20.03.2020 FV ORDINANZA MIN. SALUTE – LIMITAZIONI TRASF. – APERTURA BAR ETC.

Il Ministro della Salute ha emanato il 20 marzo 2020 un’ordinanza, che ha effetto dal 21 marzo e sino al 25 marzo, con la quale dispone:
-vieta l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
-non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
-la chiusura di esercizi di somministrazione all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché di quelli in aree di servizio di carburanti sulla rete stradale; rimangono aperti gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti gli esercizi di somministrazione di ospedali e aeroporti con obbligo di rispettare la distanza di 1 mt.
-nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
link ordinanza sito min. salute

Le misure fiscali del decreto “Cura Italia”: vademecum dell’Agenzia delle Entrate

Nel vademecum appena pubblicato l’Agenzia delle Entrate illustra le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia italiana.

Si tratta di 14 schede predisposte per aiutare i contribuenti ad orientarsi relativamente alle misure fiscali contenute nel provvedimento normativo, che illustrano in modo semplice e chiaro le disposizioni del decreto (dall’articolo 61 all’articolo 71).
Ciascuna scheda fa riferimento ad una specifica disposizione, riportata in sintesi nell’intestazione, sotto la quale sono inseriti specifici box che riportano l’oggetto della norma, i destinatari, il periodo, la ripresa o le note.

Clicca qui per accedere al vademecum.

Decreto “Cura Italia”: interventi sul Fondo di garanzia per le PMI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario sono stati previsti interventi sul Fondo di garanzia per le PMI.

In particolare, come riportato all’Art. 49, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
    le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
  • per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  • fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;
  • non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017);
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e
    senza valutazione;
  • le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
    m) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Dalla FNC le novità del decreto sull’emergenza da COVID-19

A seguito della pubblicazione del decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18), che introduce umisure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese relativamente all’emergenza da COVID-19, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento in cui analizza le novità più significative del decreto. In particolare, il documentoche si sviluppa secondo quattro direttrici principali:

  • finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  • sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
  • sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  • sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.

Clicca qui per leggere l’approfondimento.

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