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Il testo definitivo del Decreto Liquidità (DL 23/2020)

E’ finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il Decreto era stato discusso ed approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 aprile ed è così sintetizzato nel comunicato stampa del Governo:

COVID-19 – MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI E LA GIUSTIZIA

Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2.    Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

  • anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo –  l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  • prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
  • estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:

  • IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:

  • lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

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COVID-19, MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina e del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020.
Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.

1. Istruzione

In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.

Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che:

  • per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;
  • per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.

Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell’ordinanza stessa. Eccezionalmente, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti.

Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a:

  • definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;
  • adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
  • l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti.

Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Il testo conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Procedure concorsuali ed  esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

Il testo prevede che, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

3.    Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.

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SERVIZI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI INTERBANCARIE

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta “PSD2”), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il decreto realizza un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali e prevede, tra l’altro:

  • il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione. In base alle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento;
  • l’iscrizione, ad opera della Banca d’Italia, in appositi albi, degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • l’esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, dell’obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie;
  • l’inclusione nell’elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;
  • l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.

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ISPEZIONI SULLE NAVI PASSEGGERI

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.

La direttiva aggiorna la normativa in materia di condizioni di sicurezza di traghetti e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, in considerazione dei progressi compiuti nell’attuazione del regime del controllo dello Stato d’approdo, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui proprietari delle navi, nonché per razionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, partendo dalla considerazione che la maggior parte degli Stati membri usa, ove possibile, già combinare le diverse visite obbligatorie con altri tipi di visite e ispezioni dello Stato di bandierao dello Stato di approdo.

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COVID-19, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ALTRI 450 MILIONI DI EURO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, a norma dell’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha deliberato l’assegnazione di 450 milioni di euro al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

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PERSONALE DELLA SCUOLA, DELIBERATE 4.500 ASSUNZIONI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.

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GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’intervento nei seguenti giudizi di legittimità costituzionale:

  • avverso l’articolo 1, commi 147, 149 e 269, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;
  • avverso l’articolo 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), 875, da 634 a 658 e da 661 a 676 e 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Regione siciliana;
  • avverso l’articolo 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, nonché l’articolo 57, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, , promosso dalla Regione Liguria;
  • avverso l’articolo 1, commi 269, 288, 289, 290, 548 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri, secondo quanto richiesto dal Ministro  per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, su proposta del Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ha deliberato di sollevare ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Regione Lazio in relazione alla delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019, concernente l’approvazione del “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 13 febbraio 2020.

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COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il Consiglio dei Ministri è stato sentito dal Presidente, Giuseppe Conte, in merito alla ricostituzione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Presidente Conte procederà pertanto alla nomina dei componenti designati dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, che hanno confermato le senatrici Fiammetta MODENA e Maria SAPONARA e i deputati Fabio BERARDINI  e Lisa NOJA; dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, che ha indicato il Presidente TAR in quiescenza Gabriella DE MICHELE, in sostituzione del Consigliere di Stato Giovanni Sabbato; dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha indicato il dott. Giovanni GIACALONE, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; dal Ministro dell’università e della ricerca, che ha indicato il prof. Fiorenzo LIGUORI, professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli.

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NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il rientro dalla posizione di disponibilità del dirigente generale di pubblica sicurezza dott.ssa Isabella FUSIELLO, per assumere le funzioni di Questore di Padova, nonché le nomine e il movimento di Prefetti riportati nella tabella seguente.

  • Dott. Enrico RICCI
    da Prefetto di Varese, assume le funzioni di Prefetto di Bergamo
  • dott. Dario CAPUTO
    da Prefetto di Agrigento, assume le funzioni di Prefetto di Varese
  • dott.ssa Maria Rita COCCIUFA
    nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Agrigento
  • dott.ssa Rosalba SCIALLA
    da Prefetto di Prato, assume le funzioni di Prefetto di Pavia
  • dott.ssa Lucia VOLPE
    assume le funzioni di Prefetto di Prato, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
  • dott.ssa Amalia DI RUOCCO
    è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410
  • dott. Pasquale Antonio GIOFFRE’
    assume le funzioni di Prefetto Novara, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale
  • dott. Fabrizio ORANO
    nominato prefetto, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale
  • dott. Gerlando IORIO
    nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Pistoia

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

  • di impugnare
    1. la legge della Regione Liguria n. 1 del 06 febbraio 2020, recante “Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio”, in quanto alcune norme riguardanti la regolarizzazione di talune  opere edilizie violano l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che affida allo Stato la tutela del paesaggio, e l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio;
    2. la legge della Regione Val d’Aosta n. 1 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali”, in quanto una norma riguardante il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica eccede dalle competenze statutarie e viola gli standard uniformi posti sul territorio statale, a tutela dell’ambiente, dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Essa si pone, inoltre, in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di libera circolazione di cose tra le Regioni, in violazione dei parametri di cui agli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione e viola, infine, l’articolo 119, secondo comma, della Costituzionale che subordina la possibilità per le Regioni di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
    3. la legge della Regione Val d’Aosta n. 3 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, in quanto alcune norme riguardanti la gestione dei rifiuti speciali eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con il parametro costituzionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), in quanto intervengono nella materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di esclusiva competenza statale. Esse violano altresì l’articolo 120, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Regione non può «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni»;
  • di non impugnare
    1. la legge della Regione Marche n. 2 del 29/01/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”;
    2. la legge della Regione Veneto n. 5 del 03/02/2020, recante “Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria”;
    3. la legge della Regione Veneto n. 6 del 03/02/2020, recante “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”;
    4. la legge della Regione Veneto n. 7 del 03/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;
    5. la legge della Regione Puglia n. 1 del 07/02/2020, recante “Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”;
    6. la legge della Regione Puglia n. 2 del 07/02/202, recante 0 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”;
    7. la legge della Regione Lombardia n. 2 del 07/02/2020, recante “Sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine”;
    8. la legge della Regione Liguria n. 2 del 06/02/2020, recante “Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale”;
    9. la legge della Regione Liguria n. 3 del 06/02/2020, recante “Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo ed a sostegno dei liguri emigrati”;
    10. la legge della Regione Liguria n. 4 del 06/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1984, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)”;
    11. la legge della Regione Liguria n. 5 del 06/02/2020, recante “Legge di manutenzione della normativa regionale”;
    12. la legge della Regione Liguria n. 6 del 06/02/2020, recante “Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina”;
    13. la legge della Regione Liguria n. 7 del 06/02/2020, recante “Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria)”;
    14. la legge della Regione Toscana n. 6 del 04/02/202019, recante “Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009”;
    15. la legge della Regione Marche n. 3 del 06/02/202019, recante “Disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”;
    16. la legge della Regione Piemonte n. 1 dell’11/02/2020, recante “Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell’articolo 117, comma ottavo della Costituzione”;
    17. la legge della Regione Valle Aosta n. 2 dell’11/02/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2020/2022”.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa:

  • della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15, recante: “Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie” a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna;
  • della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante: “Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)”, in quanto sono venute meno, a seguito di una successiva legge regionale di modifica, le ragioni che hanno condotto all’impugnativa.
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09.04.2020 FV: INPS malware in corso – attenzione alla clonazione dello smartphone

Comunicato dell’Inps del 7 aprile 2020 

si avvisano gli utenti che è in atto una campagna di “smishing” (‘pesca del dati’ attraverso SMS) attraverso l’Invio di SMS del tipo “A seguito della sua richiesta accredito domanda Covid-19. Aggiorna i tuoi dati nel lnps-lxxxxx.online·. Cliccando sul link riportato nel SMS si apre un clone del sito INPS che invita a scaricare una APP sullo smartphone. L’installazione di tale APP consente a terzi di ottenere il controllo del tuo smartphone. Attenzione a non cliccare su tale link. Si suggerisce dì accedere al sito INPS scrivendo sempre manualmente il suo indirizzo www.inps.it

Ministero Lavoro: informazioni utili per i cittadini e le imprese sulle misure del Decreto “Cura Italia”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione degli utenti un’apposita sezione del proprio sito internet dedicata a raccogliere le principali informazioni utili per aiutare cittadini e imprese ad affrontare l’emergenza Covid-19 ed essere di supporto nella risoluzione delle eventuali problematiche che, di volta in volta, potrebbero presentarsi.

In particolare, i temi trattati riguardano:

Sospensione mutui prima casa.
Congedi parentali e Legge 104/1992.
Bonus baby-sitting, indennità.
Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.
Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola.
Più credito e liquidità per le imprese.
Sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi.
Incentivi per le aziende che vogliono produrre dispositivi medici e di protezione individuale.

Per ogni tema sono indicate le istruzioni e le modalità per presentare le domande, la normativa di riferimento, chiarimenti, link e Faq utili.

Le misure per l’accesso al credito e sostegno alla liquidità

Il 6 aprile scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni per alcune violazioni. Importanti misure per favorire l’accesso al credito e sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Relativamente all’accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione e all’internazionalizzazione e agli investimenti le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, in base alle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

In particolare:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il Decreto inoltre va a potenziare il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Infine, il Decreto va a potenziare il sostegno pubblico all’esportazione attraverso un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – Massime del Consiglio Notarile di Milano e del Comitato Triveneto

1) Bisogna, in primo luogo, ricordare che le disposizioni del Codice civile, dopo la riforma del diritto societario del 2003, prevedono che lo statuto delle società possa consentire che le riunioni assembleari e quelle del consiglio di amministrazione possano tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione. In particolare, l’articolo 2370, comma 4, dispone che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea”.
Per quanto riguarda, invece, l’organo amministrativo, l’articolo 2388, comma 1, secondo periodo, C.C. stabilisce che “lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione“.
Nella prassi, gli statuti delle società che hanno inserito la possibilità di tenere le riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione anche mediante “mezzi di telecomunicazione” (che si esplicitano in audio o videoconferenze) prevedono la necessità che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo.
In deroga a tale principio, l’indicazione contenuta nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, tenuto conto che è necessario in questo periodo evitare i contatti sociali e personali, consente di svolgere le riunioni assembleari e dell’organo amministrativo anche se il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo.

2) Con Massima “emergenziale” n. 187 del 11 marzo 2020 la Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha fornito chiarimenti circa l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (in audio o videoconferenza).
E’ legittima un’assemblea alla quale partecipino tutti i soggetti legittimati anche se collegati per videoconferenza, compreso il presidente dell’assemblea medesima. Solo il Notaio (o il segretario, nell’ipotesi in cui non sia richiesto l’intervento del primo) dovrà recarsi nel luogo di convocazione.

La massima trae spunto:
– dall’art. 1, comma 1, lettera q), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, secondo il quale, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, vanno adottate modalità di collegamento da remoto, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza ed evitando assembramenti; e
– dalla natura giuridica del verbale assembleare come atto pubblico senza parti e pertanto dalla possibilità di essere redatto anche in assenza del presidente dell’assemblea, venendo sottoscritto dal solo Notaio (giusta la disgiuntiva “o” di cui al comma 1 dell’art. 2375 c.c.), anche non contestualmente allo svolgimento dell’assemblea.
Con l’emergenza Coronavirus le assemblee e i consigli di amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione con riferimento a tutti i partecipanti alla riunione, compreso il presidente, a condizione che nel luogo in cui è stato convocato il consiglio di amministrazione o l’assemblea sia presente il segretario, ovvero il Notaio in caso di assemblea straordinaria.
La domanda a cui la massima dà una risposta è la seguente: qualora una società voglia procedere con un’assemblea a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, cosa accade se lo statuto prevede espressamente che presidente e soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo di convocazione?
Secondo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, bisogna anzitutto precisare che per tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, è possibile intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che la redazione del verbale, in forma pubblica, redatto da un notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale, non sia contestuale ma avvenga in una fase successiva.
In tal caso, il presidente potrà quindi non trovarsi nello stesso luogo del notaio verbalizzante, in quanto le clausole statutarie che prevedono la compresenza fisica del presidente e del notaio nello stesso luogo di convocazione non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione, potendo il notaio redigere il verbale assembleare anche successivamente e solo con la sua sottoscrizione.
Il verbale, infatti, può essere sottoscritto dal solo notaio non essendo richiesta, a pena di invalidità, la sottoscrizione anche del presidente dell’assemblea.
La prassi notarile ha verificato in concreto la perfetta utilizzabilità del verbale postumo, anche senza la firma del presidente dell’assemblea. D’altro canto ritenere indispensabile l’intervento del presidente al solo fine di firmare il verbale redatto dal notaio attribuirebbe al primo un ruolo che nessuna norma gli attribuisce.
L’art. 2375 cod. civ. andrebbe quindi letto nel senso che la sottoscrizione del notaio è da considerarsi alternativa alla sottoscrizione del presidente.
Inoltre, l’art. 2379, comma 3, cod. civ. stabilendo che non si considera mancante il verbale sottoscritto dal solo notaio, suggerisce che il significato della sottoscrizione del presidente dell’assemblea non è quello di confermare la veridicità del contenuto del verbale ma di attestarne la riferibilità alla società, e a tal fine, è certamente sufficiente la sola sottoscrizione da parte del notaio quale pubblico ufficiale.
Quindi, dal momento che, non solo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, ma anche lo stesso legislatore ritengono non indispensabile la firma del soggetto che presiede l’assemblea, si ritiene certamente possibile affermare che, in caso di assemblea svolta a distanza e in presenza di verbalizzazione non contestuale, il presidente possa essere dislocato in un luogo diverso rispetto a quello del notaio.
Il luogo di convocazione sarà, comunque, quello dove si troverà il notaio verbalizzante e non il domicilio del presidente.
La ragione che, in linea teorica, potrebbe richiedere la necessaria presenza del presidente e del notaio nel medesimo luogo, sarebbe solo l’esigenza di consentire al soggetto verbalizzante, vale a dire al notaio, un miglior controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal presidente. Tale criticità, tuttavia, è facilmente superabile con l’ausilio delle più moderne tecniche di video collegamento che consentono di documentare, con ragionevole certezza, lo svolgimento di fatti in luoghi diversi da quelli in cui si trova il notaio verbalizzante.

3) Si fa inoltre presente che secondo l’orientamento del Comitato Triveneto (massima H.B. 39) non è neppure necessaria che la possibilità di partecipazione all’assemblea per audio/video conferenza sia già prevista dal vigente statuto.
L’articolo 2370, comma 4, del Codice civile, quando afferma che «lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione», senza altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee. non intende significare che il collegamento dei partecipanti si può effettuare solo quando lo statuto lo consente, ma va interpretato nel senso che lo statuto può regolamentare in vario modo lo svolgimento delle assemblee in audio-video conferenza, comunque consentite.
Pertanto, nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che quindi sia garantita la possibilità di discussione e di partecipazione attiva.
Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.
Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e, fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea, è sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria (massima H.B.39).
In caso, poi, di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione (massima H.B.16).

Per scaricare il testo della massima n. 187 clicca qui.
Per consultare gli orientamenti societari del Comitato Triveneto clicca qui.

Decreto Cura Italia: chiarimenti in merito al premio ai lavoratori dipendenti

Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).
In particolare, i chiarimenti affrontano diverse tematiche tra cui le proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori e i versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.

Come noto l’articolo 63 del citato decreto ha previsto la corresponsione di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che, durante l’emergenza sanitaria, non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) e di conseguenza hanno dovuto recarsi presso la sede lavorativa.

La Circolare dell’Agenzia Entrate chiarisce che, per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, il documento precisa che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

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