cassa riparmio fossano

25.03.2020 h. 16.48 – FV – Cassa Risparmio Fossano – accesso solo su appuntamento

In ottemperanza alle ultime direttive ABI, a partire da domani 26.03.2020 l’apertura degli sportelli della Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. sarà solo previo appuntamento, che può essere fissato contattando i seguenti numeri:

– Sede Centrale: 0172.690424 – 0172.690425

– Agenzia Via Marconi: 0172.666011

– Agenzia Via Stadio: 0172.640011

(Il file riservato ai clienti di studio di oggi non è aggiornato, la notizia è pervenuta dopo la chiusura e pubblicazione del file) 

 


 

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25.03.2020 – FV -studi professionali in Piemonte: chiusi o a porte chiuse?

Integrazione del 26 marzo 2020

La GU di ieri pubblica il D.L. n. 19 in vigore da oggi, e la stessa G.U. pubblica il Decreto del MISE nel quale vengono elencate le attività che “possono proseguire”; il Decreto del MISE  autorizza la prosecuzione delle attività degli studi legali, tecnici etc. come indicato nell’originario articolo del 25.3.2020 (sotto riportato).

Il D.L. n. 19 – articolo 3 – dispone che le regioni in relazione a specifiche situazioni di sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario, possono introdurre ulteriori misure restrittive …….. e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale: quindi, a nostro modesto avviso:

  • Il MISE autorizza l’esercizio delle attività professionali sopra indicate senza alcuna limitazione, cioè “saltano i paletti” indicati nel Decreto 34 della Regione  Piemonte e cioè NON occorre che per l’esercizio di tali professioni vi siano  “attività indifferibili ed urgenti sottoposte a termini perentori di scadenza”, poiché, come prima indicato, la Regione non può introdurre misure restrittive che riguardino le attività individuate come strategiche per l’economica nazionale e ciò in forza di una legge dello stato.

Questa almeno la nostra interpretazione e quanto sopra, chiaramente è un nostro parere, gli Ordini professionali potranno fornire agli interessati maggiori delucidazioni in merito.

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testo originario dell’articolo del 25 marzo 2020 

Il DPCM 22 marzo 2020 ed il relativo allegato indicano tra le attività professionali che possono proseguire l’attività quelle ricomprese nei seguenti codici ATECO
Categoria 69 – attività “legali e contabilità” degli studi di commercialisti, consulenti del lavoro, notarili, legali, revisione contabile, centri di assistenza fiscale
Categoria 70 – attività di direzione aziendale e consulenza gestionale (pubbliche relazioni, consulenza imprenditoriale, pianificazione aziendale, consulenza per la gestione della logistica aziendale incluso quella per la distribuzione, il trasporto, gestione delle scorte e magazzino)
Categoria 71 – attività degli studi di architettura, ingegneria, geometri, geologi
Categoria 74 – attività di design, riprese fotografiche e laboratori di sviluppo e stampa (disegnatori grafici, disegnatori tecnici etc.), traduttori, interpretariato, consulenza agraria, agronomi, agrotecnici, periti industriali, archeologi, consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, previsioni metereologiche, periti calligrafici
Categoria 75 – attività dei veterinari
Categoria 86 – in particolare 86.2 studi medici ed odontoiatrici – poliambulatori, laboratori di analisi cliniche, fisioterapia, infermieri, ostetriche, logopedisti, chiroterapeuti, igienisti dentali, psicologi, servizi di ambulanza
Il Decreto n. 34 del Presidente della Regione Piemonte dispone la chiusura degli studi professionali con l’esclusione delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza …. sono esclusi dalla chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia.
L’orientamento corretto pare sia quello di applicare in primis le disposizioni del Governo (il DPCM) e secondariamente quelle Regionali e Comunali qualora siano più restrittive di quelle governative (in parole semplici il Sindaco non può autorizzare l’apertura di bar poiché sospesa dalla normativa governativa, mentre può, ad esempio, disporre la chiusura dei negozi di ferramenta che sono invece autorizzati all’apertura da normativa governativa).
Il decreto regionale n. 34 detta disposizioni proprio più restrittive rispetto al DPCM 22.3.2020
Per le attività professionali “Sanitarie” di cui alla categoria 86 non vi sono discrasie tra quanto disposto dal Governo e quanto disposto dalla Regione, nel senso che non viene disposta alcuna chiusura agli studi medici.
Ragionando con buon senso anche le attività dei veterinari, pur non essendo espressamente menzionate dal Decreto Regionale (ma che potrebbero essere ricomprese sotto il termine studi “sanitari”), sono dirette, ad esempio, a garantire il funzionamento della filiera agro-alimentare, sicché l’intervento del veterinario presso l’azienda di allevamento di bestiame è un servizio che si reputa possa e debba essere garantito.
Per la categoria 69 (legali e contabilità) e 71 (architettura-ingegneria- geometri) il Decreto Regionale imporrebbe la chiusura, salvo che per le attività indifferibili ed urgenti sottoposte a termini perentori di scadenza:
– per quanto riguarda le attività (cat. 69) degli studi di commercialisti e dei consulenti del lavoro le attività indifferibili sono facilmente riscontrabili (scadenza della Certificazione Unica del prossimo 31 marzo, non prorogata, liquidazione dell’iva del mese di marzo in scadenza il 16 aprile, versamento di ritenute di acconto del 16 aprile, elaborazione delle buste paga di marzo, versamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali del 16 aprile etc.)
– per quanto riguarda gli studi legali (cat. 69) non siamo in grado di determinare eventuali attività indifferibili, alla luce di provvedimenti adottati di rinvio di udienze etc., facendo notare che alcuni studi legali si occupano anche di tenuta di contabilità (ed in questo caso si applicherebbe quanto sopra indicato per la cat. 69)
La Regione Piemonte, nelle risposte a domande e quesiti formulati, ha avuto modo di precisare che:
i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
– le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
– il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.
Agli Amministratori di Condominio, oltre a quanto sopra, è consentito svolgere le attività indifferibili ed urgenti ai fini della gestione e del controllo del patrimonio immobiliare amministrato.
Il tutto comunque nel rispetto dell’ordinanza del Ministero Interno – Salute del 22 marzo 2020, e cioè il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Da quanto sopra si possono trarre le seguenti

conclusioni

Categoria 69 commercialisti – consulenti del lavoro – Chiusura al pubblico – non contatto diretto con clienti se non per assoluta necessità – Svolgimento di attività indifferibili rispetto comunque delle norme di sicurezza (distanza di 1 mt. posto di lavoro) – Accesso all’ufficio postale per ritiro corrispondenza (specie per studi di commercialisti che effettuano il servizio di domiciliatura per società)

Categoria 71 – architetti – ingegneri – geometri – Analisi di attività indifferibili, ve ne sono? se sì vedi il caso della categoria 69 – per quello che riguarda l’assistenza a cantieri di strutture sanitarie, di protezione civile, di manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria e trasporto pubblico locale il Decreto Regionale le esclude dalle attività sospese al punto 20

Categoria 69 e 71 – che si occupa di amministrazione di condomini oltre a quanto sopra è consentito lo svolgimento di attività indifferibili ed urgenti ai fini della gestione e del controllo del patrimonio immobiliare amministrato.

a cura Valter FRANCO e Valentina SERRA – STUDIO FRANCO

                                                      “Rendiamo un servizio essenziale al Paese, i nostri studi restino aperti”

afferma il presidente dei commercialisti italiani Massimo Miani

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Il nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo

La legge di Bilancio 2020 ha previsto, a partire dal 2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili:

  • le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti
  • le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari
  • le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente
  • le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare (R.D. 267/1942), dal codice di cui al D.Lgs. 149/2019 o da altre leggi speciali. Sono escluse anche le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali procedure. Sono infine escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2 del D.Lgs. 231/2001.

La fruizione del credito d’imposta è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La base di calcolo del credito d’imposta si ottiene sommando le seguenti spese ammissibili:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Nella base di calcolo confluiscono, con una maggiorazione del 50 %, anche le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione (ISCED) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica. Affinché si applichi la maggiorazione è necessario che i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati in Italia

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per la parte deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite del 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui questi beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Per l’ammissibilità delle spese è necessario che i soggetti commissionari siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite del 20% spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso di contratti con soggetti terzi, il limite è il 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Tutte le spese devono rispettare i principi generali di effettività, pertinenza e congruità.

Dalla base di calcolo vanno sottratte le altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Il credito d’imposta è pari al 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta inferiore o superiori a 12 mesi. Tuttavia, se le attività di innovazione sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico), il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili previsto dall’art. 61 TUIR né ai fini dell’art. 109, c. 5, del TUIR. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Prima di utilizzare il credito d’imposta è necessaria un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali. Nell’assunzione dell’incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti devono osservare il principio di indipendenza previsto dall’art. 10 del DL. 39/2010 e dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC), non appena sarà adottato.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 € fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati in precedenza.

Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Questa relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso di attività affidate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Infine, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell’efficacia dell’agevolazione, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

Coronavirus: le risposte alle domande più frequenti sulle misure per le persone con disabilità

Il Governo ha pubblicato una serie di risposte alle domande più frequenti sui provvedimenti emanati in merito al contrasto del nuovo Coronavirus e relative alle persone con disabilità. Le risposte, spiega il Governo, sono in continuo aggiornamento e informazioni specifiche relative alle norme che riguardano le persone con disabilità sono comunque pubblicate sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dove vengono pubblicati anche i vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile.

Decreto “Io resto a casa”: pubblicate le FAQ sulle misure adottate dal Governo

Sul sito internet del Governo sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti relative alle misure adottate dal Governo e contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020 (il cosiddetto Decreto "Io resto a casa").

Le FAQ, precisa il Governo, sono in aggiornamento in seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, dell’Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno e del Dpcm 22 marzo 2020.

Agenzia Entrate Riscossione: le FAQ sulle novità del DL n. 18/2020

L’Agenzia Entrate Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti in merito alle misure introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") in materia di riscossione.

Come noto, infatti, il Decreto ha disposto:

  • la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);
  • la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • il differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

CLICCA QUI per accedere alle FAQ.

Sospensione termini adempimenti tributari per i depositi di carburanti ad uso privato

L’Agenzia delle Dogane con la nota 94214/RU del 18 marzo 2020 ha chiarito che, a seguito di quanto disposto dal DL 18/2020, slitta al 30 giugno 2020 il termine per la denuncia di esercizio relativa ai depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi, nonché sugli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. Si tratta generalmente di piccole cisterne per l’erogazione di gasolio nelle imprese di autotrasporto o in quelle che hanno mezzi d’opera.

Le nuove norme dovevano entrare in vigore il 1° aprile 2020 per contrastare le frodi sulle accise del gasolio.

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