L’autocertificazione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative di cui al D.P.C.M 08/03/2020

Ad integrazione di quanto già pubblicato ieri ( Controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”: motivi dello spostamento da motivare con autodichiarazione ) pubblichiamo oggi il MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-1 che è stato predisposto dalle autorità competenti.

Ricordiamo comunque che nel comunicato dell’8 marzo 2020, il Ministero degli interni aveva precisato che l’autodichiarazione potrà essere “resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”.

Coronavirus: controlli sulla distanza di sicurezza in Provincia di Cuneo

Fonte: La Stampa del 09.03.2020 – Piemonte e Valle d’Aosta pag. 37
Disposti dal Questore di Cuneo, dott. Ricifari, ed affidati a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza (ovviamente, aggiungiamo noi, controlli da parte di NAS, ASL, Polizia Locale) per tutti i locali tenuti al rispetto della distanza minima di sicurezza (precisiamo ancora noi: bar, ristoranti, esercizi pubblici, negozi, laboratori aperti al pubblico) con indicazione, nel caso di irregolarità, di allontanare gli avventori, chiudere l’esercizio e nei casi più gravi procedere al sequestro dei locali.

Lotteria degli scontrini: definite le modalità, i premi etc.etc.


Nonostante la pandemia da coronavirus e anche in attesa di provvedimenti di sostegno alle famiglie, alle imprese ed ai professionisti, tutto va avanti, compresa la “lotteria degli scontrini”.
E’ stata pubblicata una Guida che spiega in modo semplice ed agevole il funzionamento della Lotteria, guida scaricabile con collegamento al seguente link, chiaro che nel documento commerciale (ex scontrino) dovrà essere indicato il “codice lotteria” solo per gli acquisti effettuati NON nell’esercizio di imprese, arti o professioni (la lotteria è riservata ai “privati”)
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5560305/Guida_Lotteria_Scontrini.pdf/4495f047-8c40-488e-bb9e-44dcd44cab9b

09.03.2020 Le richieste dei commercialisti per l’emergenza COVID 19

ROMA, 8 marzo 2020 – “È evidente che, alla luce delle disposizioni emanate oggi dalla Presidenza del Consiglio con decreto, è ormai indifferibile un provvedimento a carattere generale per l’intero territorio nazionale che, oltre a sospendere i termini di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali, sospenda altresì tutti i termini procedimentali e processuali, nonché i termini legali connessi alle procedure esecutive in corso, prevedendo una moratoria anche nella riscossione ordinaria, straordinaria, coattiva e in pendenza di giudizio. Urgente anche la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci societari e dei consuntivi degli enti pubblici e privati“. E’ quanto afferma in una nota il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.
E, in agggiunta
“La straordinarietà della situazione emergenziale – prosegue Miani – richiede misure altrettanto straordinarie volte a garantire liquidità a famiglie, imprese, professionisti e lavoratori dipendenti ed è per questo che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rivolge un accorato appello al Governo affinché possa intervenire, in via di necessità ed urgenza, già nei prossimi giorni nel senso più sopra auspicato”.

09.03.2020 _ adeguamento studio alla prevenzione coronavirus

Qualsiasi informazione fornita in precedenza è da ritenersi annullata e priva di ogni effetto.
Oltre alle norme di prevenzione dettate dal Ministero della Saluta lo studio ha reputato di inizialmente disporre le seguenti misure di prevenzione.
Almeno sino al 15 marzo 2020 invitiamo i Clienti a non accedere ai locali dello studio se non invitati a presentarsi – eventuale documentazione può essere lasciata nella cassetta delle lettere, oppure inviata tramite posta elettronica, fax etc.
Pur non ricorrendone obbligo, non essendo lo studio un esercizio commerciale ma verificandosi la stessa casistica di tali esercizi, sino a tutto il 15 marzo 2020, si applicheranno volontariamente e prudenzialmente le seguenti norme di comportamento.
– contingentamento degli accessi allo studio in modo da garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, con limitazione all’accesso qualora il locale reception sia occupato da più di 4 persone (una al bancone e tre persone OBBLIGATORIAMENTE sedute, in quanto il posizionamento delle sedie è in grado di garantire la distanza minima di un metro);
– rinvio ove non indispensabile di riunioni/incontri/assemblee cui partecipino più di due/tre persone;
– astensione dall’accesso a sedi di Clienti (fatto salvo per le verifiche in corso da parte della G.di F.);
– astensione dall’assistenza per la stipula di atti notarili (con contatti a mezzo posta elettronica con il Notaio rogante per la definizione dell’atto);
– limitazione di accessi al personale di studio presso gli Uffici Pubblici, Banche, Poste;
– rinvio di qualsiasi appuntamento con agenti, rappresentanti, promotori etc. non ritenuto strettamente indispensabile sino a tutto il 3 aprile 2020:
– assistenza per il corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche etc.: da svolgersi preferibilmente e possibilmente in “remoto”;
– materiale disinfettante: introvabile al momento è stato ordinato in quantità reputata sufficiente e dovrebbe pervenire entro domani, 10 marzo.

Esportazioni: niente esenzione Iva senza prova doganale

Con l’Ordinanza n. 1864 del 28 gennaio 2020 la Corte di Cassazione Sez. V Civile, ha ribadito che, per beneficiare dell’esenzione dall’I.V.A. prevista per le cessioni all’esportazione, deve essere fornita una prova certa ed incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell’esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, non potendo l’operatore valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale, con la conseguenza che, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l’operazione deve considerarsi come non effettuata ed equiparata ad una cessione nel territorio nazionale, soggetta ad I.V.A..

Bonus mobili: se sullo scontrino manca il codice fiscale dell’acquirente è possibile beneficiare della detrazione?

L’Agenzia delle Entrate, nella guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" recentemente aggiornata risponde, tra gli altri, al seguente quesito:

Se per un acquisto con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino privo di codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?

L’Agenzia chiarisce che, ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.
Qualora mancasse, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

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