3890-l-importo-della-mediazione-puo--non-risultare-dal-rogito

L’importo della mediazione può non risultare dal rogito

Da quasi vent’anni – la c.d. Legge Bersani risale al 4 agosto 2006 – l’atto notarile di acquisto immobiliare deve tra l’altro riportare, per dichiarazione giurata delle parti, l’eventuale assistenza del mediatore, con i relativi dati identificativi e l’ammontare della spesa sostenuta dalle parti per tale attività.

Evidentemente non era molto gradita l’emersione della frequente differenza tra quanto richiesto all’acquirente e al venditore. Quest’ultimo finisce infatti spesso per essere il “cliente privilegiato”, di cui occorre conquistarsi la fiducia per acquisire il mandato, anche se poi l’attività di mediazione è ovviamente svolta nell’interesse di entrambe le parti.

Per agevolare questa esigenza di “privacy” si consente ora (l’art. 22 L. 13 dicembre 2024 n. 203 che ha integrato l’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, è entrato in vigore il 12 gennaio) di indicare nel rogito, in alternativa alla spesa sostenuta, “il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’imposto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”: descrizione dell’assegno o del bonifico effettuato.

Non vi è dubbio che anche tali modalità consentono di conseguire la ratio della norma, volta a ridurre l’evasione fiscale, seppure con strumenti che eccedono il fine, coinvolgendo le parti in responsabilità, penali ove le dichiarazioni non risultassero veritiere, fiscali (disconoscendo ad esempio la tassazione sul valore catastale) ove risultassero anche solo erronee.

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L’importo della mediazione può non risultare dal rogito

Da quasi vent’anni – la c.d. Legge Bersani risale al 4 agosto 2006 – l’atto notarile di acquisto immobiliare deve tra l’altro riportare, per dichiarazione giurata delle parti, l’eventuale assistenza del mediatore, con i relativi dati identificativi e l’ammontare della spesa sostenuta dalle parti per tale attività.

Evidentemente non era molto gradita l’emersione della frequente differenza tra quanto richiesto all’acquirente e al venditore. Quest’ultimo finisce infatti spesso per essere il “cliente privilegiato”, di cui occorre conquistarsi la fiducia per acquisire il mandato, anche se poi l’attività di mediazione è ovviamente svolta nell’interesse di entrambe le parti.

Per agevolare questa esigenza di “privacy” si consente ora (l’art. 22 L. 13 dicembre 2024 n. 203 che ha integrato l’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, è entrato in vigore il 12 gennaio) di indicare nel rogito, in alternativa alla spesa sostenuta, “il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’imposto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”: descrizione dell’assegno o del bonifico effettuato.

Non vi è dubbio che anche tali modalità consentono di conseguire la ratio della norma, volta a ridurre l’evasione fiscale, seppure con strumenti che eccedono il fine, coinvolgendo le parti in responsabilità, penali ove le dichiarazioni non risultassero veritiere, fiscali (disconoscendo ad esempio la tassazione sul valore catastale) ove risultassero anche solo erronee.

Regime impatriati: requisito di residenza estera sale a 6 anni se si lavora per lo stesso datore

Con Risposta ad interpello n. 22 del 7 febbraio l’Agenzia delle Entrate chiarisce per il contribuente che, al rientro in Italia, intraprende un’attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all’estero per poter beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati è di sei periodi d’imposta, ovvero di sette periodi d’imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro.
La norma, prevede infatti l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l’attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all’estero.

Dunque, il contribuente che dichiari di essere stato residente all’estero per almeno 6 anni e che, al rientro in Italia, svolga l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi.

Partite Iva IV trimestre 2024 in flessione del 2,6%

Il Dipartimento delle Finanze (Osservatorio sulle partite IVA) ha rilasciato i dati relativi al quarto trimestre del 2024, nel corso del quale sono state aperte 94.144 nuove partite Iva con una flessione del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2023.
In particolare, calano del 10% le persone fisiche e dello 0,3 le società di persone, mentre crescono  le società di capitali (+6,3%). In forte aumento gli avviamenti da parte di soggetti non residenti (+36,6%).

Relativamente alla ripartizione territoriale si sono registrati incrementi in Toscana (+2,5%) e Lombardia (+1,4%) e flessioni in Valle d’Aosta (-15,5%), Basilicata (-13,7%) e Puglia (-11,8%).

Il commercio rimane il settore produttivo con il maggior numero di avviamenti di partite Iva (21,6% del totale), seguito dalle attività professionali (12,4%) e dalle costruzioni (11,4%).  
Considerando i dieci settori principali, che fanno registrare nel complesso circa l’85% dei nuovi avviamenti nel trimestre, le variazioni più significative rispetto all’ultimo trimestre del 2023 riguardano il settore dell’agricoltura (-19,4%), il settore delle attività finanziarie (+16,7%), le altre attività di servizi (+9,6%), il settore della sanità (-7,9%), il settore delle attività professionali (-6,5%) e il settore del commercio (+4,5%).

Nel quarto trimestre 2024 hanno aderito al regime forfettario 32.397 soggetti, pari al 34,4% del totale delle nuove aperture, con una flessione dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Credito d’imposta investimenti nelle ZLS fruibile al 100%

Con Provvedimento del 10 febbraio l’Agenzia dele Entrate ha approvato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti, effettuati dall’8 maggio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), ai sensi dell’articolo 13 del Dl n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili. 
Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito fruibile, da utilizzare in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Professionisti e rimborso spese: novità fiscali dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.

Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).

Dal 2025, l’articolo 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.

Novità 2025 per i Professionisti in regime ordinario

Come abbiamo già anticipato, a partire dall’anno d’imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.

Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
  • nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l’ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.

Attenzione – la novità non coinvolge:

  • il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, in quanto non “anticipate in nome e per conto” del committente;
  • il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.

Novità 2025 per i Professionisti in regime forfetario

Non è chiaro se le modifiche al TUIR riguardino anche i professionisti in regime forfetario. Anzi, nella nuova norma manca uno specifico rinvio alla norma riferita ai forfettari (art. 1 comma 64 della L. 190/2014).

I rimborsi spese, anche se analitici e tracciati, continuano quindi a costituire compenso per i contribuenti forfettari; quantomeno fino ad eventuali successive modifiche normative.

Novità per le imprese committenti

Dal 1° gennaio 2025 ci sono novità in tema di rimborsi spese che coinvolgono anche le imprese committenti.

Ai sensi del modificato art 95 del TUIR, le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono infatti deducibili dal reddito solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciati” (quelli previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Suggerimento

Per semplificare il rapporto tra il professionista e i committenti potrebbe essere utile indicare in fattura “spese sostenute con strumenti di pagamento tracciabili”, allegando poi la copia dei giustificativi che dovranno includere:

  • copia del documento commerciale
  • copia dello scontrino del POS o del pagamento elettronico effettuato

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