nel-2019-amministrazione-pubblica-parsimoniosa-il-deficit-a-16-e-tra-i-piu-austeri-mai-registrati-nella-storia-repubblicana

Nel 2019 Amministrazione pubblica parsimoniosa: il deficit a 1,6% è tra i più austeri mai registrati nella storia repubblicana

L’Italia ha chiuso il 2019 con un deficit pari all’1,6% del Pil, nettamente al di sotto delle previsioni e ai livelli minimi da 2007. Lunedì 2 marzo l’Istat ha pubblicato le statistiche relative al Pil e all’indebitamento delle amministrazioni pubbliche dell’anno 2019, contenente diverse sorprese a livello contabile. La prima è il dato riguardante l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, noto anche e soprattutto come deficit. Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza pubblicata il 30 settembre 2019 il rapporto tra deficit e Pil programmatico veniva limato a 2,2% rispetto al Def di aprile (2,4%). Il dato definitivo firmato Istat si è rivelato inferiore di 0,8 punti percentuali, fermandosi all’1,6%. Si tratta del valore più basso dallo scoppio della crisi finanziaria (1,3% nel 2007) e tra i tre più bassi degli ultimi quarant’anni (inizio delle serie storiche). Ad un minore deficit di bilancio corrisponde anche un maggiore avanzo primario rispetto a quanto programmato, con il conto delle Amministrazioni pubbliche al netto degli interessi passivi che conferma il risparmio fatto registrare da circa tre decenni (Grafico da banca dati Istat). Il saldo primario si è infatti assestato all’1,7% del Pil, in aumento rispetto all’1,5% del 2018 e superiore al saldo programmatico dell’1,3%. L’Istat spiega che questo risparmio è dovuto ad un incremento del 2,8% delle entrate correnti, attestatesi al 46,9% del Pil. Nel 2019 vi è stata una crescita delle imposte dirette del 3,4%, in particolare Irpef, Ires e imposte sostitutive. I contributi sociali effettivi hanno registrato un aumento del 3,2% mentre la voce “altre entrate correnti” ha riportato un +8,4%, soprattutto grazie all’aumento dei dividendi delle controllate. La pressione fiscale è aumentata rispetto al 2018, attestandosi al 42,4%.

Tra i risparmi la voce che più colpisce è quella degli interessi passivi, ridottasi del 6,7% rispetto al 2018 e, in particolare, passata da 64,6 miliardi nel 2018 a 60,3 miliardi di euro nel 2019. La riduzione è dovuta principalmente al programma di acquisto sul mercato secondario della Banca centrale europea tramite la Banca d’Italia, che ha calmierato i rendimenti sui titoli di Stato. In termini di aggregati assoluti il bilancio delle Amministrazioni pubbliche italiane ha chiuso con un -29 miliardi di euro (era -38,8 miliardi nel 2018), affossato dalla spesa per gli interessi passivi sul debito pubblico, senza i quali il bilancio si chiuderebbe a +31,0 miliardi di euro. Il prelievo fiscale è passato da 739,4 miliardi di euro nel 2018 a 758,6 miliardi nel 2019 (pressione fiscale al 42,4%). Il debito pubblico è passato così da 2.380,6 miliardi a 2.409,2 miliardi euro, mantenendo però costante il rapporto debito/Pil a 134,8% grazie all’aumento, appunto, del prodotto interno lordo.

Quest’ultimo è aumentato in termini nominali dell’1,2% rispetto al 2018 e dello 0,3% in termini reali. Le componenti positive del Pil sono state la domanda nazionale al netto delle scorte (+0,4%) e la domanda estera netta (+0,5%), mentre la variazione negativa delle scorte (-0,6%) ha riportato il Pil reale al +0,3%. Va sottolineato come per la prima volta dal 2015 la spesa per consumi finali delle famiglie in beni si è pressoché azzerata (+0,1%) mentre a sostenere la voce ci ha pensato al spesa per consumi di servizi (+0,9%). Anche gli investimenti fissi lordi hanno fatto segnare la crescita più bassa dal 2015 (+1,4%) registrando comunque un aumento in tutte le componenti.

privacy-piano-ispettivo-del-garante-1-semestre-2020

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: OK DEL GARANTE PRIVACY

(dal sito del Garante Privacy)
Via libera del Garante per la privacy alla “lotteria degli scontrini”. Risolte le criticità legate alla riservatezza dei partecipanti, l’Autorità ha espresso parere favorevole sul provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che disciplina la lotteria.
Il provvedimento sottoposto all’Autorità tiene conto delle numerose indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante per rendere conforme al Regolamento europeo il trattamento di dati effettuato per la lotteria degli scontrini.
Tra i numerosi profili approfonditi, particolare attenzione è stata posta sull’utilizzo del codice lotteria (in alternativa al codice fiscale): una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti.
Il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, consente infatti di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive e permette al consumatore di non fornire all’esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso.
Nell’autorizzare il trattamento di dati previsto dalla lotteria degli scontrini, l’Autorità ha ritenuto che le misure tecniche e organizzative, individuate nel provvedimento e nelle valutazioni di impatto effettuate dalle Agenzie, siano adeguate al rischio elevato che il concorso a premi comporta.
Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell’acquisto, dovrà esibire all’esercente il proprio codice lotteria in formato cartaceo o elettronico (ad es., codice a barre).
Il codice, ottenuto utilizzando una funzione disponibile nell’area pubblica del “Portale Lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, generato casualmente, sarà composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso.
L’Agenzia delle entrate estrapolerà i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (partita iva e denominazione dell’esercente, numero dello scontrino, data e ora dell’acquisto, importo, modalità di pagamento, codice lotteria) e li trasmetterà al “Sistema lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito con il supporto di Sogei.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli convertirà in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Successivamente all’estrazione dei biglietti, personale autorizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà risalire all’identità del consumatore per attribuire e comunicare la vincita.
Tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, conservati per 24 mesi.
I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalità con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l’identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell’acquisto.
Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato.
Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria, fino all’adozione di un successivo provvedimento, da adottare sentito il parere del Garante.
Roma, 3 marzo 2020

aumentati-i-giorni-di-congedi-per-i-padri-lavoratori-dal-2020

Aumentati i giorni di congedi per i padri lavoratori dal 2020

Con la presente circolare si comunica che a partire dal 1° gennaio 2020, il periodo di congedo di paternità obbligatorio è stato aumentato a 7 giorni, ed è stato confermato che è inoltre possibile utilizzare una ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre.
Pertanto, l’INPS, con Messaggio del 21 febbraio 2020 n. 679, ha voluto dare delle chiarificazioni su come va presentata la domanda, confermando che l’istanza di congedo all’INPS è da presentare solo per i lavoratori padri che ricevono l’indennità direttamente dall’Istituto.

CONGEDO DI PATERNITA’: A CHI SPETTA, IN QUALI MISURE ED ENTRO QUALI TERMINI?

Il congedo obbligatorio è utilizzabile se sussistono le seguenti condizioni:

  • i figli sono nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • nella misura di 7 giorni (si ricorda che fino al 31 dicembre 2019 i giorni erano 5);
  • entro 5 mesi dalla nascita oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale.

Oltre al congedo obbligatorio per il lavoratore padre c’è anche il congedo facoltativo che presenta le seguenti caratteristiche:

  • la durata è di 1 giorno,
  • previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria
    spettante a quest’ultima;
  • entro 5 mesi dalla nascita oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale.

SE I 5 MESI ENTRO I QUALI AVER DIRITTO AL CONGEDO DI PATERNITA’ SONO INIZIATI NEL 2019 E TERMINANO NEL2020?

Comunque spettano 5 (e non 7) giorni di congedo di paternità.

QUANDO IL LAVORATORE PADRE RICEVE L’INDENNITA’?

L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, al termine di ogni periodo di paga, tenendo presente l’eventuale conguaglio in un secondo tempo con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE DEL CONGEDO DI PATERNITA’ SIA OBBLIGATORIO SIA FACOLTIATIVO

Si evidenza che i giorni di congedo di paternità sia obbligatorio sia facoltativo:

  • valgono ai fini dell’anzianità di servizio;
  • valgono ai fini della maturazione tredicesima mensilità e delle ferie;
  • per avere accesso all’utilizzo dei giorni di congedo non è necessaria una minima anzianità contributiva pregressa per poter accreditare i contributi figurativi per il diritto alla pensione e per il calcolo della misura di tale diritto;
  • non si possono frazionare ad ore;
  • si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità indicate nel D.Lgs n. 151/2001 che affronta il discorso del trattamento previdenziale sia per il periodo di congedo di maternità intercorso in costanza di rapporto di lavoro, sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per beneficiare del congedo obbligatorio e facoltativo, i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto devono presentare autonoma domanda allo stesso; mentre per tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono solo comunicare in forma scritta l’assenza al datore di lavoro, senza necessità di presentare domanda all’INPS. In tale ultimo caso, infatti, sono i datori di lavoro che comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso UniEmens.

(Fonti: INPS, Messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020, D.Lgs. n.151/2001)

Il Bonus facciate è cumulabile con altre agevolazioni?

Nella Circolare n. 2/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro, agevolabili ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’art. 16 del medesimo decreto legge.
Per le medesime spese, ha precisato l’Agenzia, il contribuente può avvalersi di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, invece, si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Divieto di fumo in ambito aeroportuale: pronti i codici tributo per pagare le sanzioni

Con la Risoluzione n. 11/E del 2 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito codici e sub-codici da utilizzare per il pagamento delle sanzioni applicate per le violazione del divieto di fumo in ambito aeroportuale.

Si tratta, in particolare:

– del codice ufficio “9D2” denominato “Ministero della Salute – USMAF-SASN”, da indicare unitamente al pertinente “sub-codice” nei rispettivi spazi del campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di versamento F23;

– dei seguenti sub-codici utili per identificare gli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante competenti a verificare il versamento, tramite modello F23 (codici tributo 131T e 697T), delle sanzioni amministrative inflitte per la violazione del divieto di fumare in ambito aeroportuale:

  • “01” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata;
  • “02” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria,
    Abruzzo e Molise;
  • “03” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Liguria;
  • “04” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Toscana, Emilia-Romagna;
  • “05” – Ministero della Salute – – USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;
  • “06” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Campania e Sardegna;
  • “07” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Sicilia;
  • “08” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.