FV – SOSPESE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE – CONTENZIOSO AG.ENTRATE

22.35 – Comunicato stampa del 12 marzo 2020 Agenzia delle Entrate (nelle proprietà del file creato alle 19.25)

Coronavirus: Direttiva del Direttore Ruffini. Stop ad accertamenti fiscali e verifiche
Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). È questa in sintesi una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

FV – 12.03.2020 – CORONAVIRUS – CIBO CON CONSEGNA A DOMICILIO

Per quanto riguarda il territorio di competenza dell’ASL CN 1 vedi nell’area download – documenti – emergenza coronavirus – il file del 13.3.2020 cibi e bevande a domicilio liberi

Il DPCM 11.3.2020 art. 1 comma 2 prevede espressamente che “Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie…”
Ma non è detto:
In Campania il Presidente della Regione ha preannunciato il divieto per cibi di asporto e consegne a domicilio (Il Messaggero 11 marzo 2020)
Repubblica dell’11 marzo 2020: “Dieci consegne di pizza sono mille contatti in dieci giorni”
verificate quindi se esistono restrizioni imposte con ordinanze regionali, comunali, nonché la procedura richiesta dall’ASL

FV – EMERGENZA CORONAVIRUS – CHIUSURA DELLO STUDIO DAL 13 marzo al 25 marzo compresi

Lo studio rimane chiuso dal 13 al 25 marzo 2020 compresi, in via precauzionale, senza presenza all’interno di alcun operatore, restando così sospesa l’attività professionale, pur reputando di aver attuato sinora protocolli di sicurezza adeguati ma al fine di consentire nella giornata di domani operazioni di sanificazione all’impianto di riciclo d’aria, interventi di ulteriore disinfezione nel corso della prossima settimana e in attesa di attendere, speriamo positivamente, gli sviluppi della situazione.
Ci rendiamo perfettamente conto che in tale periodo dovremo essere di sostegno a quelle attività che, nell’interesse di tutti, proseguono più o meno regolarmente, ma altrettanto vero che la situazione venutasi a creare richiede la massima prudenza e cautela.
Da domani 13 marzo:
– i documenti da recapitare allo studio vanno unicamente inseriti nella cassetta postale
– in caso di urgenze (non è un’urgenza la ricezione di un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate con termine di 30 giorni per adempiere) – potrete, alternativamente:
o inviare una e mail all’indirizzo a Voi noto
o inviare un SMS al numero 348 8062157 chiedendo di essere contattati (non telefonate, unicamente SMS) – la consultazione dei messaggi avverrà ad intervalli di tempo, quindi nel caso di invio di un messaggi, ad esempio alle ore 18 non è garantito che sarete ancora contattati in serata
o NON utilizzate messaggi telefax che non vengono da noi letti a distanza
o non saranno inviate informative o newsletter: suggeriamo di consultare giornalmente il nostro sito www.studiofranco.eu in particolare le notizie pubblicate con il titolo preceduto dalle iniziali FV e quelle presenti nell’area documenti, cartella emergenza coronavirus
o sul sito internet dello studio nell’area download, emergenza coronavirus, è stato inserito un documento dal titolo 12.03.2020 DPCM 11.03.2020 – Esercizi aperti e chiusi– contenente degli appunti di studio che il testo del DPCM
o sul sito del network Ateneoweb è stato inserito un documento relativo alle disposizioni di servizio / protocollo adottate dallo studio, se dovete redigere un protocollo potete eventualmente prendere spunto da tale documento
o durante il periodo di chiusura dello studio viene garantita periodicamente la consultazione della casella PEC relativamente a quelle installate sul sistema informatico dello studio
o durante il periodo di chiusura dello studio viene garantito periodicamente il prelievo della posta per le ditte/società domiciliate presso lo studio, considerati i momenti di emergenza nel caso di corrispondenza urgente provvederemo all’apertura della busta, a scansionare il contenuto della comunicazione/lettera ed inviata per posta elettronica agli interessati
Per le aziende che non hanno recapitato entro stamattina 12.3.2020 la documentazione per procedere alla liquidazione iva del mese di febbraio non siamo in grado di garantire la corretta liquidazione ed il versamento, che sarà eseguito quindi in epoca successiva con il ravvedimento operoso: è buona norma, da sempre e non solo in questi momenti, che i documenti contabili non vengano consegnati l’ultimo giorno, anche in considerazione che l’ultimo giorno il nostro operatore, emergenza coronavirus o meno, potrebbe non presentarsi al lavoro.

FV – DPCM 11.3.2020 – ESERCIZI APERTI E CHIUSI

Nell’area download, documenti, emergenza coronavirus, inserito un file relativo agli esercizi aperti e chiusi secondo le prescrizioni del DPCM 11.3.2020 ed il testo del DPCM e l’allegato al medesimo.

il-testo-del-dpcm-11-marzo-2020-sulla-chiusura-delle-attivita-commerciali

Il testo del DPCM 11 marzo 2020 sulla chiusura delle attività commerciali

….

DECRETA:
ART. 1 – (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Gli allegati elencano le attività che restano aperte

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

cdp-nuove-misure-a-sostegno-delle-imprese-in-conseguenza-dell-emergenza-coronavirus

CDP: nuove misure a sostegno delle imprese in conseguenza dell’emergenza Coronavirus

Per facilitare o consentire l’accesso al credito, il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha ampliato il plafond per il finanziamento delle banche da 1 a 3 miliardi di euro, che saranno erogati a tassi calmierati a Pmi e Mid-cap dalle istituzioni finanziarie aderenti alla “Piattaforma Imprese”. Queste risorse sono immediatamente disponibili e serviranno a sostenere investimenti ed esigenze di capitale circolante delle imprese nazionali.

Per supportare le attività di export e internazionalizzazione, SACE ha previsto interventi per ulteriori 4 miliardi di euro, in prospettiva del Piano per la Promozione del Made in Italy coordinato da MAECI, ICE e Gruppo CDP. Si tratta di iniziative volte sia a sostenere le necessità di capitale circolante, sia a rilanciare le esportazioni e diversificare i propri mercati di riferimento.
In questo contesto, SACE dedicherà:

  • un plafond fino a 1,5 miliardi di euro di garanzie per facilitare l’erogazione di finanziamenti bancari a supporto delle esigenze di capitale circolante per immettere nel sistema, attraverso i partner bancari, nuova liquidità soprattutto per le PMI
  • un plafond di 2 miliardi di euro di coperture assicurative per nuove linee di credito per aiutare le imprese italiane nella penetrazione di nuovi mercati sostenendo l’acquisto di beni e servizi italiani da parte di acquirenti internazionali
  • un plafond di 500 milioni di euro per rilanciare l’export assicurando nuove operazioni di PMI, verso altre aree a elevato potenziale di domanda per i prodotti italiani quali America Latina, Africa e Medio Oriente. Il tutto con condizioni assicurative favorevoli, nel rispetto del quadro normativo internazionale vigente e senza l’applicazione di alcun costo per la valutazione di affidabilità della propria controparte.

Inoltre, in complementarietà con il sistema bancario, SACE concederà una moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, in linea con le misure promosse all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) o da singole banche. Tale misura sarà estendibile a tutte le imprese del territorio nazionale che siano state danneggiate direttamente o indirettamente dall’emergenza. La società di factoring SACE Fct concederà ai propri clienti una estensione fino a 6 mesi dei termini di dilazione e la società di assicurazione SACE BT concederà ai propri clienti una proroga dei termini previsti per il pagamento del premio fino al 30 aprile e una proroga di 60 giorni per la gestione degli altri adempimenti previsti in polizza

Queste nuove iniziative si aggiungono e aggiornano le misure già annunciate dal Gruppo. In particolare:

  • finanziamenti Piattaforma Imprese: erogazione di liquidità fino a 1 miliardo di euro (ora ampliata fino a 3 miliardi) a tassi calmierati da destinare a PMI e Mid-cap tramite il sistema bancario;
  • finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione gestiti da SIMEST: 1) rifinanziamento del Fondo 394 pari a 400 milioni di euro; 2) moratoria di 6 mesi dei termini per la presentazione di documentazione e rendicontazione e posticipo di 6 mesi dei periodi di pre-ammortamento e ammortamento del prestito concesso – nel caso di iniziative che sono state rinviate; 3) eliminazione della maggiorazione del 2% prevista per le revoche, per la parte di rimborso del finanziamento delle spese non effettuate – nel caso di iniziative che sono state invece cancellate.
  • mutui per enti locali: differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 dei mutui in essere per i comuni delle aree interessate dall’emergenza del Coronavirus, individuati dal DPCM 23.2.2020 (8 enti locali in Lombardia e 1 in Veneto) che potranno quindi essere corrisposte in un periodo di 10 anni, a partire dal 2021.

Per garantire un punto di contatto costante e continuità operativa è attiva una linea telefonica dedicata 06.6736002, con un team rafforzato di operatori pronti a fornire supporto in questa fase complessa sia per la gestione delle operazioni in essere sia per i nuovi strumenti messi in campo. Per tutte le informazioni è inoltre sempre attivo anche il numero verde 800.020.030.

Associazioni e società tra avvocati abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Con il Provvedimento del 10 marzo l’Agenzia delle Entrate ha individuato nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322. Si tratta di:

  • associazioni tra avvocati, di cui all’articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • le società tra avvocati, di cui all’articolo 4-bis, della citata legge n. 247 del 2012.

Agenzia Entrate: Uffici territoriali e provinciali aperti solo per la ricezione di atti

A fronte dell’emergenza sanitaria relativa al Coronavirus l’Agenzia delle Entrate comunica che, a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti presso i propri Uffici territoriali e Uffici provinciali.

L’Agenzia, al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, invita all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi. Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare unicamente documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Le Entrate ricordano inoltre che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.
Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è invece attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare.

Il testo del DPCM 11 marzo 2020 sulla chiusura delle attività commerciali

….

DECRETA:
ART. 1 – (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Gli allegati elencano le attività che restano aperte
Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.