Coronavirus: NUOVO MODELLO per l’autodichiarazione aggiornato al 26 marzo: previsti diversi nuovi “casi di necessità”

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le modifiche apportate al modello, da compilare, firmare e consegnare in caso di controllo, sono state introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti.

Rispetto alla precedente versione, nella prima parte dove il cittadino dichiara di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19, è stata aggiunta la frase: “fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie”.
Nel secondo punto il cittadino deve dichiarare di “essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2” del decreto legge.
Il cittadino deve inoltre dichiarare (terzo punto) di essere a conoscenza anche “delle ulteriori limitazioni” delle Regioni in cui si sposta.
Nel modello sono infine previsti diversi nuovi “casi di necessità”.

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26.03.2020 – FV – orario uffici e contatti con la camera di commercio di Cuneo

Da CN Economia e News del 25 Marzo 2020

Misure Organizzative – Servizi Garantiti – Contatti garantiti
link Camera di Commercio di Cuneo – emergenza covid 19

Estero – Certificati d’origine – Circolazione delle merci
CCIAA di Cuneo – emergenza covid 19 – estero

Sostegno alle Imprese CCIAA Cuneo – emergenza covid 19 – sostegno alle imprese

Normativa e provvedimenti Governo – Ministeri – Regione Piemonte – Prefettura
CCIAA CUNEO – normativa

Rinvio “automatico” per il bilancio e aggiornamento Covid-19: modello di verbale di CdA in audioconferenza

L’articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Quest’anno quindi, alla luce delle novità, il Consiglio di Amministrazione non dovrà deliberare il differimento dei termini di approvazione del bilancio ma, eventualmente, semplicemente comunicarlo. Nella stessa occasione, qualora non abbiano già provveduto, gli amministratori delegati potrebbero riferire al Consiglio e all’eventuale organo di controllo in merito alle azioni adottate per gestire l’emergenza in atto.

Forse è ancora presto per ulteriori valutazioni, ma è importante formalizzare la dovuta attività aggiornamento che compete agli organi delegati della società, almeno per quanto riguarda le azioni intraprese a tutela dei dipendenti e degli altri soggetti coinvolti nell’attività.

circolare-abi-sulla-moratoria

Circolare ABI sulla moratoria

L’ABI (Associazione bancaria italiana) in data 24 marzo 2020 ha emanato una circolare sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

La circolare riepiloga e illustra i principali aspetti delle misure di sostegno al credito, coordinandosi con alcune prime indicazioni fornite dal ministero dell’Economia e delle finanze con specifiche Faq del 22 marzo 2020, pubblicate in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate anche dall’Abi stessa.

Relativamente alle misure di sostegno finanziario (articolo 56, comma 2) l’ABI ha confermato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Anche gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento saranno prorogati senza formalità; per «elementi accessori» si devono intendere tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati).

La circolare conferma che potranno richiedere la moratoria le micro, piccole e medie imprese (Pmi), con sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

Per usufruire delle misure di favore i beneficiari non devono avere posizioni debitorie classificate dalla regolamentazione bancaria come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre i “candidati” non potranno avere rate insolute anche parzialmente da oltre 90 giorni.

Per ottenere la moratoria i beneficiari dovranno inviare una specifica richiesta via Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.

26.3.2020 FV – In vigore il DL 19 del 25.3.2020 – sintesi

DECRETO LEGGE n. 19 del 25 marzo 2020 Pubblicato sulla GU 25.3.2020 – in vigore dal 26.3.2020

Il D.L. si compone essenzialmente di 4 articoli

L’ articolo 1 prevede la possibilità di adottare misure ai fini di contenere e contrastare i rischi sanitari (limitazione alla circolazione delle persone, chiusure di attività economiche, manifestazioni, congressi, fiere e mercati  etc.) in pratica le misure adottate sino ad ora.

L’articolo 2 prevede che le misure di cui all’articolo 1 vengano adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, così’ come è avvenuto sinora (con emanazione, appunto, di DPCM), in caso di necessità ed urgenza tali misure vengono adottate dal Ministro della Salute.

L’articolo 3 prevede che le Regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento di rischio, possano introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle adottate con DPCM, senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale  I Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto  di cui all’art. 1

L’articolo 4 prevede che in caso di inosservanza delle misure adottate con DPCM  (es. limitazione alla circolazione) NON si applica l’articolo 650 del Codice Penale ma si applica la sanzione amministrativa  irrogata dal Prefetto da 400 a 3.000 euro, e se la contravvenzione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo  (es.: esco di casa senza giustificato motivo sanzione da 400 a 3.000 euro; esco di casa senza giustificato motivo: sanzione da 533 a 3.900 euro); per le violazioni commesse prima del 26 marzo si applica la sanzione di 200 euro (sanzione minima ridotta alla metà).
Nel caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività economiche (es.: apertura di piscina, negozio, studio, cinema – esercizi per i quali viene disposta la chiusura) si applica inoltre la sanzione amministrativa della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni; all’atto della contestazione della violazione può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività (in pratica  la Polizia Locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, nel caso in cui accertino la violazione alle norme sull’apertura dell’esercizio, possono disporre la chiusura immediata dell’esercizio). La sanzione prevista dall’articolo 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 viene modificata come segue:
chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500  ad euro 5.000

Valter Franco

Commercialisti e Consulenti del lavoro: per salvare le imprese italiane serve un “piano choc”

Con una nota congiunta del 24 marzo i Commercialisti ed i Consulenti del Lavoro hanno chiesto al Governo misure "choc" per sostenere le aziende ed i lavoratori in questo momento di grandissima difficoltà economica e sociale conseguente al forte rallentamento e al successivo stop della maggior parte delle attività produttive per contenere il contagio da Coronavirus.

Proprio a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, che ha messo in ginocchio il tessuto economico del Paese e con esso lavoratori dipendenti e professionisti, "sono necessari interventi di integrazione al reddito facili, diffusi e di rapidissima assegnazione diversi, per criteri e tempistiche, da quelli utilizzati nei periodi di ordinaria amministrazione", hanno dichiarato i presidenti del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, e del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Massimo Miani.

Clicca qui per leggere le proposte dei Consigli Nazionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro.

Sisma bonus: ok alla detrazione solo con “procedure autorizzatorie” avviate dal 1 gennaio 2017

Con la Risposta n. 93 del 24 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di "Sismabonus" ed ha chiarito che gli acquirenti delle unità immobiliari possono fruire della detrazione di cui all’articolo 16 del DL n. 63 del 2013 per l’acquisto delle case antisismiche, solo qualora le "procedure autorizzatorie" siano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017.

Sospensione dei termini e accertamento con adesione: primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 6 del 23 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’impatto della disciplina relativa alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione, a partire dall’8 marzo fino al 31 maggio, previsto dagli Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto "Cura Italia").

A seguito dell’emergenza da Covid-19, chiariscono le Entrate, la sospensione dei termini introdotta dai suddetti articoli è valida anche per i procedimenti di accertamento con adesione.
Durante il periodo di sospensione, su richiesta dei contribuenti e se ciò non contrasta con la tutela della salute pubblica, gli Uffici potranno finalizzare l’accertamento effettuando contraddittori telefonici o in videoconferenza, con successivo scambio e firma dei verbali tramite Pec o posta ordinaria.

Dispositivi per prevenzione, diagnostica e monitoraggio per il contenimento del Coronavirus: iniziativa per aziende, università e centri di ricerca

Si chiama "Innova per l’Italia", ed è un’iniziativa congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, insieme a Invitalia.
E’ dedicata ad aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti che, attraverso le proprie tecnologie, possano fornire un contributo nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale.

Queste realtà sono invitate a proporre il proprio contributo in tre ambiti principali:

  • il reperimento, l’innovazione o la riconversione industriale delle proprie tecnologie e processi, per accrescere la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine chirurgiche) e la produzione dei sistemi complessi dei respiratori per il trattamento delle sindromi respiratorie (inclusi singoli componenti);
  • il reperimento di kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19, ovvero tamponi e elementi accessori o altri strumenti per la diagnosi facilitata e veloce, nel rispetto degli standard di affidabilità richiesta;
  • tecnologie e strumenti che, nel rispetto della normativa vigente, consentano o facilitino il monitoraggio e la prevenzione del Covid-19.

Tutte le informazioni utili qui.

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