prenotazione dei servizi richiesti.

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