Principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nei Decreti “Cura Italia” e Decreto “Liquidità”

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento relativo ai principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. "Cura Italia" e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Liquidità", che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l’autorizzazione necessaria a garantirne la piena operatività.

In particolare, si tratta del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti garantiti fino a 5 milioni di importo.
A tale misura si aggiunge anche la nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari, prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond presso il Fondo centrale di garanzia PMI (art. 1 del D.L. Liquidità).

Il documento analizza inoltre altri interventi contenuti nelle norme in oggetto, destinati a sostenere la liquidità delle imprese, quali moratorie sui finanziamenti in essere, strumenti a supporto dell’internazionalizzazione, e così via.

Ad ogni modo, chiarisce la FNC, è importante sottolineare come, al fine di cogliere al meglio la portata delle norme in questione, sarà necessaria un’attenta pianificazione delle dinamiche finanziarie aziendali, dotandosi di adeguati strumenti e competenze, per garantire il fabbisogno finanziario necessario a sostenere la gestione operativa, nonché l’effettiva capacità di rimborso prospettica degli impegni assunti.

Decreto Liquidità e sospensione versamenti: come si calcola la riduzione del fatturato

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scoro l’Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.

Relativamente alla verifica della condizione del calo del fatturato o dei corrispettivi e con riferimento alla sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 18 del Decreto, le Entrate chiariscono che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), a cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

In particolare, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Servizi essenziali online Agenzia Entrate in modalità semplificata: i rimborsi fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha semplificato, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

I servizi disponibili in modalità semplificata sono i seguenti:

Richiesta certificati
Codice fiscale e tessera sanitaria
Dichiarazione di successione
Registrazione atti privati
Rimborsi fiscali
Abilitazione servizi telematici
Assistenza

Relativamente ai rimborsi fiscali l’Agenzia chiarisce che le richieste di rimborso di imposte dirette, IVA o di altre imposte indirette, possono essere trasmesse tramite e-mail, PEC o raccomandata inviando la seguente documentazione:

  • copia dell’istanza di rimborso sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente
  • documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso
  • copia del documento di identità del richiedente.

Le coordinate bancarie o postali per l’accredito dei rimborsi (modulo – pdf) possono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici (cassetto fiscale utilizzando le credenziali Fisconline), tramite raccomandata o tramite pec, di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile.

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