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La tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
    gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2020 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2020.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Coronavirus: i Commercialisti chiedono ammortizzatori sociali anche per le aziende al di fuori della “zona rossa”

Il 25 febbraio scorso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inviato al sottosegretario del ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, e all’attenzione dell’INPS, alcune proposte per sostenere i professionisti e le aziende in crisi per l’emergenza Coronavirus, tra cui:

  • sospendere fino al 31 luglio adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali anche per le aziende che, pur non operando nelle aree sottoposte a restrizione, si avvalgono di intermediari che risiedono in tali zone
  • attivare gli ammortizzatori sociali anche per i dipendenti delle aziende non ubicate nei Comuni interessati dal Coronavirus senza passare dalla procedura di consultazione sindacale prevista dal D.Lgs. 148/2015.

Secondo il CNDCEC, infatti, è necessario attivare la CIGO e il FIS per eventi di forza maggiore non solo nei Comuni della cosiddetta “zona rossa”, ma anche per i lavoratori delle aziende collocate all’esterno di tali Comuni se colpite da ordinanze di chiusura e limitazioni.

Cessione credito spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica

Con il Provvedimento 28-08-2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito regole e modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.

In una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia precisa che la cessione del credito è tuttora in vigore: per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, infatti, è sempre possibile cedere un credito pari alla detrazione spettante.
Più precisamente la cessione può essere disposta in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Solo i condòmini che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
Rimane invece esclusa per tutti la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.

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