14.04.2020 – FV – LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI: SANZIONI SUBITO

Coronavirus- moralità e serietà: le sanzioni vanno applicate subito

Le sanzioni per la limitazioni agli spostamenti erano punite, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda sino a 206 euro: questo avrebbe comportato l’attivazione di procedimenti giudiziari che sarebbero andati a sommarsi a quelli il cui iter sarà con tutta probabilità rallentato dall’interruzione dell’attività giudiziaria e ne avrebbero, di conseguenza, compromesso il funzionamento.

Giustamente il Governo è intervenuto su questa materia, disponendo che:

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.” Circolare Ministero degli Interni
In merito alla “contabilizzazione” di tali entrate non si comprende perché non sia stato istituito un apposito capitolo e tali entrate verranno pertanto “contabilizzate” dallo Stato nel Capo XIV Capitolo 3560 “Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell’interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario”.
Dalle istituzioni, dalle forze politiche, dalle organizzazioni sindacali, da quelle degli imprenditori, dagli ordini professionali ed in genere da chi ha un po’ di buon senso, provengono inviti ad assumere comportamenti, anche etici e morali, ancor più corretti rispetto a quelli ante crisi da coronavirus: giustamente con un corretto comportamento, con un po’ di buon senso e comprensione, si riuscirà, ci auguriamo tutti, a porre rimedio agli effetti di una pesante situazione economica.
Il Ministero degli Interni, per il solo giorno del 26 marzo, ha rilevato 1.515 infrazioni alla limitazione degli spostamenti (dato disponibile il 13 aprile, i media riferiscono di 12.000 sanzioni contestate nel giorno di Pasqua): per dimostrare che questo maledetto virus impone dei cambiamenti nei comportamenti, nel modo di operare, che impone maggiore serietà da parte di tutti, auspichiamo che inizino ad essere notificati i primi atti sanzionatori: quando i media annunceranno che ai primi contravventori è stato chiesto di mettere mano al portafogli ciò farà maggiormente riflettere chi ha l’eventuale intenzione di contravvenire alla limitazione agli spostamenti, forse farà più effetto che non mostrare droni, elicotteri e pattuglie, senza ciò nulla togliere agli sforzi delle forze armate, alle quali va la nostra gratitudine, ma se al loro prezioso lavoro non seguirà il “metter mano al portafogli” sarà stato uno sforzo rischioso ed inutile.

PMI: online il MODULO PER LA RICHIESTA DI GARANZIA fino a 25mila euro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono diventatele operative le nuove misure previste dal Decreto Liquidità e il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Il Ministero ha pubblicato il modulo utile alle PMI per chiedere alle banche un anticipo di liquidità fino a 25.000 euro grazie alla garanzia statale al 100%.
Il beneficiario dovrà compilare e inviare il modulo via mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Il Ministero segnala anche che si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.

Decreto Liquidità: l’Agenzia Entrate risponde

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scoro l’Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.

Relativamente alla sospensione dei versamenti tributari, ad in particolare alla riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti, viene chiesto se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

Le Entrate su questo punto chiariscono che, in base a quanto stabilito all’art. 18 del Decreto (commi 1 e 3 e comma 6), ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
  • del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo, precisa l’Agenzia, deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

Potrà verificarsi il caso in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo), conclude l’Agenzia Entrate, potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

il-dpcm-del-10-aprile-2020-nuovi-esercizi-ed-attivita-in-apertura

Il DPCM del 10 aprile 2020: nuovi esercizi ed attività in “apertura”

A seguito del DPCM 10 aprile 2020, o almeno della bozza in circolazione UILPA vengono dettate misure relative agli esercizi ed attività “aperte” – le disposizioni del DPCM hanno validità sino al 3 maggio 2020

Limitazioni all’accesso delle persone negli esercizi commerciali (negozi etc.) – all. 5

in sintesi

  • distanza interpersonale di 1 mt.
  • pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno
  • messa a disposizione dei clienti di materiale per disinfezione delle mani
  • utilizzo di mascherine e guanti usa e getta
  • accessi regolamentati: fino a 40 mq. accesso di una persona per volta e presenza di massimi due addetti alla vendita – oltre 40 mq. in funzione degli spazi disponibili

Apertura di esercizi commerciali – all. 1 e 2

  • Per il commercio al dettaglio – allegato 1 al DPCM -rimangono aperti gli esercizi commerciali già autorizzati in forza del precedente DPCM 11-3-2020 (ipermercati, supermercati, alimentari, computer, apparecchiature informatiche, edicole, profumerie etc. ) ai quali si aggiungono (non vengono indicati odici ATECO):
  • il commercio carta, cartone e articoli di cartoleria (non viene indicato codice ATECO – gli articoli di cartoleria corrisponderebbero, a vocabolario, agli articoli di “cancelleria”, si reputa siano quindi esclusi gli articoli quali, ad esempio, i giocattoli che normalmente vengono ommercializzati nelle cartolerie)
  • il commercio al dettaglio di libri
  • il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati (vocabolario – bambini – età compresa tra la nascita e la fanciullezza – fanciullo: tra i 6 ed i 12 anni, in pratica “aprono i negozi 0-12”)

Rimangono aperte in forza dell’allegato 2 (ma risultavano già autorizzate in precedenza) le lavanderie, tintorie, i servizi di pompe funebri ed attività connesse, le profumerie etc.

Apertura attività produttive – commercio ingrosso – all. 3

Si aggiungono le seguenti attività

Codice ateco
Descrizione
2 Silvicoltura
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio (note: in precedenza autorizzato il solo codice 16.24)
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

Misure igienico – sanitarie – all. 4

Si tratta delle note raccomandazioni circa il lavarsi spesso le mani, evitare abbracci, distanza interpersonale di 1 mt. etc.

dispositivi-di-protezione-individuale-credito-d-imposta-e-aiuti-alle-imprese

Dispositivi di protezione individuale – credito d’imposta e aiuti alle imprese

L’articolo 30 del D.L. 23/2020 ha esteso quanto previsto per il credito d’imposta relativo alle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del D.L 18/2020, in termini di misure e limiti di spesa (ossia nella misura pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020), “…anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.
Una definizione di DPI viene fornita dall’articolo 74 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere quindi definiti dispositivi di protezione individuale le mascherine di qualsiasi tipo (chirurgiche, Ffp2, Ffp3), guanti, calzari, tute e visiere protettive, occhiali, mentre possono essere definiti altri dispositivi di sicurezza, ad esempio, i pannelli protettivi o altre barriere di protezione.
Sembra ragionevole ipotizzare che possano essere ricomprese anche le spese sostenute per l’acquisto di gel igienizzanti e altri prodotti disinfettanti, dato che anche il Ministero della Salute li classifica come DPI (si veda il Protocollo di intesa siglato tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo scorso).

Non è di secondaria importanza quanto previsto dall’articolo 43 del D.L. 18/2020, che stabilisce il trasferimento di 50 milioni di euro, entro il termine del 30 aprile 2020, dall’INAIL a Invitalia (ossia l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – di proprietà del Ministero dell’Economia) “…da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”.
È chiaro che entrambe le disposizioni hanno quale obiettivo finale il sostegno alle imprese per garantire la sicurezza dei lavoratori ma occorrerà verificare come (e se) si coordineranno queste due disposizioni.

Sull’argomento vedasi anche i seguenti articoli pubblicati dallo studio:
Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro
Ditte e studi aperti: obbligo di sanificazione

Le misure fiscali del “Decreto Liquidità”: vademecum dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un Vademecum sul decreto “Liquidità Imprese”, nel quale illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

Si tratta di 11 schede predisposte per aiutare ad orientarsi relativamente alle misure fiscali contenute nel provvedimento normativo, che illustrano in modo semplice e chiaro le disposizioni del decreto.
Ciascuna scheda fa riferimento ad una specifica disposizione, riportata in sintesi nell’intestazione, sotto la quale sono inseriti specifici box che riportano l’oggetto della norma, i destinatari, il periodo, la ripresa o le note.

La presentazione, precisano le Entrate, potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

Clicca qui per accedere al vademecum.

Indagini finanziarie: sospese le attività di controllo solo se “non indifferibili o urgenti”

Tra i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 8 del 3 aprile rientra anche quello legato alla sospensione delle attività relative alle indagini finanziarie.

L’articolo 67 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 1 prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici”.

Ne deriva, chiariscono le Entrate, che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti.
Tuttavia, restano valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, solo qualora le stesse non risultino “indifferibili o urgenti”.

Assolvimento dell’obbligo di registrazione atti e scritture tra gli adempimenti tributari sospesi

Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’agenzia delle Entrate ha fornito risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al Decreto “Cura Italia”.
In particolare, i chiarimenti affrontano diverse tematiche tra cui le proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori e i versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.

Nel documento viene anche precisato che tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico, dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o con modalità telematiche.

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