18.30.2020 FV: CORONAVIRUS – ORDINANZA FOSSANO – DIVIETO VENDITA ALCOOLICI

Estratto ordinanza del Sindaco di Fossano – bevande alcooliche –
……dalla data odierna (17 marzo 2020) e fino a revoca della presente è sospesa dopo le ore 16.00 e sino alle ore 7.00 del giorno successivo, la vendita e somministrazione (eccezione fatta per la consegna a domicilio), di tutte le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande elencati nel suddetto allegato 1 del DPCM 14 marzo 2020 con sede nelle seguenti vie e/o piazze adiacenti alla Stazione ferroviaria:
Piazza Kennedy, Via Fiume, Corso Emanuele Filiberto, Via San Giuseppe, Via Matteotti, Via Giuseppe Verdi e Via Cesare Battisti.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

18.3.2020 FV: CORONAVIRUS – RACCOLTA FONDI CROCE BIANCA FOSSANO

Dal sito del Comune di Fossano
notizia pubblicata in data : martedì 17 marzo 2020
Ad oggi la CROCE BIANCA Fossano ha investito 15.000,00 € in presidi sanitari e DPI per la tutela dei suoi volontari e dipendenti. Anche i volontari e i dipendenti hanno paura, ma non si tirano mai indietro, turni interminabili e reperibilità h24. La loro protezione viene prima di tutto e non possono commettere il minimo errore durante gli interventi, sono al lavoro non solo per i fossanesi ma per l’intera comunità del territorio.
Se ognuno di noi ascolta le parole del nostro Sindaco, tutti assieme sconfiggeremo il Covid-19.

IBAN PER UN CONTRIBUTO INTESTATO A
CROCE BIANCA FOSSANO PRESSO CRF
IT 50C0617046321000000021213

Aggiungiamo noi che la CROCE BIANCA è Onlus e che le erogazioni effettuate beneficiano della detrazione/deduzione dalla dichiarazione dei redditi.

Prenotare la donazione per evitare altre crisi, l’appello di AVIS Nazionale e del Centro nazionale sangue


Prenotare la donazione e continuare a garantire scorte di sangue per i pazienti che ne hanno bisogno. È l’obiettivo per cui AVIS Nazionale ha lanciato la campagna #EscoSoloPerDonare, un modo per incentivare i donatori a rispondere attivamente all’emergenza che il Coronavirus sta provocando anche nelle attività ospedaliere di routine.

Nei giorni scorsi, anche alla luce dei numerosi appelli lanciati dal Centro nazionale sangue e da rappresentanti delle istituzioni, non ultimo il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, si è registrato un aumento impressionante di donatori in tutte le regioni italiane, fatto che ha contribuito a ricostituire le scorte e ad assicurare la compensazione interregionale.

Addirittura, come comunicato dallo stesso Cns, si è registrato “un surplus di 900 sacche su scala nazionale”. Un risultato straordinario frutto anche, se non soprattutto, della campagna di AVIS Nazionale, per la quale l’associazione ha realizzato un’apposita pagina web sul proprio sito, con una serie di scatti fotografici, uno spot radiofonico e un video tutorial per spiegare ai donatori come e cosa fare per compiere il proprio gesto di solidarietà in tutta sicurezza nell’epoca del Coronavirus.

Dal triage telefonico con il personale avisino, che pone le domande su eventuali contatti con persone a rischio, passando per la compilazione del modulo per l’autocertificazione che giustifica il motivo dello spostamento da casa, il breve video realizzato per #EscoSoloPerDonare spiega tutto ciò che il donatore deve sapere per rendere ancora più efficace il suo periodico gesto di solidarietà.

La donazione di sangue ed emocomponenti, infatti, è stata inserita tra le “situazioni di necessità” per le quali è possibile uscire di casa nella circolare del ministero della Salute. Da qui la necessità di spiegare ai donatori che, mai come oggi, è fondamentale donare effettuando la prenotazione della donazione, così da evitare assembramenti e assicurare un afflusso costante anche nelle prossime settimane.

Come ha sottolineato il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, «ogni giorno oltre 1800 persone ricevono trasfusioni per curarsi e poter continuare a vivere e per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia su questo tema. Anche in un periodo in cui la diffusione del Coronavirus sta generando ansie e incertezze, occorre sapere che ogni donatore può continuare a fare la propria parte in assoluta sicurezza. La risposta degli ultimi giorni è stata straordinaria su tutto il territorio. Tutte le nostre sedi sono impegnate per garantire che la donazione sia effettuata in maniera sicura seguendo una serie di raccomandazioni. La vita di moltissimi pazienti dipende da noi, prenotiamo e andiamo a donare. Sempre».

Per maggiori informazioni visitare il sito avis.it/coronavirus/

proroghe-di-tutti-i-versamenti-fino-al-20-marzo-ma-dopo-diventa-complicato-e-con-diverse-eccezioni

Proroghe di tutti i versamenti fino al 20 marzo. Ma dopo diventa complicato e con diverse eccezioni

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 portante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti (art. 61):

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per tutte queste imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

ATTENZIONE:

– la sospensione riguarda solo le imposte e contributi espressamente elencati. Non vale quindi, per esempio, per la Tassa di Concessione Governativa
– la sospensione riguarda i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e non anche le altre ritenute (come per esempio la ritenuta d’acconto sui compensi di professionisti, agenti e lavoratori autonomi)
– nella circolare n. 37/2020, l’INPS ha comunicato che “La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”. Secondo questa interpretazione, se un datore di lavoro ha operato anche la trattenuta di contributi a carico del lavoratore sugli stipendi erogati a febbraio 2020, oltre che quella a proprio carico e le ritenute fiscali, alla scadenza versamento del 20 marzo dovrà versare “regolarmente” i contributi corrispondenti alla quota a carico del lavoratore.

Disposizioni per gli altri settori

Il Decreto (art. 62) prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).

Per quanto riguarda invece i VERSAMENTI:

  • i titolari di partita IVA di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, potranno non procedere ai versamenti in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  • per gli altri soggetti (quelli individuati in base ai ricavi o ai compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente) il Decreto proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini di tutti i versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, limitatamente all’IVA, si applica la proroga al 31 maggio a prescindere dal fatturato.
  • per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della c.d. “zona rossa” restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

ATTENZIONE: per le sospensioni dei versamenti oltre il 20 marzo, valgono le stesse precisazioni riportate sopra in merito alle altre imposte, alle ritenute e ai contributi a carico dei lavoratori dipendenti.

In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione cartelle e attività accertamento

Il decreto (art.67 e 68) sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

La sospensione riguarda espressamente i pagamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 del DL 78/2010, IVA, imposte sui redditi e IRAP, L. 160/2019, tributi locali) e dagli avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010). Manca, però, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli richiamati esplicitamente. Per esempio la sospensione non è prevista per i pagamenti derivanti dai cosiddetti “avvisi bonari” ossia dalle comunicazioni inviate dalle Entrate per la liquidazione automatica, secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale (emessi ex art. 36-ter del DPR 600/73).

Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.

Quadro sinottico elaborato da Studio Meli il 18 marzo 2020.

D.L. N. 18/2020: dall’OCF la Guida operativa alla lettura delle disposizioni in materia di giustizia

Sul sito internet dell’Organismo Congressuale Forense è stata pubblicata la Guida operativa alla lettura del D.L. n.18/2020, redatta dall’Ufficio di Monitoraggio Legislativo di OCF. Il DL contiene infatti, oltre alle previsioni di natura economica, diverse norme che incidono sull’organizzazione della giustizia e sulla disciplina processuale.

La guida operativa intende fornire un primo strumento d’orientamento, rispetto al nuovo assetto giuridico della professione forense ai tempi dell’emergenza legata al Coronavirus. Clicca qui per accedere al testo.

Pubblicato il testo del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo è disponibile qui.

Covid-19: nuovo modello per le autodichiarazioni pubblicato dal Ministero Interni

È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19“.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

modulo-autodichiarazione-17.3.2020

Coronavirus: nel decreto “Cura Italia” le misure a sostegno di lavoratori e aziende

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 marzo, ha approvato il Decreto “Cura Italia” che destina 25 miliardi alle famiglie e alle imprese per affrontare l’emergenza CoronaVirus.

Tra le misure a sostegno ai lavoratori e alle aziende, disposte con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza, il Decreto prevede:

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
  • misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
  • l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

Qui il Comunicato Stampa del Governo con tutte le misure previste dal Decreto.

Studio Franco

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