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In merito a quanto infra indicato i Clienti dello studio sono stati singolarmente informati con un messaggio di posta elettronico ordierno.
Il protocollo di intesa siglato tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020 per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro prevede, per le ditte non interessate dai provvedimenti di chiusura dai DPCM e dal Decreto MISE, una serie di misure quali le informazioni da fornire al personale dipendente, le modalità di accesso dei fornitori esterni, le precauzioni igieniche personali, la gestione degli spazi comuni, i dispositivi di protezione individuali etc.
Tra queste misure il punto 4 prevede che
“l’azienda assicura la pulizia giornaliera E la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”
Tale previsione viene da noi interpretata nel senso che l’azienda (ma alla stessa stregua lo studio professionale) che ha proseguito l’attività non essendo questa stata interessata dai vari Decreti che ne imponevano la chiusura e che non ha volontariamente interrotto l’attività, SIA OBBLIGATA a procedere alla “sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”, che si ribadisce essere, a nostra interpretazione, un obbligo e non una scelta, il termine utilizzato è infatti “assicura”; il contravvenire a tale obbligo potrebbe, ad avviso di chi scrive, eventualmente comportare la rivalsa da parte dell’INAIL e l’eventuale mancato rimborso di polizze assicurative contratte a favore del personale dipendente, per queste ultime occorre verificare le relative clausole di polizza.
In tema di sanificazione per l’emergenza COVID-19 è stata emanata dal Ministero della Salute la circolare 5443 del 22/02/2020 che prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine specifico “sanificazione”) di ambienti non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di tutti i DPI e precise norme da seguire (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione – smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto etc.) e effettuate da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilascino apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento, in conformità alle disposizioni in vigore.
Si precisa ancora che a fronte delle spese sostenute per la sanificazione verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di 20.000 euro per impresa/studio, con uno stanziamento attuale di 50milioni di euro, previsto dall’art. 64 D.L. 18/2020.
Valter Franco
Valentina Serra
L’articolo 64 del D.L. 18/2020 ha introdotto “…un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020” per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Tale credito di imposta in conseguenza degli accordi concordati nel protocollo di intesa siglato tra Governo e Parti Sociali il 16 marzo scorso, relativo alla tutela dei lavoratori delle imprese per le quali, con i DPCM emanati, non è stata sospesa l’attività.
Da parte di alcuni assistiti vengono formulate richieste di chiarimenti circa tale disposizione che non siamo in grado di fornire, considerato che entro il 16 aprile 2020 dovrebbe essere emanato un Decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministrero dell’Economia e delle Finanze che stabilisca i criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta in argomento.
Preliminarmente si precisa che il protocollo di intesa sopra richiamato fa riferimento a “pulizia periodica e sanificazione dei locali”, mentre il testo dell’art. 68 del D.L. 18/2020 fa riferimento unicamente alle spese “di sanificazione” il che confermerebbe l’esclusione dal credito di imposta delle spese per la pulizia periodica, mentre per la sanificazione, in linea generale e anche secondo quanto previsto dall’articolo 1, lettera e) del D.M. 274/ 1997 possono definirsi attività di sanificazione “…quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
In tema di sanificazione per l’emergenza COVID-19 è stata emanata dal Ministero della Salute la circolare 5443 del 22/02/2020 (di seguito si riporta un estratto) che prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine specifico “sanificazione”) di ambienti non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, e che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di tutti i DPI e precise norme da seguire (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione – smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto etc.).
Secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute appare del tutto improbabile che possano essere ammesse al credito di imposta spese per acquisto di attrezzature e spese per l’acquisto di prodotti per eseguire “in proprio” operazioni di sanificazione, attese anche le modalità di smaltimento dei DPI, reputando che nessuna azienda abbia strutture e personale addestrato per effettuare correttamente un intervento di sanificazione come indicato nella predetta circolare, nonché per smaltire i DPI monouso come materiale potenzialmente infetto.
In base a quanto sopra considerato sembra quindi ragionevole ipotizzare che le spese che potranno beneficiare del credito di imposta in argomento siano quelle sostenute per operazioni di sanificazione effettuate da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997 e che al termine dell’intervento rilascino apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento, in conformità alle disposizioni in vigore.
Estratto dalla Circolare 5443 del 22/02/2020 Ministero della Salute
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COV ID- 19 prima di essere stati ospedalizzatI verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da persona le che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso camice monouso impermeabile a maniche lunghe. e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso , i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materia li di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Il protocollo di intesa siglato tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020 per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro prevede, per le ditte non interessate dai provvedimenti di chiusura dai DPCM e dal Decreto MISE, una serie di misure quali le informazioni da fornire al personale dipendente, le modalità di accesso dei fornitori esterni, le precauzioni igieniche personali, la gestione degli spazi comuni, i dispositivi di protezione individuali etc.
Tra queste misure il punto 4 prevede che
“l’azienda assicura la pulizia giornaliera E la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”.
Tale previsione viene da noi interpretata nel senso che l’azienda (ma alla stessa stregua lo studio professionale) che ha proseguito l’attività non essendo questa stata interessata dai vari Decreti che ne imponevano la chiusura e che non ha volontariamente interrotto l’attività, SIA OBBLIGATA a procedere alla “sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”, che si ribadisce essere, a nostra interpretazione, un obbligo e non una scelta, il termine utilizzato è infatti “assicura”; il contravvenire a tale obbligo potrebbe, ad avviso di chi scrive, eventualmente comportare la rivalsa da parte dell’INAIL e l’eventuale mancato rimborso di polizze assicurative contratte a favore del personale dipendente, per queste ultime occorre verificare le relative clausole di polizza.
In tema di sanificazione per l’emergenza COVID-19 è stata emanata dal Ministero della Salute la circolare 5443 del 22/02/2020 che prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine specifico “sanificazione”) di ambienti non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di tutti i DPI e precise norme da seguire (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione – smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto etc.) e effettuate da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilascino apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento, in conformità alle disposizioni in vigore.
Si precisa ancora che a fronte delle spese sostenute per la sanificazione verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di 20.000 euro per impresa/studio, con uno stanziamento attuale di 50milioni di euro, previsto dall’art. 64 D.L. 18/2020.
Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al Decreto "Cura Italia".
In particolare, i chiarimenti affrontano diverse tematiche tra cui le proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori e i versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.
Clicca qui per scaricare la Circolare e qui per leggere il Comunicato Stampa delle Entrate.
Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
Nella Circolare n. 4 del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative e i principali chiarimenti sulla trattazione delle varie tipologie di interpello nel periodo di sospensione dei termini disposto dal decreto "Cura Italia".
Come noto, infatti dall”8 marzo al 31 maggio del 2020 è stata disposta la sospensione dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.
In caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari, in pratica, non può essere eccepita la formazione del silenzio assenso.
I predetti termini per la notifica della risposta inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.
Durante il periodo di sospensione, precisano le Entrate, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica, potrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego di posta elettronica certificata o, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Le imprese che operano nei mercati internazionali, la cui attività è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, possono richiedere il rilascio di attestazioni in lingua inglese di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza Covid-19 nei contratti con l’estero alla Camera di commercio competente per territorio.
Di seguito pubblichiamo le istruzioni previste dalla Camera di Commercio di Milano – MonzaBrianza – Lodi
La dichiarazione può essere richiesta online o allo sportello, in entrambi i casi il ritiro dovrà avvenire allo sportello, come specificato di seguito.
Fac simile della Dichiarazione/Declaration che può essere rilasciata dalla Camera di commercio.
Come richiederla
Dal 23 marzo 2020, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, sono sospese, in tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle riportate nell’Allegato 1.
Tale Allegato è stato successivamente modificato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2020.
Le Camere di commercio hanno messo a disposizione un servizio con il quale è possibile verificare in modo rapido e gratuito il codice ATECO della propria impresa.
Tali informazioni sono disponibili cliccando, nella lista dei risultati, sulla ricorrenza di interesse e accedendo alla pagina di Dettaglio Impresa.
Per la presentazione delle comunicazioni o delle richieste di autorizzazione per la prosecuzione delle attività da parte delle aziende interessate nei casi stabiliti dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettere d) e g) dovranno essere seguite le direttive impartire dalle rispettive Prefetture.
Per scaricare il testo del D.M. 25 marzo 2020 clicca qui.
Per accedere al servizio e verificare il proprio codice ATECO clicca qui.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
N.B.: Ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18/2020, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
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