Incentivi conto energia: approvato il modello di comunicazione

Con il Provvedimento del 6 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni che i soggetti che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica devono presentare, entro e non oltre il 30 giugno 2020, in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto che ha esercitato l’opzione, va inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale e deve essere sottoscritta con firma digitale o, se sottoscritta con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità.

Nella comunicazione il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Il MEF preannuncia interventi vigorosi e temporanei contro il Covid-19, per evitare danni permanenti all’economia

Pubblichiamo il comunicato stampa del MEF del 9 marzo (antecedente il DPCM dello stesso giorno che è stato pubblicato soltanto in tarda serata).

Le decisioni prese dal Governo negli ultimi giorni rientrano in una logica coerente, incentrata sul contenimento dell’epidemia COVID-19 e delle sue ricadute sulla salute degli italiani, sul sistema sanitario nazionale e sull’economia. Il Governo è convinto che, con un’azione vigorosa e tempestiva di contenimento e prevenzione e aumentando la conoscenza del fenomeno da parte dei cittadini, sia possibile abbassare il numero di contagi e ridurre la durata della fase più acuta dell’epidemia. Ciò è fondamentale non solo da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico. Una flessione temporanea di attività in alcuni settori è infatti preferibile ad una crisi prolungata che rischierebbe di allargarsi a tutti i settori dell’economia attraverso effetti di domanda e offerta.

Le misure restrittive che sono state prese relativamente a territori di grande rilevanza per l’economia italiana impatteranno su attività economiche legate ai trasporti, all’intrattenimento e alla vita sociale. Tuttavia, va sottolineato che le attività produttive e la pubblica amministrazione continueranno a funzionare regolarmente. Inoltre, come già annunciato, il Governo sta approntando adeguate misure di sostegno a favore di lavoratori e imprese su tutto il territorio nazionale ed in particolare nei settori e nei territori più impattati. Si tratterà di un sostegno adeguato alle difficili circostanze di numerosi territori e volto a prevenire danni permanenti al tessuto produttivo dell’economia italiana e all’occupazione. Si utilizzerà per quanto possibile il lavoro agile e si rafforzeranno le misure di protezione dei lavoratori dal rischio di contagio.

Gli interventi di politica economica che sono in fase di definizione saranno dunque vigorosi ma commisurati alle esigenze e limitati nel tempo. Come già ribadito nella Relazione inviata al Parlamento, nel richiedere un’autorizzazione a incrementare l’indebitamento netto della pubblica amministrazione nel 2020, il Governo si è impegnato a riprendere il sentiero di consolidamento del bilancio e di riduzione del rapporto debito/PIL non appena ciò sarà possibile alla luce dell’evoluzione dell’epidemia in italia e a livello internazionale. Infine, il governo si impegnerà anche affinché venga approntato in tempi rapidi un pacchetto di misure dell’Unione Europea in coordinamento con l’intera comunità internazionale.

PAGOPA – Confermata la proroga al 30 giugno 2020 dell’obbligo di utilizzo della piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità telematiche

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 (Supplemento Ordinario n. 10) del 29 febbraio 2020, la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

L’articolo 1, comma 8, conferma la proroga al 30 giugno 2020 del termine di decorrenza dell’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Dispone inoltre circa un obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma.

Si incide qui su una disposizione transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale – CAD).

L’articolo 65, comma 2 del citato decreto legislativo n. 217 del 2017 prevedeva il termine del 1° gennaio 2019 per la decorrenza dell’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico, oggetto dell’articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019 – il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al 31 dicembre 2019.

Se ne viene ora a disporre una ulteriore posticipazione, al 30 giugno 2020.

Inoltre si dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.

I soggetti pubblici qui considerati sono quelli indicati dall’articolo 2, comma 2 del codice dell’amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il mancato adempimento dell’obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.).

Si ricorda che l’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche (inclusi, per i micro-pagamenti, l’uso del credito telefonico) è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale.

Di questo, il comma 2 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) mettesse a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

La competenza dell’AgID è stata successivamente trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019.

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