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Come cambia il Fondo di Garanzia per le PMI dopo i decreti Cura Italia e Liquidità

Gli interventi del governo a favore dell’accesso al credito hanno ricevuto il nulla osta della Commissione europea. Si tratta degli atti messi in campo nel Decreto Legge n°17 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Cura Italia”, e nel Decreto Legge n°23 dell’8 aprile 2020, il “Decreto Liquidità”.

Il Decreto Liquidità all’articolo 13 ha modificato la disciplina collegata al Fondo di Garanzia per le PMI rispetto al precedente intervento del “Cura Italia”. Le modifiche al Fondo di Garanzia resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2020. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa è stato innalzato a 5 milioni di euro.

Le garanzie sono ammesse per le imprese con meno di 500 dipendenti. La copertura della garanzia diretta è pari al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria dalla durata fino a 72 mesi. I decreti pongono specifici limiti all’importo totale che le operazioni finanziarie non possono superare: l’importo non deve superare il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019, il 25% del fatturato totale 2019 e il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi (per le PMI) e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Sono invece ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione i nuovi finanziamenti concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, purché tali finanziamenti non superino i 25.000 euro, prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario stando all’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale.

Per quanto riguarda le operazioni indicate il richiedente applica un tasso di interesse o un premio complessivo di garanzia che tenga conto della copertura dei soli costi di istruttoria e, soprattutto, non superiore al tasso calcolato nel seguente modo: tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS Ita a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.

Ricapitolando, il Fondo di Garanzia per le PMI permetterà un importo massimo del finanziamento garantito di 5 milioni per ogni singolo soggetto, la garanzia è concessa a titolo gratuito, per i prestiti inferiori a 25.000 euro non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia (garanzia diretta del 100%) e la durata dei finanziamenti sarà di massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.

Indennità 600 euro: avviate le procedure di pagamento

L’Inps informa di avere avviato le procedure di pagamento delle indennità di 600 euro previste dal decreto-legge 18/2020 (Cura Italia).

Gli interessati riceveranno la notifica dell’accredito della somma sul conto corrente bancario o l’ufficio postale indicati all’atto della domanda tramite un sms o email dell’INPS.

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Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2020.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

La scadenza non ha subito proroghe.

Ricordiamo che l’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.528,28 euro e se:

  • si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
  • si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
  • si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
  • si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.

Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.

Domicilio fiscale e competenza territoriale per accertamenti e controlli tributari: sentenza Cassazione

Con la sentenza n. 4412 del 20 febbraio 2020 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, si è espressa in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ed ha chiarito che la competenza territoriale dell’ufficio è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio.
Tale "ius variandi" dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato.

Decreto Liquidità: cos’è e come funziona il Fondo garanzia PMI

Con il decreto legge liquidità del 6 aprile 2020 è stato ulteriormente potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI.

Nelle intenzioni del Governo questa misura ha l’obiettivo di garantire anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti quella liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività.

Il Fondo, già ampliato dal decreto cura Italia con 1,5 miliardi di euro, “completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo” si legge in una nota del MISE.

A fianco del potenziamento è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.

Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia concessa dal Fondo consente al soggetto richiedente (l’impresa) un accesso agevolato al credito.

Il Fondo non interviene quindi direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.

Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere richieste ed acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.

La garanzia prestata dal Fondo può essere di tre tipi distinguibili in base ai soggetti ammessi a richiederla e alle qualità della tutela accordata alla banca in caso di inadempimento.

  • “garanzia diretta”. La garanzia diretta, a differenza delle altre tipologie, ha la peculiarità di essere sempre a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Qualora la Banca, a seguito dell’inadempimento della PMI beneficiaria del finanziamento, decida di escutere la garanzia concessa dal Fondo, il Fondo stesso sarà quindi sempre tenuto a procedere immediatamente alla liquidazione della garanzia, salvo il diritto di agire in regresso contro dell’impresa inadempiente.
  • “controgaranzia”. La garanzia prestata dal Fondo può anche assumere i connotati della c.d. “controgaranzia” che non viene concessa direttamente al soggetto che eroga il finanziamento, bensì a favore di confidi e di altri fondi aventi scopo di garanzia.
  • “co-garanzia”. Con questa fattispecie il Fondo garantisce il credito del finanziatore congiuntamente ai confidi o ad altri fondi di garanzia sulla base una convenzione tra essi stipulata e finalizzata a regolamentare criteri, modalità e procedure di concessione ed attivazione della garanzia stessa.

Tutti gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano. Quindi, anche in ipotesi di inadempimento del Fondo, il soggetto finanziatore che ha ottenuto ristoro dall’escussione della garanzia a causa dell’inadempimento o dell’incapienza del Fondo, potrà indirizzare la propria pretesa agendo direttamente contro le casse statali.

Il Fondo di Garanzia per le PMI è gestito dagli istituti di credito membri del raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”):

Mediocredito Centrale S.p.A. www.mcc.it
Artigiancassa S.p.A. www.artigiancassa.it
DEPObank S.p.A www.depobank.it
MPS Capital Services www.mpscapitalservices.it
Mediocredito Italiano www.mediocreditoitaliano.com
Tutte le informazioni utili e attendibili in ordine alla garanzia del Fondo di garanzia sono reperibili sul sito ufficiale www.fondidigaranzia.it.

Credito d’imposta negozi e botteghe solo se si è in regola con il canone

Come noto l’articolo 65 del decreto legge n. 18/2020 ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa che riconosce un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, se relativo a un immobile che rientra nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Nella Circolare n.8 del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale credito spetta solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso. La finalità della disposizione, precisano le Entrate, è appunto quella di “ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone”.

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