Chiusura al pubblico delle commissioni tributarie fino a “cessata emergenza”

Con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020 il Direttore Generale delle finanze ha disposto, a decorrere dal 26 marzo 2020, l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado. La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione.

Resta ferma la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero utilizzando i recapiti telefonici della Commissione, pubblicati su questo sito istituzionale della Giustizia tributaria.

Nel caso in cui particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l’accesso di utenti presso la Commissione, si deve contattare preventivamente il Direttore dell’Ufficio di segreteria, per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.

I servizi telematici del Processo Tributario Telematico rimangono operativi.

polizia di stato

26.03.2020 FV – Proroghe patenti, revisioni, copertura assicurativa rc auto, pagamento sanzioni codice strada

dal sito della Polizia di Stato   – aggiornato al 25.3.2020

Tra le disposizioni del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ci sono anche quelle riguardanti la

circolazione stradale.

In particolare per quanto riguarda i veicoli che devono essere sottoposti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art.75 CdS), quelli che devono essere sottoposti a visita e prova (art.78 CdS) nonchè alla revisione (art.80 CdS) entro il 31 luglio 2020, la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2020.

Più precisamente tutti coloro che avrebbero dovuto fare la revisione del veicolo dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino al 31 luglio, hanno tempo per poterla fare fino al 31 ottobre, mentre per le scadenze previste oltre il 31 luglio la data rimane invariata.

Le patenti in scadenza o scadute dopo il 17 marzo possono essere rinnovate entro il 31 agosto.

Della proroga non potrà fruire chi aveva lasciato scadere la patente prima che venisse dichiarata l’emergenza.

Fino al 31 luglio, il pagamento del premio assicurativo Rc è stato portato a 30 giorni dopo la scadenza della polizza invece dei consueti 15 giorni.

Le carte di qualificazione per conducenti di mezzi pesanti e i certificati per trasporto di merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno resteranno validi fino al 30 giugno.

I certificati di abilitazione per taxi e ambulanze in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile dureranno fino al 15 giugno.

Per quel che riguarda le infrazioni del Codice della strada, queste si potranno pagare, fino al 31 maggio, con lo sconto  del 30 per cento se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. 

Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti si rinvia al decreto legge.

 

il-dl-19-del-25-marzo-2020-inasprisce-le-sanzioni

Il D.L. 19 del 25 marzo 2020 inasprisce le sanzioni

E’ in vigore da oggi 26 marzo 2020 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 contenente ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19.

Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, la violazione di tali misure sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro.

Fino al 25 marzo, in caso di denuncia per violazioni del divieto di spostamento, scatta l’obbligo di pagare una multa di 200 euro. Il decreto, che ha valore retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il decreto ha inoltre inasprito le sanzioni per i comportamenti contro la salute pubblica di chi viola la quarantena pur essendo positivo al virus: dalla punizione “con arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire 40.000 a lire 800.000” si passa a “arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

Si prevede anche la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento, per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Tra le misure indicate, segnaliamo:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto disciplina infine i rapporti tra Governo ed enti locali stabilendo che, in attesa dell’adozione dei D.P.C.M. da parte del Governo, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. E’ invece esclusa per i Sindaci la possibilità di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

Le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni.

Ecobonus, Bonus facciate e Bonus casa: pronto il nuovo sito Enea per inviare i dati sugli interventi conclusi nel 2020

ENEA informa che è attivo il nuovo sito detrazionifiscali.enea.it per inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per Ecobonus, Bonus facciate e Bonus casa conclusi nel 2020.
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

Si tratta, in particolare:

  • dei dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati per il “bonus facciate” (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione ECOBONUS;
  • dei dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA.

Modifiche MISE al DPCM 22 marzo 2020. Nuovi codici ATECO

Il 25 marzo, a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

In particolare, alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Clicca qui per leggere l’elenco delle attività ammesse.

Coronavirus e protezione dati: documenti e approfondimenti del Garante privacy

Sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali è stata predisposta un’apposita sezione che raccoglie tutti i documenti e gli approfondimenti dell’Autorità legati all’emergenza Coronavirus e alla protezione dei dati personali.

La sezione, in continuo aggiornamento, è suddivisa in due parti. La prima raccoglie documenti, dichiarazioni e pareri del Garante sul tema, mentre la seconda è dedicata alle interviste e agli interventi del Garante sulle principali testate giornalistiche, radio e tv.

Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali legate all’emergenza “Covid-19”

Il decreto legge n. 18/2020 (art. 66) ha previsto un incentivo fiscale per coloro che effettuano donazioni a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi.

Nello specifico:

  • per le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettueranno nel corso del 2020 erogazioni liberali, in denaro e in natura, è prevista una detrazione d’imposta del 30% dell’erogazione, per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • per le imprese è prevista la deducibilità dell’erogazione dal reddito e dall’Irap.

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