FV – CORONAVIRUS – PROROGATI I VERSAMENTI DEL 16 MARZO

Con comunicato stampa alle 18.40 del 13 marzo il Ministero dell’Economia e delle Finanze indica che i versamenti del 16 marzo saranno differiti con una norma adottata da un prossimo Consiglio dei Ministri, con la quale verranno introdotti differimenti di termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite iva colpite dall’emergenza sanitaria.
Peccato che ci viene consigliato di stare in casa, che i files telematici di versamento sono stati quindi trasmessi ante le 18.40 di oggi, considerato che il 16 marzo è lunedì. Poichè hanno tutte le possibilità di controllare i versamenti potrebbero con poco sforzo restituirci quanto versato per il 16 marzo; una proroga simile poteva essere ragionevolmente annunciata almeno il 9 febbraio, quando tutta Italia è diventata zona rossa, o quantomeno l’ 11 febbraio, nel corso della conferenza stampa del Presidente del Consiglio, in momenti di emergenza (in quelli normali sicuramente no) possiamo anche fidarci delle parole e delle promesse.

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Sospensione dei versamenti per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

Il Decreto-legge 2 marzo 2020, 9 pubblicato sulla GU Serie Generale n.53 del 02/03/2020 prevede, tra l’altro, all’articolo 8 commi 1 e 2, la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero di tutta Italia.

In particolare:
“1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati”.

Ma cosa si intende esattamente per imprese turistico-ricettive?

La classificazione delle strutture ricettive del turismo è regolamentata dal Codice del turismo (decreto legislativo n°79 del 23 .5. 2011) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), che definisce le quattro categorie principali per le strutture turistico-ricettive:

1. STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE:

  • Alberghi,
  • Motels,
  • Residenze turistico alberghiere (con unità abitative complete e arredate ma con servizi di ricevimento pulizia ecc. )
  • Alberghi diffusi (unità abitative diffuse in un territorio ma gestite da un unico imprenditore
  • Bed and breakfast a gestione imprenditoria
  • Centri SPA (Alberghi con offerta di servizi dedicati alla salute e al benessere)

2. STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE :

  • Affittacamere
  • Bed and breakfast gestite da privati nella propria abitazione
  • Case per ferie solitamente di proprietà di enti pubblici che li riservano ai propri dipendenti
  • Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (appartamenti e case in affitto stagionale)
  • Ostelli per la gioventù
  • Attività ricettive in esercizi di ristorazione o in agriturismi (stanze o appartamenti per l’ospitalità collegati e gestiti dallo stesso imprenditore)
  • Foresterie per turisti ossia stanze per l’ospitalità presso istituti religiosi, gestite senza finalità di lucro per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
  • Centri soggiorno studi, gestiti da enti pubblici o privati, associazioni di categoria o non profit per l’ospitalità finalizzata all’educazione e formazione con attrezzatura specifiche per la didattica e convegni
  • Rifugi alpini

3. STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO:

  • Villaggi turistici
  • Campeggi
  • Agricampeggi

4. STRUTTURE RICETTIVE DI MERO SUPPORTO :

  • strutture a supporto del campeggio itinerante (aree di sosta camper)

La classificazione può essere integrata dalla normativa delle singole Regioni e Comuni.

Confindustria e CNDCEC: sospendere versamenti e adempimenti e rinviare i bilanci

In un documento congiunto il CNDEC e Confindustria hanno pubblicato un documento con le proposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ed evitare la crisi di liquidità per imprese, professionisti e dipendenti.

“Una linea di intervento uniforme per tutto il territorio nazionale almeno fino alla dichiarazione di “fine emergenza”, con misure urgenti di contenimento degli effetti negativi che la situazione legata al diffondersi del coronavirus sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”, si legge nel comunicato dei Commercialisti.

Confindustria e CNDCEC, in particolare, chiedono:

  • la(c sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ompresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali) e, alla scadenza, la previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi;
  • la sospensione di tutti i termini processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze;
  • la possibilità per tutte le società di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (ovvero entro un termine più ampio), anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società previste dall’articolo 2364, secondo comma, del codice civile.
  • il conseguente rinvio della nomina dell’organo di controllo o del revisore prevista dall’articolo 2477 del codice civile.

No a cessione credito per il Bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta pubblicata sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito che la detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (c.d. Bonus facciate) non può essere ceduta.
I contribuenti interessati al bonus, dunque, non possono optare per la cessione del credito e neanche per un contributo di ammontare pari alla detrazione spettante, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa che ha realizzato i lavori.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10-03-2020 è stata pubblicata la Legge 13 febbraio 2020 n. 15 recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

In particolare il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 25 marzo, ha l’obiettivo di:

a) diffondere l’abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l’aumento del numero dei lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune; b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all’estero, anche tramite le biblioteche; e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d’azione;
g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilita’ o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, anche mediante la promozione dell’utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;
l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;
m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall’ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all’ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.

Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, il decreto dispone ulteriori stanziamenti destinati al credito d’imposta, nella misura di 3.250.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Clicca qui per accedere al testo integrale del decreto.

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