10.03.2020 FV – CORONAVIRUS – NUOVO DPCM – in particolare orario di chiusura bar e ristoranti – autocertificazione per spostamenti

Versione aggiornata alle ore 16,35 del 10.03.2020 – ATTENZIONE CONSULTARE LE NORME AGGIORNATE DAL DPCM 11.3.020
Il DPCM 9 marzo 2020 estende le misure adottate con l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la “Zona Rossa” a tutto il territorio italiano.
In sintesi e sino al 3 aprile 2020
– evitare spostamenti in entrata e in uscita dal territorio
– è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
– sospensione dell’attività scolastica
– sospensione manifestazioni anche sportive
– chiusura pub, cinema, teatri, discoteche, sale giochi, musei, palestre piscine etc.
– chiusura degli impianti nei comprensori sciistici
– apertura dei bar, ristoranti, pizzerie etc. dalle ore 06.00 alle ore 18.00 con adozione della distanza minima di 1 metro – secondo indiscrezioni la Prefettura di Cuneo (peraltro ci risulterebbe che anche la FIPE fornisca tale indicazioni) non ammetterebbe che l’esercizio di ristorazione rimanga aperto dopo le ore 18:00 per la vendita di preparazioni esclusivamente da asporto, come è stato invece confermato da altre Prefetture (vedasi quanto contenuto nel fac simile di cartello riportato nell’area download, documenti, emergenza coronavirus) – per tali esercizi si potrebbe ipotizzare dopo le ore 18:00 la consegna delle preparazioni alimentari, per la quale occorre avere veicoli rispondenti alle norme sanitarie in vigore, con informazioni su allergeni da fornire con stampato all’atto della consegna. Allo stato attuale non si intravede alcuna altra soluzione se non chiudere l’esercizio al pubblico alle ore 18:00- Si precisa che alle ore 18:00 non dovrà risultare essere presente alcun cliente nel locale (cliente che accede al locale alle ore 17:55 e che consuma una preparazione lasciando il tavolo alle ore 18:15 – alle 18:00 il cliente dovrà trovarsi fuori dal locale) – si rammenta che il contravvenire alle disposizioni comporta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’applicazione delle pene di cui all’articolo 650 del Codice Penale, nonché l’eventuale sanzione accessoria della sospensione dell’attività
– negli altri esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo etc.) deve essere garantita la distanza di 1 metro
– chiusura delle medie e grandi strutture di vendita (quindi esercizi commerciali di “vicinato” con superficie di vendita sino a 250 mq. – nel caso di dubbi consultate la Vs. licenza/autorizzazione o la copia della SUAP prodotta all’inizio dell’attività che reca l’indicazione della superficie) e degli esercizi commerciali all’interno di centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi – negli altri giorni deve essere garantita la distanza minima di sicurezza di 1 metro.
Per gli spostamenti, specie tra un Comune ed un altro è necessario compilare un modulo di autocertificazione, presente nell’area download del sito area documenti cartella “coronavirus”, così come nella stessa area è inserito un cartello da utilizzarsi da parte dei ristoranti-pizzerie per l’apertura sconsigliata dopo le 18:00 per i cibi da asporto e per la consegna a domicilio ed il cartello dell’accesso contingentato dello studio, nonché il cartello che vieta l’accesso ad animali domestici nello studio: tutti i documenti sono in formato word e sono modificabili.

coronavirus-il-testo-completo-del-dpcm-9-marzo-2020

Coronavirus: il testo completo del D.P.C.M. 9 marzo 2020

D.P.C.M. 9 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. – (G.U. 9 marzo 2020, n. 62)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonchè i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonchè sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Articolo 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
2 Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3 La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Articolo 2 – Disposizioni finali
1 Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2 Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.

Tutta Italia è “zona protetta”: DPCM del 9 marzo 2020 “Io resto a casa”

Il Presidente del Consiglio ha preannunciato un nuovo Decreto, in Gazzetta Ufficiale dal 9 marzo e in vigore dal 10 marzo per estendere le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale.

Vietati anche gli assembramenti all’aperto in locali aperti al pubblico.

Le misure di contenimento e di limitazione degli spostamenti in vigore da domenica in Lombardia e in 14 province del centro-nord, sono quindi estese a tutto il territorio italiano fino al 3 aprile.

rinvio-al-22-marzo-per-le-udienze-dei-procedimenti-civili-penali-e-tributari

Rinvio al 22 marzo per le udienze dei procedimenti civili, penali e tributari

Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 , prevede che fino al 22 marzo 2020:

  1. sono rinviate d’ufficio fino a data successiva al 22 marzo le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fatte salve alcune eccezioni previste dalla norma;
  2. sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al punto precedente, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito  alla fine di detto periodo;
  3. sono sospesi i procedimenti relativi alle  commissioni tributarie.

Inoltre, fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal primo comma del medesimo articolo.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

coronavirus-indicazioni-per-la-gestione-della-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari

Coronavirus: indicazioni per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro non sanitari

Invitiamo gli interessati a leggere tre interessanti documenti pubblicati on line:

  • il 2 marzo la Regione Veneto ha emanato la circolare COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. La circolare è destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
  • il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Regione Lombardia ATS Insubria ha pubblicato il documento FAQ – AZIENDE E LAVORATORI che riporta le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni datoriali operanti nelle provincie di Varese e Como.
    l’azienda Sanitaria di Bologna ha pubblicato Misure di contenimento del Covid-19 nei luoghi di lavoro. Aggiornamento del 06.03.2020.

Servizi di “Solidarietà digitale” per ora ancora riservati alla “vecchia zona rossa”

Dopo il D.P.C.M. dell’8 marzo ha ripreso a circolare la notizia  che promuove il progetto “Solidarietà digitale” tramite il quale imprese, associazioni e privati hanno messo a disposizione servizi web gratuiti per chi si trova nella “zona rossa”.

Segnaliamo che al momento i servizi sono riservati ai soli Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020 e quindi:

  • nella Regione Lombardia:
    a) Bertonico;
    b) Casalpusterlengo;
    c) Castelgerundo;
    d) Castiglione D’Adda;
    e) Codogno;
    f) Fombio;
    g) Maleo;
    h) San Fiorano;
    i) Somaglia;
    l) Terranova dei Passerini.
  • nella Regione Veneto:
    a) Vo’.

Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che amplia le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), l’Agenzia sta però dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up che hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per aggiornare quanto prima le modalità di accesso ai servizi e alle soluzioni innovative messe da loro a disposizione.

Gli aggiornamenti saranno disponibili su questo sito e su innovazione.gov.it

Le consulenze sulla salute effettuate via telefono sono esenti Iva?

Con la sentenza del 5 marzo 2020, causa C-48/19, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che le prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 sull’Iva, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Entrate tributarie: +3,1% a gennaio 2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il bollettino delle entrate tributarie con i dati di gennaio 2020, che ammontano a 37.687 milioni di euro, registrando un incremento di 1.140 milioni di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+3,1%).

Le imposte dirette ammontano a 26.219 milioni di euro, con una crescita di 829 milioni di euro (+3,3%) rispetto al mese di gennaio 2019, mentre le imposte indirette ammontano a 11.468 milioni di euro e registrano una variazione positiva di 311 milioni di euro (+2,8%).

Qui il comunicato stampa dell’Agenzia Entrate.

Lotteria degli scontrini: tutte le info utili nella guida dell’Agenzia Entrate

La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, possono partecipare alle estrazioni annuali e mensili.
Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria: per ogni euro speso si ha diritto ad 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.

Tutte le informazioni utili su come partecipare alla lotteria, come ottenere il "codice lotteria’, come avvengono le estrazioni, quali sono i premi son contenute nella Guida appena pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e nel Provvedimento della stessa Agenzia pubblicato il 6 marzo scorso.

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