Versione aggiornata alle ore 16,35 del 10.03.2020 – ATTENZIONE CONSULTARE LE NORME AGGIORNATE DAL DPCM 11.3.020
Il DPCM 9 marzo 2020 estende le misure adottate con l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la “Zona Rossa” a tutto il territorio italiano.
In sintesi e sino al 3 aprile 2020
– evitare spostamenti in entrata e in uscita dal territorio
– è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
– sospensione dell’attività scolastica
– sospensione manifestazioni anche sportive
– chiusura pub, cinema, teatri, discoteche, sale giochi, musei, palestre piscine etc.
– chiusura degli impianti nei comprensori sciistici
– apertura dei bar, ristoranti, pizzerie etc. dalle ore 06.00 alle ore 18.00 con adozione della distanza minima di 1 metro – secondo indiscrezioni la Prefettura di Cuneo (peraltro ci risulterebbe che anche la FIPE fornisca tale indicazioni) non ammetterebbe che l’esercizio di ristorazione rimanga aperto dopo le ore 18:00 per la vendita di preparazioni esclusivamente da asporto, come è stato invece confermato da altre Prefetture (vedasi quanto contenuto nel fac simile di cartello riportato nell’area download, documenti, emergenza coronavirus) – per tali esercizi si potrebbe ipotizzare dopo le ore 18:00 la consegna delle preparazioni alimentari, per la quale occorre avere veicoli rispondenti alle norme sanitarie in vigore, con informazioni su allergeni da fornire con stampato all’atto della consegna. Allo stato attuale non si intravede alcuna altra soluzione se non chiudere l’esercizio al pubblico alle ore 18:00- Si precisa che alle ore 18:00 non dovrà risultare essere presente alcun cliente nel locale (cliente che accede al locale alle ore 17:55 e che consuma una preparazione lasciando il tavolo alle ore 18:15 – alle 18:00 il cliente dovrà trovarsi fuori dal locale) – si rammenta che il contravvenire alle disposizioni comporta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’applicazione delle pene di cui all’articolo 650 del Codice Penale, nonché l’eventuale sanzione accessoria della sospensione dell’attività
– negli altri esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo etc.) deve essere garantita la distanza di 1 metro
– chiusura delle medie e grandi strutture di vendita (quindi esercizi commerciali di “vicinato” con superficie di vendita sino a 250 mq. – nel caso di dubbi consultate la Vs. licenza/autorizzazione o la copia della SUAP prodotta all’inizio dell’attività che reca l’indicazione della superficie) e degli esercizi commerciali all’interno di centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi – negli altri giorni deve essere garantita la distanza minima di sicurezza di 1 metro.
Per gli spostamenti, specie tra un Comune ed un altro è necessario compilare un modulo di autocertificazione, presente nell’area download del sito area documenti cartella “coronavirus”, così come nella stessa area è inserito un cartello da utilizzarsi da parte dei ristoranti-pizzerie per l’apertura sconsigliata dopo le 18:00 per i cibi da asporto e per la consegna a domicilio ed il cartello dell’accesso contingentato dello studio, nonché il cartello che vieta l’accesso ad animali domestici nello studio: tutti i documenti sono in formato word e sono modificabili.