Accertamento sintetico: è onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. "redditometro", e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Questo, in sintesi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con l’Ordinanza n. 1244 del 21 gennaio 2020.

Ritenute appalti over 200mila euro: primi chiarimenti dalle Entrate

Con la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro, introdotte dal Decreto fiscale 2019 (Dl n. 124/2019).

In particolare, la circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Qui il Comunicato Stampa dell’Agenzia Entrate e qui la Circolare.

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