Fonte: PIEMONTEINFORMACORONAVIRUS
Contrariamente a quanto indicato nel DPCM 264.2020 il Governatore del Piemonte si appresterebbe ad emettere un’ordinanza nella quale è consentito il servizio a domicilio ma non il cibo da asporto.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
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Contrariamente a quanto indicato nel DPCM 264.2020 il Governatore del Piemonte si appresterebbe ad emettere un’ordinanza nella quale è consentito il servizio a domicilio ma non il cibo da asporto.
La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, proprietari o detentori dell’immobile, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Sono quindi ammessi al “bonus facciate” le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può invece essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a
tassazione separata o ad imposta sostitutiva né dai soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la zona B include invece le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
L’Agenzia Entrate ha pubblicato una guida.
In una recente pubblicazione Assonime focalizza l’attenzione sull’impatto della pandemia da COVID-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019.
Questi impatti negativi, spiega Assonime, non generano effetti nei processi di valutazione, inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019. Sono quindi da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
Quando tali eventi siano considerati rilevanti, si devono dare adeguate informazioni in nota integrativa, che potranno essere solo o prevalentemente di natura qualitativa, considerata l’estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Gli elementi di incertezza, continua Assonime, condizionano anche la valutazione degli amministratori in merito agli effetti sulla continuità aziendale derivanti dalla diffusione del contagio COVID-19 alla luce del possibile peggioramento delle condizioni economiche.
In considerazione di queste difficoltà, il decreto-legge n. 23/2020 ha introdotto una regola speciale al fine di valutare la sussistenza della continuità aziendale relativa ai bilanci d’esercizio delle società OIC adopter chiusi entro il 23 febbraio 2020.
Nell’ambito delle valutazioni operate sia ai fini dell’informativa di bilancio sia ai fini della verifica del principio di continuità aziendale, gli amministratori devono considerare anche le iniziative adottate dalle autorità nazionali e internazionali per fronteggiare la crisi sanitaria e gli impatti economici che ne possono derivare.
Clicca qui per accedere all’approfondimento.
Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scoro l’Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto “Decreto Liquidità”), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.
Relativamente all’assistenza fiscale a distanza le Entrate informano che, al fine di evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.
Maggiori dettagli nella Circolare.
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