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Corrispettivi telematici: il punto dopo la Risoluzione dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, ha reso noto che, in via esclusiva, per i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, è concessa una riapertura dei termini con riferimento all’aspetto connesso alla trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al 2° semestre 2019, consentendo che la stessa avvenga in assenza di sanzioni se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente entro il 30 aprile 2020.

Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, e per la precisione il comma 6-ter, ha disposto per i contribuenti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a euro 400.000 l’obbligo alla gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, mentre l’obbligo “diffuso” a carico di tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è decorso a partire dal 1° gennaio 2020.

Tale obbligo poteva essere adempiuto tramite la dotazione di un registratore telematico oppure avvalendosi della cosiddetta procedura transitoria.

La procedura transitoria prevede che l’obbligo, nei primi 6 mesi di vigenza, risulta rispettato continuando a certificare i corrispettivi con l’utilizzo dei pregressi strumenti certificativi, ovvero emissione di scontrino fiscale oppure di ricevuta fiscale e mantenimento del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (adempimento questo “sostitutivo” degli obblighi di memorizzazione), ma trasmettendo telematicamente i corrispettivi stessi tramite un’apposita procedura transitoria presente sulla piattaforma Fattura e Corrispettivi, da effettuarsi entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione.

Ora, con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, il panorama normativo muta nuovamente, in maniera importante, per quanto la risoluzione stessa riguardi esclusivamente i contribuenti obbligati ai corrispettivi elettronici in via anticipata al 1° luglio 2019, mentre alcuna informazione o apertura viene prevista a favore dei contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020.

I contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020 potranno quindi godere della procedura transitoria fino al 30 giugno 2020:

  • certificando i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
  • inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • liquidando correttamente e tempestivamente le imposte.

Il primo termine da tenere a mente è dunque la fine di febbraio 2020 (2 marzo 2020 perché il 29 cade di sabato), data massima entro la quale dovranno essere trasmessi con procedura transitoria (o tramite RT) i corrispettivi di gennaio 2020.

Si ricorda che non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:

  • se le operazioni sono state documentate con fattura,
  • se le attività ricadono in una delle fattispecie di esonero previste

La norma, a regime, prevede che i corrispettivi debbano essere necessariamente memorizzati elettronicamente (e quindi, con utilizzo di RT o di app Documento Commerciale On Line – no scontrino/ricevuta fiscale), nonché trasmessi tassativamente entro 12 giorni.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile ai corrispettivi elettronici, la sanzione amministrativa è quella prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero il 100% dell’imposta, con un minimo di 500 euro, come previsto dal successivo comma 4.

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Tasse università private e detraibilità – Pubblicato il decreto MIUR

L’articolo 15 del DPR 917/1986 modificato dalla Legge 28.12.2015 n. 208 prevede che

“la detraibilita’ delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le universita’ non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita’ statali”.

Il decreto
Gli importi massimi delle tasse di iscrizione alle università non statali, ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020 e relativa ai redditi conseguiti nel 2019 sono stati quindi oggetto del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca datato 19 dicembre 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020.

Gli importi massimi delle tasse annuali sui quali calcolare il 19% di detrazione sono riporatti nella tabella che segue.

TASSE UNIVERSITARIE

Area disciplinare Nord Centro Sud e Isole
Medica
3.700,00
2.900,00
1.800,00
Sanitaria
2.600,00
2.200,00
1.600,00
Scientifico-Tecnologica
3.500,00
2.400,00
1.600,00
Umanistico-Sociale
2.800,00
2.300,00
1.500,00

CORSI POST-LAUREA

Corsi di dottorato, specializzazione, master universitari di primo e secondo livello
Nord
3.700,00
Centro
2.900,00
Sud e Isole
1.800,00

All’importo massimo riportato nelle tabelle di cui sopra va sommato l’importo della tassa regionale per il diritto alo studio (art. 3 Legge 28.12.1995 n. 549).

Per determinare l’importo massimo detraibile occorre pertanto avere riguardo alla zona geografica, nonché all’area disciplinare individuabile attraverso le tabelle sotto riporatate, allegate al D.MIUR 19/12/2019.

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Indagine conoscitiva sui BIG DATA: il rapporto finale di AGCOM, AGCM e Garante Privacy

E’ stato pubblicato sul sito del Garante Privacy il rapporto finale dell’indagine conoscitiva sui Big Data, condotta da AGCOM, AGCM e dal Garante stesso, che ha anaizzato, in particolare, i cambiamenti derivanti dai Big Data sugli utenti che forniscono i dati, sulle aziende che li utilizzano e sui mercati, con l’obiettivo, tra gli altri, di cogliere le possibili sinergie tra le tre Autorità e identificare gli strumenti più appropriati per eventuali interventi.

Data l’importanza che i Big data hanno assunto e assumeranno sempre più nell’organizzazione delle attività di produzione e di scambio, tale da essere considerati la più importante risorsa economica in molti settori, si pongono oggi nuove sfide, tra cui:

  • la centralità del dato, anche come bene economico e l’ importanza della sua tutela come diritto fondamentale della persona;
  • l’impatto della profilazione algoritmica e delle piattaforme on-line sul grado di concorrenza in vecchi e in nuovi mercati rilevanti;
  • l’effetto del programmatic advertising sulla qualità dell’informazione e sulle modalità di diffusione e acquisizione della stessa;
  • la tutela e la promozione del pluralismo on-line in un contesto informativo esposto a strategie di disinformazione e di hatespeech;
  • la necessità di garantire trasparenza e scelte effettive al consumatore, con particolare attenzione alla tutela dei minori, in relazione alla consenso circa l’uso del proprio dato;
  • la protezione del dato personale anche in ambiti non attualmente coperti dal GDPR; la definizione di politiche di educazione in relazione all’uso del dato.

Il documento, disponibile qui, è articolato in 5 capitoli più uno conclusivo:

  • il capitolo 1 introduce i temi oggetto dell’Indagine e fornisce una definizione e una descrizione delle caratteristiche dei Big Data;
  • nel capitolo 2 vengono riportate le principali questioni emerse nel corso delle audizioni e dai contributi dei partecipanti all’Indagine e i riflessi sull’operatività delle imprese italiane;
  • il capitolo 3 riporta le considerazioni dell’AGCOM su come il fenomeno dei Big Data incida nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei media;
  • il capitolo 4 riporta le considerazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali sul possibile impatto dei Big Data sul diritto alla protezione dei dati personali e sulle misure e cautele da adottare;
  • il capitolo 5 quelle dell’AGCM sull’utilizzo dei Big Data e le relative implicazioni di natura antitrust e di tutela del consumatore;
  • nel capitolo conclusivo sono descritte le linee guida e raccomandazioni di policy indirizzate al legislatore.

Dal 1 marzo attivo in via sperimentale il nuovo servizio “Procure e deleghe telematiche”

E’ stato presentato, durante l’incontro in videoconferenza tenuto presso la sede di Roma del CNDCEC, il nuovo servizio sperimentale “Procure e deleghe telematiche”, frutto del protocollo d’intesa sottoscritto tra Entrate e Consiglio Nazionale, che sarà operativo a partire dai primi di marzo e permetterà una maggiore interazione tra i commercialisti e gli uffici dell’Agenzia.

In particolare, il servizio permetterà all’Agenzia delle Entrate di acquisire online in modo veloce e sicuro i dati degli iscritti all’albo e quelli delle procure conferite dai clienti ai professionisti, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e assistenza presso gli uffici dell’Agenzia, eliminando quindi l’esibizione della procura cartacea.

Poteri dell’ANAC in caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la legge non prevede un automatismo nell’esercizio dei conseguenti poteri dell’ANAC ex art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, tale per cui questa, ricevuta la segnalazione, debba sempre e comunque procedere all’irrogazione di sanzioni, soprattutto se di natura “reale” ovverosia inibitorie dell’attività di impresa.

Trattandosi di una seria misura di prevenzione settoriale e generale de futuro, l’Autorità è tenuta a un’autonoma e motivata attività valutativa, di ordine tecnico-discrezionale, che – sulla base delle caratteristiche del fatto in rapporto alla mancata sua esternazione in sede di gara – stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l’inaffidabilità morale dell’impresa: e su tale seria stima, stabilisca proporzionatamente i termini in cui applicare la misura.
Lo stabilisce il TAR del Lazio, Sez. III-quater, sentenza 7 gennaio 2020, n. 70.

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