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ASSIREVI pubblica le liste di controllo dei principi di redazione dei bilanci 2019

L’Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) ha pubblicato sul suo sito internet la

e la

Le check-list di Assirevi vanno intese come linee guida da adattare alle particolarità dell’impresa (per esempio dimensioni aziendali, natura dell’attività, particolarità normative e regolamentari). I documenti rappresenta un importante supporto non solo per l’attività di revisione, ma anche per i redattori dei bilanci.

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Nel 2019 sempre più startup innovative, ma tra le nuove imprese restano meno di tre su cento

Nel quarto trimestre 2019 è aumentato il numero delle startup innovative.
A dirlo è il report stilato da Unioncamere, Infocamere e Ministero dello Sviluppo economico che raccoglie le rilevazioni aggiornate al primo gennaio 2020. Alla fine del quarto trimestre 2019, infatti, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 10.882. Un aumento di 272 unità (+2,6%) rispetto al 30 settembre 2019. Per poter rientrare nella definizione di startup innovativa la società deve rispettare determinati criteri: deve essere stata costituita da meno di cinque anni, deve avere un fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non deve essere quotata e deve rientrare in specifici indicatori relativi all’innovazione tecnologica secondo la normativa nazionale. Negli ultimi cinque anni sono state costituite circa 365mila società di capitali (che risultano ancora attive) e di queste solo il 2,98% risulta essere “startup innovativa”.

Il capitale sociale sottoscritto complessivamente da queste startup risulta in crescita nell’ultimo trimestre 2019 rispetto al periodo precedente: +37,6 milioni di euro, pari al 6,89% di aumento, raggiungendo così quota 583,2 milioni di euro. Il capitale medio sottoscritto per impresa si attesta a 53.594 euro, media che si è alzata sensibilmente in termini congiunturali del 4,2%.
La stragrande maggioranza delle startup innovative si colloca nel settore dei servizi alle imprese (ben il 73,7%): la fanno da padrona la produzione di software e consulenza informatica (35,6%), attività di ricerca e sviluppo (13,9%) e attività di servizi d’informazione (9,2%). Il 17,6% delle startup opera nel settore manifatturiero, principalmente la fabbricazione di macchinari (3,1% del totale) e fabbricazione di computer e prodotti elettronici (2,8%). Il 3,4% delle startup opera nel commercio.

Sebbene la quota di startup innovative sul totale delle società sia decisamente marginale, vi sono settori in cui l’incidenza sale vertiginosamente. Appartiene a questa categoria, infatti, ben l’8,3% di tutte le nuove società che operano nel comparto dei servizi alle imprese, quota che scende ma resta quasi il doppio della media al 5,1% nel settore della manifattura. In alcune classificazioni specifiche Ateco 2007 le startup innovative si avvicinano e superano la maggioranza assoluta: 35,8% delle C-26 (fabbricazione di computer), 37,9% delle J-62 (produzione di software) e il 68,9% delle M-72 (ricerca e sviluppo).

Le startup innovative sono particolarmente amate dagli under 35, fascia nel quale si colloca il 19,8% del totale delle società (nelle non innovative la percentuale scende al 16,6%). Nel 44,4% delle startup è presente almeno un giovane nella compagine sociale, contro il 34,9% per le altre categorie di imprese.

Il nord è il più rappresentato per quanto riguarda la distribuzione geografica. La Lombardia, da sola, conta 2.928 startup innovative alla fine del quarto trimestre 2019, ben il 26,91% del totale. Al secondo posto il Lazio con 1.227, l’11,28% del totale, quindi al terzo l’Emilia-Romagna con 931, l’8,56% del totale. Sommando Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte si arriva a circa la metà delle startup innovative presenti in Italia. È la Campania la regione del sud con più realtà: 896, l’8,23% del totale. Il Trentino-Alto Adige, che in termini assoluti si classifica 11esimo, è la regione a più alta densità di startup innovative sul totale delle società, il 5,25%.

A fine settembre 2019, ultimo periodo coperto dalla rilevazioni, risultavano occupate nelle società innovative 13.803 persone, 781 in meno rispetto al secondo trimestre. In 4.372 startup è presente almeno un dipendente (41,2% del totale), in una categoria di imprese dove è la presenza dei soci ad essere determinante. A fine 2019 questi ultimi risultavano essere 50.816, 2.799 in più rispetto al trimestre precedente. È da segnalare inoltre la dimensione della compagine societaria, che per la realtà in oggetto è apri in media a 4,7 soci contro i 2,1 soci riscontrati nelle nuove imprese non innovative.

Per quanto riguarda gli indicatori economici e finanziari (prendendo in considerazione i bilanci di 6.657 società sulle 10.882 iscritte) il valore della produzione medio per impresa nel 2018 risultava pari a oltre 175mila euro (12mila euro in meno rispetto all’anno precedente). L’attivo medio si attestava a circa 311mila euro per startup (19mila euro in meno rispetto al 2017). Il reddito operativo complessivo registrato nel 2018 è negativo per 85,6 milioni di euro, in peggioramento di oltre 2 milioni rispetto al periodo precedente. Nel 2018 risultavano infatti in perdita il 52,1% delle startup innovative. Il dato è in parte giustificato dalla natura stessa di queste società, che presentano un tasso di imprese in perdita ben superiore a quello delle nuove società di capitali non innovative (31,9%).

Autotrasportatori e non solo – distributore uso privato: dal 1 aprile e non dal 1 maggio

Nell’approfondimento pubblicato sull’argomento lo scorso 3 febbraio è stata indicata come data di decorrenza dell’obbligo il 1° maggio 2020, mentre la data corretta corrisponde al 1° aprile 2020. Il tutto è scaturito dalla data di pubblicazione della nota dell’Agenzia delle Dogane (31.12.2019 mentre si era reputato in un primo tempo che la nota fosse stata pubblicata nei primi giorni del 2020, la data del 1° aprile 2020 ci è stata confermata dall’Agenzia delle Dogane di Cuneo. L’articolo aggiornato è disponibile qui.

Il rapporto Global 500 2020 sul valore dei marchi

Il rapporto Global 500 2020 di Brand Finance, presentato a Davos durante il World Economic Forum del 22 gennaio 2020 calcola il ‘brand value’ stimando il beneficio netto che si otterrebbe dando in licenza il marchio sul mercato aperto; la “forza del marchio” viene invece misurata in base alla sua efficacia rispetto ai concorrenti.

Con un valore stimato di 220 miliardi di dollari Amazon è per il secondo anno consecutivo il brand che vale di più al mondo.

Ferrari risulta invece, per il secondo anno consecutivo, il marchio più forte al mondo, ottenendo un punteggio di 94,1 su 100 e un rating di AAA+.

Dichiarazione Iva 2020: pronti i software di compilazione e i controllo

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile a contribuenti ed intermediari fiscali interessati il software che consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2020 e della dichiarazione modello Iva Base 2020, da presentare in via autonoma.

Disponibile anche il software di controllo, che permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Si ricorda che i modelli Iva 2020 ed Iva base 2020 devono essere utilizzati ai fini della dichiarazione IVA 2020 che va presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 30 aprile 2020.

Revisione legale nelle “nano-imprese” – Il CNDCEC approva un documento che offre riflessioni e strumenti operativi in merito alle procedure di revisione

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha approvato la versione definitiva del documento “La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessi e strumenti operativi” all’esito della pubblica consultazione chiusa il 20 novembre 2019.
Il documento definitivo, nel quale trovano risposta la maggior parte delle osservazioni pervenute, rappresenta una possibile guida pratica all’applicazione dei principi di revisione Isa Italia nel contesto delle nano-imprese e alla soluzione di alcuni problemi operativi tipici della revisione legale in tali realtà produttive.

In virtù delle novità introdotte dal nuovo codice della crisi d’impresa, del resto, vi è stato un ampliamento dello spazio di applicazione della revisione legale, nel quale rientrano ora anche quelle ormai convenzionalmente etichettata sotto la denominazione di “nano-imprese”, alludendo non soltanto alla minore entità dei parametri di bilancio a cui si deve fare riferimento, ma anche alle differenti caratteristiche delle stesse.

Com’è noto, infatti, la normativa contenuta nell’art. 2477 del Codice Civile, è stata oggetto di numerose e profonde rivisitazioni. Solo nel corso del primo semestre del 2019, il legislatore è intervenuto ben due volte modificando e in parte sostituendo il citato articolo del Codice Civile, dapprima con il D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), successivamente con il D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2019, arrivando alla fissazione delle soglie per l’introduzione del sindaco o del revisore.

La nuova disciplina ha dilatato lo spazio di applicazione della revisione legale a una fascia di imprese, comprese tra quelle soggette all’obbligo di redazione del bilancio ordinario e quelle ora perimetrate dall’art. 2477 c.c., che è stata ormai convenzionalmente etichettata sotto la denominazione di “nano- imprese”, alludendo non soltanto alla minore entità dei parametri di bilancio a cui si deve fare riferimento, ma anche alle differenti caratteristiche delle stesse.

L’espressione “nano-imprese” – si legge al punto 1.1. del documento – non è presente nella nostra legislazione, ma gradualmente si sta affermando in dottrina per identificare un fenomeno generato da una serie di novelle legislative in tema di controlli societari e revisione legale nelle società di più ridotta dimensione.

La nano-impresa può, quindi, intendersi, in senso quantitativo, come quella società che la disciplina del 2019 ha aggiunto all’insieme originariamente previsto dal D.Lgs. 39/2010 e dalla versione ante- riforma dell’art. 2477 c.c. e che è assoggettata all’obbligo di revisione legale.

L’intento del documento è quello di fornire strumenti di supporto ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nello svolgimento degli incarichi di revisione dei bilanci delle nano-imprese nell’ambito degli attuali standard professionali di riferimento, adattando, tuttavia, il proprio approccio e scegliendo le tecniche di revisione più appropriate alle peculiarità dell’incarico.

Il presente lavoro – si legge nella presentazione – pur non rappresentando un principio stand-alone, giacché il revisore di una nano-impresa non può prescindere dalla conoscenza e dalla comprensione di tutti i principi ISA Italia, si pone, tuttavia, l’obiettivo di agevolare la corretta applicazione degli stessi consentendogli di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Per scaricare il testo del documento clicca qui.

Patent box: al via la consultazione pubblica sullo schema di Circolare dell’Agenzia Entrate

Fino al 17 febbraio è in consultazione pubblica lo schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate con chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, c. d. “Patent box”, a seguito delle novità contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019).
La consultazione è stata aperta al fine di acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sul tema.

Lo schema di circolare, in particolare:

  • ripercorre le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” del contributo economico derivante dall’utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili;
  • fornisce chiarimenti sull’ambito soggettivo e oggettivo;
  • fornisce indicazioni operative sul rapporto tra l’opzione Patent box e quella sulla nuova “autoliquidazione”;
  • propone soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime “fai da te”, anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi pregressi.

Operatori economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 17 febbraio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it, esprimendo eventualmente il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente.

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