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Il mutuo più alto della vendita porta all’accertamento di maggior reddito

Cass. 27 settembre 2024 n. 25854.
La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate (che deduce violazione degli artt. 39 e 41-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e 54 D.P.R. 26/10/1972 n. 633), e cassa con rinvio la sentenza della CTR dell’Emilia – Romagna n. 3580/14/2016, ribadendo un principio di diritto già espresso (Cass. 18/02/2020, n. 4076, 09/06/2017, n. 14388, 28/02/2017, n. 5190):
“In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova”.

Si trattava di cessioni immobiliari soggette ad IVA, tra società, non protette pertanto dall’ombrello del prezzo-valore, per cui la base imponibile è necessariamente costituita dalla rendita catastale, che vale solo per l’imposta di registro ove acquisti persona fisica. L’Agenzia accerta in tal caso il reddito percepito dalla società, e, a seguito di indagini bancarie, rileva prezzi inferiori all’importo dei mutui concessi agli acquirenti e alle perizie redatte per ottenerli.

La Cassazione contesta inoltre, mi pare doverosamente, la tesi difensiva per cui sarebbe “dato di comune esperienza che vengano effettuate perizie che sovrastimano l’immobile per consentire la stipulazione di contratti di mutuo di maggior importo”. Non si tratta infatti di “atto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”.
Per fortuna…

Pmi e professionisti: contributi per la certificazione della parità di genere. Domande dal 26 febbraio

Lo scorso 11 febbraio sul sito internet del Dipartimento per le Pari Opportunità è stato pubblicato il nuovo Avviso Pubblico finalizzato all’ottenimento di contributi per la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022), la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità, realizzata in collaborazione con Unioncamere.
L’avviso definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere. 

In particolare, sono previste agevolazioni:

  • per l’assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l’assegnazione di un contributo per ciascun soggetto (imprese e professionisti) fino a 2.500 euro sotto forma di servizi finalizzati a trasferire ai beneficiari della misura competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere;
  • per il rilascio della certificazione è prevista l’assegnazione di contributi fino a 12.500 euro sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell’apposito Elenco.

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 26 febbraio e fino al 18 aprile attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.

Clicca qui per maggiori informazioni.

Deducibilità perdite su crediti: la prova è compito del contribuente

Affinché l’elemento negativo sia fiscalmente rilevante è necessario fornire un riscontro dando anche evidenza dell’impossibilità del suo recupero in via coattiva.

In tema di imposte sul reddito d’impresa, la deducibilità dal reddito imponibile dei componenti negativi costituiti da perdite su crediti deve risultare da elementi certi e precisi, sia in relazione all’esistenza del credito, sia in relazione alla definitività della perdita. Spetta al contribuente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita. Laddove il contribuente non riesca a dimostrare che la perdita sul credito vantato è stata certa e definitiva nell’anno in cui è stata dedotta fiscalmente, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la maggiore imposta. Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 303 dell’8 gennaio 2025.

Cittadini extracomunitari: dal 2025 stop a detrazioni per familiari a carico residenti all’estero

Novità in tema di detrazioni per familiari a carico residenti all’estero.
Con l’introduzione del comma 2-bis nell’articolo 12 del Tuir, la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha previsto, dal 2025, l’esclusione dal diritto alle detrazioni per i familiari a carico residenti all’estero per i cittadini extra-UE o  extra SEE. 
Fino al 2024, infatti, i contribuenti stranieri residenti in Italia potevano richiedere le detrazioni per familiari a carico residenti all’estero, possibilità che è stata eliminata a partire da quest’anno.

La disposizione riguarda unicamente i contribuenti che non sono cittadini italiani o appartengono ad uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Rimangono esclusi dal diritto alla detrazione per carichi di famiglia, come avveniva in passato, i cittadini stranieri non residenti in Italia (comma 3 dell’articolo 24 del Tuir), ad eccezione dei cosiddetti “non residenti Schumacher”. 

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