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Sulla tassazione del preliminare un piccolo passo verso il contribuente, un grande passo per il fisco

Registrare il contratto preliminare immobiliare da quest’anno è più vantaggioso.
Sconta infatti in sede di registrazione, un’imposta fissa di 200 euro e una proporzionale pari all’ 0,5% su quanto si prevede sia versato prima del rogito.

Prima l’imposta era differenziata 0,5 % sulla caparra cofirmataria, 3 % sugli acconti 
Al rogito l’imposta si recupera, scontandola da quella prevista per il contratto definitivo, ma se gli acconti erano rilevanti e la tassazione avveniva sul valore catastale si andava spesso in passivo. Vero che entro 3 anni si può chiedere il rimborso della differenza, ma si tratta di un procedimento lungo e laborioso. Si ricorreva così spesso a caparre sproporzionate per ridurre l’imposta, sbilanciando pesantemente l’assetto contrattuale, perché, come sappiamo, se poi il promissario acquirente non compra deve lasciare la caparra al venditore e nel caso inverso il promittente venditore deve restituire il doppio (art. 1385 c.c.).

Dal primo gennaio di quest’anno “se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto […] si applica l’aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo” (art.2 c., 1 D. Lgs. 18 settembre 2024 , n. 139, ha modificato il citato art. 10 TUR a decorrere dal primo gennaio 2025).

Si riduce così l’ingerenza del fisco nella contrattazione, consentendo una più serena valutazione degli interessi in gioco.? Un piccolo grande passo…

Rimborso dei versamenti diretti ammesso anche per errori volontari: sentenza CGT Umbria

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l’istanza di rimborso di un versamento indebito può essere presentata non solo in caso di errore materiale, ma anche quando l’obbligo di pagamento risulti inesistente, in tutto o in parte, indipendentemente dal fatto che l’errore derivi da una scelta volontaria del contribuente.

A chiarirlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, nella Sentenza n. 352/1 del 6 novembre 2024, che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate richiamando l’orientamento della Cassazione sul tema (tra cui la sentenza n. 15211 del 30 maggio 2023).

Nel caso di specie, una fondazione bancaria aveva richiesto il rimborso della maggiore IRES versata, ritenendo di avere diritto alla riduzione dell’imposta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 601/1973, allora vigente. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, sosteneva che il rimborso non fosse ammissibile, in quanto la contribuente aveva autonomamente applicato l’aliquota ordinaria in dichiarazione.

Niente imposta di registro sulla proroga di un contratto di locazione con cedolare secca

L’Agenzia delle Entrate, in una delle recenti risposte fornire sulla rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito che, anche per la proroga di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della cedolare secca, come per la prima registrazione e la risoluzione, non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro.
La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione, ma non sulle cessioni del contratto.

L’imposta di registro per la proroga è invece dovuta nel caso in cui non si eserciti l’opzione della cedolare secca, e può essere versata per la singola annualità o per l’intero periodo di durata della proroga, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente o con il modello F24 Elementi identificativi.

Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° aprile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025.
 
I principali aggiornamenti della nuova versione 1.9 riguardano:

  • l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
  • l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
  • l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
  • l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

Credito d’imposta ZLS: ‘7038’ il codice tributo per l’F24

Arriva con Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio dell’Agenzia delle Entrate il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta istituito dall’articolo 13 del Dl n. 60/2024 in favore delle imprese che, dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, hanno effettuato investimenti nelle Zone logistiche semplificate per acquisire beni strumentali destinati a strutture produttive ivi ubicate.

Il codice tributo è “7038”, denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L’ammontare dell’agevolazione fruibile sarà visibile nel cassetto fiscale dei beneficiari, che potranno utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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