Rimborso versamenti diretti anche se conseguenti ad errore volontario: Sentenza GGT Umbria

L’istanza di rimborso chiesta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973 a titolo di maggiore Ires indebitamente versata, può essere presentata, oltre che nel caso di errore materiale, anche in quello di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente.

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, nella Sentenza n. 352/1 del 6 novembre 2024.
Nel caso di specie, la contribuente, una fondazione bancaria, aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore IRES indebitamente versata, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per godere della riduzione dell’imposta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ratione temporis vigente.

Agevolazione prima casa e donazione abitazione preposseduta con ‘clausola di premorienza’

Con Risposta n. 27 del 12 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la donazione con clausola di premorienza è considerata valida ai fini del rispetto dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, disciplinata dalla lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986 in quanto, al momento dell’acquisto della nuova abitazione, il donante non risulta più titolare dell’immobile donato, soddisfacendo così le condizioni necessarie per ottenere il beneficio fiscale.

La donazione, difatti, è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto.

Superbonus: sconto in fattura anche senza fattura diretta tra general contractor e condominio

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per lavori agevolati con il Superbonus può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un general contractor) che, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a “lavori già effettuati”.
Resta fermo che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.

Ciò posto, il condominio committente che abbia affidato i lavori a un’impresa general contractor, che a sua volta si è avvalsa di appaltatori, potrà continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, se il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 26 del 12 febbraio.

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