3889-credito-d-imposta-per-beni-strumentali-4-0--cosa-succede-in-caso-di-distruzione-perdita-involontaria-del-bene

Credito d’imposta per beni strumentali 4.0. Cosa succede in caso di distruzione/perdita involontaria del bene?

L’interconnessione è un requisito fondamentale per poter beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare quelli rientranti nel piano “Industria 4.0”. Questo significa che il bene deve essere collegato al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, scambiando informazioni con altri sistemi interni o esterni tramite protocolli di comunicazione standard.

L’interconnessione non è un requisito da soddisfare una tantum, ma deve essere mantenuta per tutto il periodo in cui si usufruisce del credito d’imposta (che per i soggetti “capienti” coincide generalmente con i tre anni in cui il credito viene utilizzato in compensazione). 

Il venir meno dell’interconnessione può quindi portare alla perdita del beneficio. È responsabilità dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata reportistica, il mantenimento delle caratteristiche tecniche e dell’interconnessione.

Il perimento di un bene, sia esso dovuto a furto, incendio o altre cause, può avere un impatto sul credito d’imposta, soprattutto in relazione al mantenimento dell’interconnessione. 

Tuttavia, è fondamentale distinguere tra perimento volontario e involontario:

  • perimento involontario (furto, incendio, ecc.): In questi casi, la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa avviene per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. Di conseguenza, non si verifica la rideterminazione del credito d’imposta. Questo significa che l’azienda non perde il diritto a usufruire delle quote residue del credito, purché l’evento sia debitamente documentato con la denuncia alle autorità competenti.
  • perimento volontario (distruzione): La distruzione volontaria del bene, invece, è equiparata a una dismissione anticipata e, di norma, comporta la perdita del diritto a usufruire delle quote residue del credito d’imposta.

Cosa fare in caso di perimento involontario per conservare il diritto al credito residuo? 

Per rispondere sono d‘aiuto la circolare dell’Agenzia Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021 e la Risposta Agenzia Entrate n. 317 del 31.05.2022 dalle quali possiamo sintetizzare questi passaggi:

  1. ottenimento/predisposizione della documentazione necessaria in caso di perimento: per conservare il diritto al credito residuo è fondamentale documentare l’accaduto.  È possibile farlo presentando immediatamente una denuncia alle autorità competenti (es. Carabinieri, Polizia) che comprovi l’avvenuto furto, incendio o altro evento involontario. In alternativa, è possibile redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro trenta giorni dall’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, indicando il valore complessivo dei beni mancanti. Questa dichiarazione, contenente il valore contabile dei beni perduti e con data certa, va esibita su richiesta degli organi di controllo e deve essere corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore e da documentazione integrativa che attesti i criteri di determinazione del valore dei beni e, ove disponibili, eventuali verbali di pubbliche autorità che certifichino l’evento.
  2. documentazione del bene: conservare la documentazione relativa all’acquisto del bene, alla sua interconnessione, alla perizia tecnica asseverata o all’attestato di conformità che ne certifichi le caratteristiche tecniche. Questa documentazione è cruciale per dimostrare che il bene era conforme ai requisiti previsti dalla normativa 4.0.
  3. sostituzione non obbligatoria: in caso di perimento involontario, non è necessario sostituire il bene per non perdere il diritto al credito d’imposta residuo. L’azienda ha la facoltà di decidere se effettuare un nuovo investimento. L’eventuale acquisto di un nuovo bene, peraltro, può beneficiare delle agevolazioni previste per i beni 4.0.
  4. mantenimento dei requisiti: anche se il bene è perito, è necessario dimostrare che fino al momento del perimento sono stati mantenuti i requisiti dell’interconnessione e delle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa 4.0. La documentazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti 4.0 prima dell’evento che ne ha causato la perdita o la distruzione.

È importante ricordare che l’interconnessione può avvenire anche in un momento successivo all’entrata in funzione del bene. In questi casi, si può usufruire di un credito d’imposta ridotto fino all’interconnessione, e poi di quello pieno una volta soddisfatto questo requisito. Se il perimento involontario avviene dopo l’entrata in funzione ma prima dell’interconnessione, l’azienda avrà diritto al credito ridotto, mentre una volta effettuata l’interconnessione avrà diritto al credito pieno.

In conclusione, il perimento di un bene “Industria 4.0” non comporta necessariamente la perdita del diritto al credito d’imposta, purché l’evento sia involontario e debitamente documentato. È fondamentale che le aziende mantengano la documentazione relativa all’acquisto, all’interconnessione e alle caratteristiche tecniche dei beni, e che seguano le procedure corrette in caso di perimento per non perdere il diritto alle quote residue del credito.

 

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3888-definizione-di-micro--piccola-e-media-impresa

Definizione di Micro, Piccola e Media Impresa

In Italia, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea, che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.

Le imprese si suddividono in tre categorie:

  • Microimpresa:
    • Meno di 10 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • Piccola impresa:
    • Meno di 50 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  • Media impresa:
    • Meno di 250 occupati
    • Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Terminologia:

  • Occupati: include dipendenti a tempo pieno, parziale o stagionale, proprietari-gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Non sono inclusi apprendisti, persone con contratto di formazione o di inserimento e occupati in congedo di maternità o paternità.
  • Fatturato annuo: Importo netto del volume d’affari, al netto di sconti, abbuoni, IVA e altre imposte.
  • Totale di bilancio: Totale dell’attivo patrimoniale.

Un’impresa è considerata “indipendente” se il suo capitale o diritti di voto non sono detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Esistono eccezioni a questa regola per alcune categorie di investitori, come società pubbliche di partecipazione, università, centri di ricerca, ecc.

La normativa definisce anche le imprese “associate” e “collegate“, che possono influenzare la classificazione di un’impresa come PMI. In questi casi, è necessario considerare anche i dati delle imprese associate o collegate per determinare la dimensione dell’impresa.

In particolare:

  • se un’impresa è indipendente, utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate.
  • per quanto riguarda le imprese associate, l’impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell’impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale maggiore tra quote o di diritti di voto detenuta.
  • per quanto riguarda le imprese collegate, occorre aggiungere ai dati dell’impresa oggetto di valutazione PMI il 100 % dei dati dell’impresa collegata per determinare se essa rispetta le soglie di effettivi e le soglie stabilite. Quando un’impresa non redige i conti consolidati e l’impresa alla quale è collegata si relaziona a sua volta con altre imprese (associata di collegata), l’impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere il 100% dei dati di tutte le imprese collegate e la percentuale pro rata delle imprese associate.

La definizione di PMI (Piccola e Media Impresa) è fondamentale per accedere a bandi e agevolazioni pubbliche.

La corretta classificazione come micro, piccola o media impresa è cruciale per le aziende che desiderano accedere a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. È importante conoscere i criteri di classificazione e le normative europee e nazionali in materia.

Consulta anche la Guida dell’utente alla definizione di PMI dell’Unione Europea.

Detrazione auto per disabili: ammessa anche in caso di permuta dell’usato

Con Risoluzione n. 11 del 7 febbraio l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un contribuente aveva acquistato un’autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso e parte con bonifico bancario, può fruire della detrazione Irpef del 19% calcolata sull’intero prezzo del veicolo (nel rispetto del limite di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni decorrente dalla data di acquisto), se in possesso della documentazione idonea a dimostrare la “permuta” concordata con il venditore, ossia dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il “valore” dell’autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l’atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il “valore” compensato).

Mancato invio dichiarazione di variazione catastale per interventi con Superbonus: come rimediare

Con Provvedimento del 7 febbraio l’Agenzia delle Entrate definisce il contenuto e le modalità tramite le quali la stessa Agenzia invia le comunicazioni ai contribuenti in caso di mancato invio della dichiarazione di variazione catastale degli immobili interessati dagli interventi agevolati con il Superbonus.

Nel Provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono comunicare all’Agenzia entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in relazione all’assenza di obbligo di regolarizzazione catastale per gli immobili indicati, e le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Le comunicazioni inviate dall’Agenzia Entrate al domicilio del contribuente, tramite PEC o raccomandata, contengono:

  • il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • l’identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
  • l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Le stesse comunicazioni sono messe a disposizione anche nel cassetto fiscale del contribuente.

I destinatari delle comunicazioni possono regolarizzare le eventuali omissioni presentando le dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 701/1994, beneficiando così delle sanzioni ridotte, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Concordato Preventivo Biennale (CPB): chiarimenti dell’Agenzia Entrate su cessazione e decadenza

In occasione di Telefisco 2025 l’Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) e in particolare sulle cause di cessazione e decadenza in situazioni come successioni ereditarie, operazioni societarie e trasferimenti d’azienda:

  • Successione Ereditaria. In caso di morte dell’imprenditore individuale aderente al CPB, il concordato cessa automaticamente, anche se gli eredi proseguono l’attività. L’Agenzia Entrate ha chiarito che il cambio di soggetto giuridico (art. 21, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 13/2024) determina l’interruzione del rapporto contrattuale fiscale.
  • Donazione. Durante il periodo concordatario anche il trasferimento gratuito dell’azienda comporta la cessazione del CPB, in quanto si verifica una variazione soggettiva.
  • Conferimenti. Le operazioni di conferimento (crediti, partecipazioni o liquidità) tra società aderenti al CPB provocano la cessazione bilaterale degli effetti (art. 21, comma 1, lettera b-ter, D.Lgs. n. 13/2024), indipendentemente dal ruolo di conferente/conferitario. Quindi i conferimenti nel primo anno impediscono l’accesso al CPB (art. 11, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. n. 13/2024) e i conferimenti successivi all’adesione comportano la decadenza dal CPB (art. 22, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 13/2024).
  • Cessione di ramo d’azienda. La cessione di ramo d’azienda, sebbene non espressamente disciplinata, è considerata dall’Agenzia Entrate equiparata ai conferimenti per alterazione della capacità reddituale (circolare n. 18/2024). L’Agenzia ha altresì specificato che l’entità del ramo ceduto è irrilevante e che la cessazione del CPB si verifica quindi anche in caso di cessioni minime.

Ricordiamo che la decadenza dal CPB comporta l’annullamento dei benefici accordati, tra cui l’eventuale ravvedimento speciale, ma restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito.

Si raccomanda quindi la massima attenzione a porre in essere operazioni che potrebbero dar adito di essere interpretate dall’Agenzia Entrate come causa di decadenza.

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