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Coronavirus: smart working applicabile subito, anche senza accordi lavoratori azienda

Con il Dpcm del 23 febbraio 2020, il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo smart working (“lavoro agile”), nelle aree considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus: in tali aree è ora consentita l’attivazione dello smart working anche in assenza dell’accordo individuale.

Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Normalmente quindi, per l’avvio del lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L’accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.

Con il Dpcm del 23 febbraio 2020, nella procedura telematica l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, va inserita la data di inizio dello smart working.

Accedi all’applicativo sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Coronavirus: i Commercialisti chiedono la sospensione degli adempimenti tributari nelle zone colpite

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti e per i professionisti che abbiano la sede dell’attività oppure la residenza di titolari, soci, professionisti, associati, amministratori esecutivi, collaboratori o dipendenti nelle aree interessate dalle misure di quarantena introdotte per contrastare la diffusione del coronavirus.

In una nota del CNDCEC si legge: “Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede al Ministro dell’Economia di assumere con urgenza un provvedimento di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari a norma dell’art. 9 dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché nelle aree dove sono applicate misure di quarantena contro il coronavirus il tempestivo adempimento di obblighi tributari è oggettivamente impedito da cause di forza maggiore”.

E ancora: “L’art. 9 della legge 212 del 2000 prevede che in questi casi il Ministro dell’Economia, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimetta in termini i contribuenti interessati. I provvedimenti di quarantena collettiva, con chiusura di attivitá pubbliche e private disposti ai fini sanitari per scongiurare il diffondersi del coronavirus, impongono l’immediata adozione del decreto”.

Mancata memorizzazione o trasmissione dati dei corrispettivi giornalieri: chiarimenti sulle sanzioni

Nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, o ancora l’invio di dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni pari al 100% dell’imposta
corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e, nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, la sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

Nel primo semestre di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi, precisa ancora l’Agenzia, non si applicano le sanzioni nel caso in cui l’operatore, liquidata correttamente l’imposta, proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione.
Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori.

Nella Circolare viene inoltre precisato che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate.

Torna il Bonus cultura: modalità di attribuzione ed utilizzo nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-02-2020 è stato pubblicato il Decreto 24 dicembre 2019 n. 177 del Ministero per i beni e le attività culturali e peri turismo, che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (il cosiddetto “Bonus cultura”), dedicato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2019.

La carta elettronica, del valore di 500 euro è realizzata in forma di applicazione informatica denominata “18app” e, per ottenerla, i beneficiari dovranno registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata, all’indirizzo https://www.18app.italia.it. La registrazione e’ consentita fino al 31 agosto 2020 e la Carta sarà utilizzabile da parte dei beneficiari, entro e non oltre il 28 febbraio 2021.

A ciascun beneficiario registrato sarà attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro per l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
d) musica registrata;
e) corsi di musica;
f) corsi di teatro;
g) corsi di lingua straniera;
h) prodotti dell’editoria audiovisiva.

Registrazione fatture inferiori a 300,00 euro

Termine ultimo per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese precedente. Sul documento devono essere indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.

Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche (Modello F24) oppure tramite intermediario abilitato.

Sostituti d’imposta: versamento ritenute mese precedente

I sostituti d’imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese precedente esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.

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