Approvato dal Governo il “Decreto liquidità”: sospensioni dei versamenti fiscali e prestiti garantiti per imprese e professionisti

È stato approvato il 6 aprile dal Consiglio dei Ministri il D.L. contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni per alcune violazioni. Importanti misure per favorire l’accesso al credito e sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Il testo è all’esame del Consiglio dei Ministri.

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Emanato il Decreto Attuativo per l’indennità ai collaboratori sportivi

È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).

Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

  • non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
  • non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
  • non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  • non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”

Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:

  • deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
  • doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
  • non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di oggi, martedì 7 aprile, sul sito di Sport e Salute.

Qui tutte le FAQ.

Bonus baby sitting: tutte le informazioni su come ottenerlo

Ricordiamo che è attiva sul sito Inps la procedura di compilazione e invio on line delle domande del bonus baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25 del Decreto "Cura Italia" per sostenere le famiglie nell’assistenza ai figli a casa da scuola durante il periodo di sospensione, causa coronavirus, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.

La misura di sostegno può essere richiesta in alternativa al congedo COVID-19 e può essere fruita dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti di aziende private, lavoratori iscritti alle Gestioni speciali degli autonomi e alle Casse professionali, nonché lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps (entro il limite massimo di 600 euro);
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 euro).

Tutte le altre indicazioni utili per ottenere il bonus nel Messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020.

Coronavirus e didattica online: le prime indicazioni del Garante privacy

Con il Provvedimento del 26 marzo 2020 – "Didattica a distanza: prime indicazioni" il Garante Privacy ha adottato il documento denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni” con l’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici. Il documento, in particolare, individua le implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Riportiamo di seguito la sintesi delle prime "istruzioni per l’uso" indicate dal Garante.

Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell’uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa: nuova modulistica semplificata

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la nuova modulistica, aggiornata e semplificata, utile per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Il nuovo modello è disponibile qui e sui siti di Consap e dell’Abi, e può essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Il MEF ricorda che, in seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

Sostituti d’imposta: pronti i codici tributo per il recupero del premio erogato ai lavoratori dipendenti (art. 63 Decreto “Cura Italia”)

Con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si tratta dei codici tributo che i datori di lavoro possono utilizzare per compensare l’incentivo di 100 euro corrisposto dal mese di aprile ai dipendenti, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel predetto mese.

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