Revisori legali: adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio è stato adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.
Il Programma, in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, recepisce le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti attuali, come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.

Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali. I corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

Definizione agevolata: entro il 28 febbraio la settima rata

La Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che prevede che il contribuente possa estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

I contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata, ricorda l’Agenzia Entrate-riscossione, per manternerne i benefici devono effettuare il versamento della settima rata entro il 28 febbraio 2025
Tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025.

Esenti Iva le importazioni di beni destinati ad esami, analisi o prove

Con Risposta n. 19 del 3 febbraio l’Agenzia delle Entrate, pur ammettendo l’assenza nell’ordinamento italiano di una formale norma di recepimento della direttiva 2009/132/CE in materia di importazione di prototipi privi di valore commerciale e non destinati alla vendita, conferma che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possano avvenire senza applicazione dell’Iva, in sostanziale continuità normativa con gli articoli 1 e 2 del DM n. 489/1997 del Ministero delle Finanze.

L’applicazione di tale regime rimane comunque subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli articoli da 73 a 78 della citata direttiva, e quindi: ­ 

  • i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni; ­
  • sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale;
  • l’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
  • gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.

Le medesime importazioni, precisa ancora l’Agenzia, sono esenti anche dai dazi al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

Premi di risultato tassabili al 5% nel triennio 2025-2027

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 comma 385 L. 207/2024) prevede la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività ex art. 1 comma 182 della L. 208/2015 anche per i premi e le somme erogate nel triennio 2025, 2026 e 2027 ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati), titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

La riduzione prevista dall’art. 1 comma 182 della L. 208/2015 è una opportunità concessa al dipendente premiato, che può comunque rinunciare all’imposta sostitutiva e applicare il regime ordinario.

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