Decadenza agevolazioni prima casa in comunione: comproprietari responsabili in solido

La decadenza del beneficio “prima casa” per rivendita entro 5 anni senza riacquisto, in caso di acquisto in comunione pro indiviso, rende tutti i comproprietari responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, a prescindere dalla quota di proprietà.

Così la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, che nell’Ordinanza n. 2050 del 3 febbraio 2025 ha espresso il seguente principio di diritto:

In tema di benefici per l’acquisto della prima casa, in caso di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dell’agevolazione ai sensi dell’art, nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell’ immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell’obbligazione tributaria ai sensi dell’art, 57, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno.

Infermieri: pronti i codici tributo per il versamento della sostitutiva sugli straordinari

L’articolo 1, comma 354, della L. 207/2024, prevede che i compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025.

Con Risoluzione n. 7 del 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, dell’imposta sostitutiva in argomento, ha istituito i seguenti codici tributo:

Per il modello F24:

  • “1069” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1608” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1924” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1925” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1309” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Per il modello F24 EP:

  • “176E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “177E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “178E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 354, della 30 dicembre 2024, n. 207”.

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” , del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta dal 6 febbraio

L’articolo 16 del Dl n.1/2024 ha introdotto dal 2025, con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale modello 770, che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.
La norma prevece che sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con modello F24 telematico, comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento del 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di svolgimento della nuova procedura e individua i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770. 
Con lo stesso Provvedimento vengono conseguentemente approvate anche le specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni, riepilogate in un apposito prospetto.

L’invio del modello F24 e della comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e relativi versamenti devono essere effettuati, direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario, a partire dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provvedimento pubblicato.
I dati aggiuntivi da comunicare con l’F24 sono contenuti nel nuovo modello “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (allegato 4).

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  • Banca d’Italia: accedi ai dati delle tue imprese registrati nell’archivio della Centrale dei rischi (CR). Link Centrale Rischi Banca d’ITALIA
  • Agenzia delle Entrate: accedi ai dati cassetto fiscale per monitorare la tua posizione tributaria e quella dei contribuenti di cui sei rappresentante o delegato. Link Cassetto Fiscale
  • Agenzia delle Entrate/Riscossione: accedi per monitorare ed eventualmente gestire la tua posizione debitoria nei confronti del riscossore. Link Agenzia Entrate/Riscossioni
  • INPS: consulta la posizione contributiva e gestisci le pratiche relative ai dipendenti. Link INPS
  • INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro): accedi ai servizi online per la gestione delle assicurazioni obbligatorie. Link INAIL
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