Coronavirus FV – Nuova Ordinanza Regione Piemonte: esercizi aperti e chiusi il 25 aprile e 1° maggio

Fonte: Piemonteinforma – 20.04.2020

testuale:

Ore 16.30. Esercizi commerciali chiusi il 25 aprile e il 1° maggio. Il presidente Alberto Cirio ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali il 25 aprile e il 1° maggio, ad eccezione di farmacieparafarmacie e degli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari.

Aperte anche le edicole, i distributori di carburanti e le aree di servizio sulla rete autostradale. Consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, da eseguire nel rispetto delle regole di sicurezza.

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Antiriciclaggio e coronavirus: i professionisti chiamati a maggior impegno

L’ Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato il 16 aprile 2020 una nota dal titolo “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19”.

Nel documento si sottolinea come dall’emergenza sanitaria possano scaturire fenomeni di truffe, di corruzione, di manovre speculative, di usura e di acquisizione diretta o indiretta di aziende; gli interventi pubblici dovrebbero sostenere persone ed imprese in difficoltà, prevenendo effetti distorsivi.

Ciò richiede un impegno ancora più particolare da parte dei professionisti e degli intermediari finanziari tenuti a segnalare alla UIF eventuali operazioni sospette (fatta salva la segnalazione all’Ordine qualora questo abbia realizzato un proprio sistema, com’è appunto nel caso di iscritti all’ODCEC).

Vengono quindi indicati alcuni aspetti sui quali i professionisti e gli intermediari finanziari dovranno rivolgere particolare attenzione:

  • Vengono offerti prodotti-apparecchiature sanitarie/parasanitarie (DPI) non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard; particolare attenzione da prestarsi nei confronti di soggetti che ante emergenza sanitaria non avevano alcuna esperienza in merito, nonché manovre speculative sui prodotti medesimi
  • Proposte di sottoscrizione/vendita di titoli di aziende impegnate nella ricerca scientifica o nella produzione di prodotti di cui al punto precedente
  • Vengono sottolineate le ipotesi di corruzione nell’affidamento di forniture, suggerendo di approfondire eventuali coinvolgimenti di PEP (Persone Politicamente Esposte)
  • Il verificare meccanismi fraudolenti di raccolte fondi
  • La sospensione delle attività e la conseguente situazione di necessità finanziaria rappresentano l’occasione per la criminalità organizzata di acquisire partecipazioni aziendali e societarie, da valutarsi quindi gli anomali trasferimenti di partecipazioni, le garanzie rilasciate o ricevute, l’alienazione di beni aziendali a condizioni inferiori a quelle di mercato

In particolare i professionisti dovranno valutare l’operatività delle imprese clienti che si trovano in condizioni di difficoltà finanziarie, al fine di intercettare ipotesi di abusi delle possibilità offerte dalla disposizioni finalizzate ad agevolarne la continuità: l’intervento pubblico è finalizzato sostenere le attività produttive dove il bisogno è effettivo.

Il paragrafo 4 del documento UIF tratta invece delle attività a distanza, sottolineando nuovamente il rischio di truffe on line, l’utilizzo del sistema di compravendita di beni inesistenti od a prezzi sproporzionati, strumenti questi che vengono utilizzati nello spaccio di sostanze stupefacenti; vengono sottolineati i fenomeni di pishing, CEO Frauds(attacchi alla posta elettronica aziendale) o attacchi di ransomware (virus che rende inaccessibile i dati del computer e per il ripristino viene richiesto il pagamento di un riscatto).

Il documento indica che nel medesimo vengono fornite esemplificazioni, raccomandando di valutare anche ulteriori comportamenti e caratteristiche che possano rappresentare rischi di infiltrazione criminale.

Argomenti correlati: Banca d’Italia indicazioni del 10 aprile.

Rinvio udienze e sospensione termini processuali a seguito dell’emergenza da Covid-19: primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito al rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base dell’Art. 83 Dl 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 36 Dl 8 aprile 2020, n. 23.

Relativamente al processo tributario, nel documento viene precisato che le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio, ad eccezione dei procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Dl “Liquidità”, sono dunque da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, come:

  • quelli relativi ai procedimenti cautelari;
  • quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti;
  • quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Sono inoltre sospesi:

  • il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente;
  • il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Al riguardo, viene chiarito infine nella Circolare, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

Decreto liquidità: stop a fallimenti e dichiarazioni di insolvenza fino alla fine dell’emergenza

Il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (cosiddetto “Decreto liquidità”) ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

L’art. 10, in particolare, che contiene disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, impedisce di fatto di dichiarare lo stato di crisi di un’azienda fino alla fine dell’emergenza. Dunque, durante tale periodo non sarà permesso alle aziende di avviare un procedimento finalizzato all’apertura del fallimento o di dichiarare lo stato di insolvenza.

Riportiamo di seguito il testo dell’art. 10 del decreto:

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Commercialisti: il Fondo di garanzia per le Pmi sostiene solo il 41,36% delle potenziali richieste

E’ la denuncia dei Commercialisti, secondo i quali il Fondo Pmi coprirebbe solo il 41% dei finanziamenti: le risorse aggiuntive stanziate dal Governo sul Fondo “pari a 1.729 milioni di euro, infatti, non sarebbero sufficienti a coprire nemmeno la metà delle potenziali richieste di finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato fino al 25% del fatturato e, comunque, fino a un massimo di 25.000 euro.

Dunque, le misure introdotte dal decreto imprese e dal decreto Cura Italia per sostenere il tessuto produttivo alle prese con l’emergenza Covid-19 sarebbero insufficienti.

Il presidente dei commercialisti italiani Massimo Miani ha dichiarato: “gli stanziamenti aggiuntivi disposti dal Governo con i due decreti emergenziali sin qui approvati sono sufficienti a garantire appena il 41,36% delle richieste potenziali di finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% dello Stato e, ove così assorbite, non sarebbero in grado di garantire nessun finanziamento di entità superiore“, però, giacché “la coperta è troppo corta, servono quanto prima i 7 miliardi di cui giustamente parlava il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli per rendere la dotazione del Fondo adeguata alle ambizioni dichiarate dal Governo e alle conseguenti aspettative delle imprese e dei lavori autonomi”.

Canoni di abbonamento speciale Rai: confermati gli importi validi per lo scorso anno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto 20 dicembre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale vengono confermati, per il 2020, gli importi validi per l’anno scorso relativi ai canoni di abbonamento speciale per coloro che detengono apparecchi radioriceventi o televisivi in alberghi, bar, ristoranti, cinema e teatri o comunque fuori dall’ambito familiare.

In particolare, il suddetto canone deve essere pagato da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio e/o televisive in esercizi pubblici ed è valido solo per l’utilizzo all’indirizzo dichiarato al momento della stipula e indicato nel libretto d’iscrizione.
Coloro che detenessero più dispositivi in sedi diverse dovranno stipulare un canone per ciascuno degli immobili dove viene utilizzato un apparecchio ricevitore.

Nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto sono riportati rispettivamente gli importi da pagare.

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