FV: L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PER LA SANITA’ CUNEESE

estratto dalla newsletter dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo

Cari Colleghi
l’emergenza legata all’infezione da Covid-19 coinvolge tutta la Nazione e tutte le fasce della popolazione. Il Consiglio dell’Ordine è ben conscio come la nostra professione sia giornalmente accanto alle imprese, ai liberi professionisti ed ai privati nell’ascoltare i problemi di ognuno, nel dare consigli e soprattutto nel dare esecuzione alle norme dei vari provvedimenti legislativi, in ultimo al Decreto “Cura Italia”, fra difficoltà interpretative enormi.
Tutto questo però non è sufficiente ed allora il Consiglio ha deliberato di destinare la somma di Euro 25.000 in aiuto alla Sanità Cuneese. Detto importo, prelevato dalle somme disponibili, è pari ad Euro 40 per ciascuno dei 624 iscritti alla data odierna e sarà devoluto in parte all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle – con particolare destinazione all’Ospedale Carle appartenente alla rete regionale dedicata all’emergenza – e parte all’Azienda Sanitaria Asl CN1 con particolare destinazione agli altri ospedali del territorio.
In un momento fino a poco tempo fa inimmaginabile, difficile ma soprattutto eccezionale è un dovere per le Istituzioni Pubbliche, come il nostro Ordine, essere presenti a fianco di coloro che sono chiamati ad operare in prima linea. È per questo che chiederemo alle Amministrazioni di utilizzare le somme indicate prevalentemente per acquisire DPI in favore dei professionisti della Sanità che giornalmente, con pochissimi dispositivi di protezione, sono a contatto con i concittadini contagiati.

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Gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative

Con la Circolare del 23 marzo il Ministero degli Interni fornisce alcuni chiarimenti in relazione agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative.

Innanzitutto ricorda che le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile e che la attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del d.P.C.M. 11 marzo 2020.

Con riferimento specifico agli spostamenti delle persone ricorda il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.
Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia. Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma secondo la Circolare del Ministero degli Interni, va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.
Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

In considerazione di quanto riportato dalla circolare, evidenziamo come la sospensione dell’attività produttiva, non faccia venir meno una serie di obblighi legali quali per esempio quelli fiscali e quelli previdenziali. Pur se con l’attività produttiva sospesa, le aziende, per esempio, dovranno continuare ad emettere le fatture secondo gli ordinari termini fiscali, trasmetterli allo SdI (in caso di fatture elettroniche), aggiornare la contabilità, anche per gestire correttamente le ritenute dei lavoratori autonomi, elaborare le buste paghe ed effettuare i relativi versamenti.

Sono tutte attività che in molti casi non possono essere organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile, al pari di quelle attività professionali che, infatti, non sono state interessate dall’obbligo di sospensione assoluto.

Gli spostamenti del titolare dell’azienda o di un suo collaboratore, da casa al luogo sede dell’attività e degli uffici amministrativi, anche se in altro comune, per svolgere pratiche amministrative, fiscali, previdenziali, che non possono essere organizzate secondo modalità a distanza, dovranno quindi essere considerati giustificati da “comprovate esigenze lavorative” anche per quelle imprese che non possono attualmente svolgere attività produttiva.

Esercenti attività d’impresa: istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta per contrastare gli effetti negativi da Covid-19

Con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede:

  • al comma 1 che "Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”
  • al comma 2 che "Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

Il codice istituito è il seguente:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Accertamenti esecutivi: primi chiarimenti in merito al pagamento degli importi dovuti

Con la Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”).

L’Agenzia precisa tra l’altro che, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.
Un esempio: per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.

Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere e del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione.
Un esempio: per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

Clicca qui per leggere il documento integrale.

Sospensione versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza da COVID-19: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 14 del 21 marzo l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle richieste pervenute da alcune Associazioni di categoria, ha chiarito che i codici riportati nell’allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall’articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 e dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

La Risoluzione n. 14 riporta inoltre, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, un’ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione.

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