16.03.2020 -FV – CHIUSURA ESERCIZIO E CORRISPETTIVI TELEMATICI: NESSUNA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per la chiusura, obbligatoria o per scelta, dell’esercizio non è necessaria, ai fini dell’invio dei corrispettivi telematici, alcuna comunicazione all’agenzia delle entrate.
Ulteriore precisazione nella sezione download, documenti, emergenza corona virus, 16.03.2020 FV chiusura esercizio e corrispettivi telematici – nessuna comunicazione agenzia entrate.
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Controlli e reati contestati dalla Guardia di Ginanza – Emergenza Coronavirus

Fonte: Comunicato della Guardia di Finanza del 12 marzo 2020
(I periodi in corsivo sono stati inseriti dallo studio)

Il Comando Provinciale di Palermo ha disposto una serie di controlli per constatare il rispetto delle misure adottate dalle Autorità per contenere la diffusione del Coronavirus, in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia, mentre e proseguono i servizi delle Fiamme Gialle a tutela dei consumatori, finalizzati a contrastare l’aumento ingiustificato dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale, dei prodotti igienizzanti e dei beni di prima necessità.

PRIMO CASO
Nel corso di controlli, effettuati nei confronti degli esercizi commerciali, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dal DPCM del 9 marzo u.s. concernente l’orario di chiusura di attività commerciali, sono stati rilevati, in due casi, a Palermo e a Termini Imerese, la mancata chiusura dell’esercizio commerciale entro l’orario previsto. I titolari delle attività, rispettivamente una polleria e un bar-tabacchi, sono stati deferiti alle competenti Autorità Giudiziaria per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” (art. 650 C.P.) e nei loro confronti è stata proposta la sospensione della licenza commerciale.

Articolo 650 Codice Penale
salvo che il fatto costituisca più grave reato – arresto sino a 3 mesi od ammenda fino a 206 euro

SECONDO CASO
L’attività delle Fiamme Gialle è inoltre orientata alla repressione di ogni forma di illegalità connessa a fenomeni di concorrenza sleale nonché di speculazione sui beni di prima necessità, come dimostra l’intervento operato all’interno della struttura Ospedaliera “Cervello” di Palermo dove i Finanzieri hanno riscontrato, all’interno dei distributori automatici di vendita di prodotti alimentari e bevande, la presenza di mascherine di protezione poste in vendita al prezzo di €. 10 cadauna. Il rappresentante legale della società distributrice è stato prontamente denunciato all’A.G. di Palermo per “manovre speculative su merci” (art. 501bis c.p.) e “frode in commercio” (art. 515 c.p.) mentre il materiale sanitario, 32 mascherine chirurgiche, è stato posto sotto sequestro.

Articolo 501 bis Codice Penale
Manovre speculative su merci

Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’articolo 625 del codice di procedura penale.
La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza.

TERZO CASO
Ulteriori 70 flaconi di gel antibatterico, posti in vendita all’interno di un minimarket cittadino, sono stati sequestrati dai militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo in quanto riportavano il logo contraffatto di un noto marchio di prodotti sanitari, nonché esposti per la vendita privi dell’indicazione di provenienza, della autorizzazione ministeriale del presidio medico chirurgico e venduti ad un prezzo vantaggioso per il pubblico. Il titolare dell’attività è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e frode in commercio.

Articolo 515 Codice Penale
Frode nell’esercizio del commercio

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

QUARTO CASO
Inoltre le Fiamme Gialle palermitane hanno verbalizzato il titolare di una farmacia sita in zona Policlinico che ometteva di indicare il prezzo di vendita di 4 flaconi, da ml 80 cadauno, di prodotto igienizzante per le mani. Per tale motivo nei confronti della titolare della farmacia è stata erogata una sanzione amministrativa di Euro 1.032,00.

Proroga per tutti versamenti in scadenza il 16 marzo

E’ convocato per le 10 di questa mattina (16 marzo) il Consiglio dei Ministri già riunitosi domenica 15 per emanare il Decreto Legge con ulteriori urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Già dalla serata di ieri sta circolando una bozza che prevede diverse norme, raccolte in oltre 100 articoli, che nei prossimi giorni, dopo la definitiva approvazione, andremo ad approfondire e ad illustrarvi; in questa occasione ne anticipiamo però alcune disposizioni che influiscono sulle imminenti scadenze di versamento e che sono state confermate dai comunicati di MEF e INPS dello scorso fine settimana.

Disposizioni per i settori più danneggiati

Il decreto del 15 marzo estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:

  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Per tutte queste imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Disposizioni per gli altri settori

Il Decreto prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).

Per quanto riguarda i versamenti:

  • i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, potranno non procedere ai versamenti in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  • per gli altri soggetti (quelli individuati in base ai ricavi o ai compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente) il Decreto proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini di tutti i versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.
  • per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della c.d. “zona rossa” restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione cartelle e attività accertamento

Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.

Assemblea in audioconferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo

Con la Massima n. 187 dell’11 marzo 2020 la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema dell’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)

Nella massima si legge che “L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica”
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fonte: Massima n. 187 (Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione)(11.3.20)

Il rimborso spetta a chi ha pagato su “esplicita” richiesta del Fisco

Quando l’amministrazione si rivolge solo al professionista che ha registrato l’atto, è lui l’unico legittimato a contestare la maggiore pretesa e aspirare alla restituzione di quanto versato in più.

Se un notaio paga un avviso di liquidazione emesso dall’ufficio in relazione a un atto da lui registrato con modalità telematiche, le parti non sono legittimate a chiedere il rimborso delle somme versate dal notaio stesso. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2165 del 30 gennaio 2020.

Agenzia Entrate: stop ad accertamenti fiscali e verifiche

Con un Comunicato Stampa del 12 marzo l’Agenzia delle Entrate ha informato della sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).
Le disposizioni contenute nella direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state previste a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 relativo al contrasto alla diffusione del Coronavirus.

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