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Imposta proporzionale per la conferma dell’atto nullo un altro interpello da evitare

Risposta AE n. 214/2024.

Nell’atto di trasferimento di un fabbricato, è noto, occorre indicare i relativi titoli edilizi abilitativi, se no è nullo (art 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 TUE; e art.40, l. 47/85, ancora vigente i per fabbricati più risalenti).
Si può però confermare, se i titoli esistevano ed erano regolari, con apposito atto notarile che lo “riporta in vita” (art 46, c. 4, TUE).

Nel caso sollevato dal richiedente l’atto aveva ad oggetto la vendita di un terreno, su cui insisteva già un fabbricato, che veniva però ignorato, anche se già di proprietà del cedente per accessione (le eccezioni cui si riferisce l’art. 934 c.c. qui non venivano in considerazione).
Si trattava dunque di regolarizzare un atto già tassato, posto che il prezzo comprendeva già il fabbricato. Ma il richiedente instilla «”il dubbio” che “in sede di rettifica e conferma di tale atto nullo debba procedersi alla tassazione dei fabbricati medesimi ed in che misura».
E l’Agenzia scioglie il dubbio volentieri, ritendo che in tal caso non si opera una “mera rettifica […], ma viene modificata una parte essenziale del contratto, ovvero l’immobile oggetto del negozio precedente che, conseguentemente, acquisisce un valore economico differente”.

Pur riconoscendo che l’atto non produce effetti traslativi, l’AE sostiene che ridefinisce “l’oggetto del precedente atto di trasferimento e assume una portata innovatrice dell’assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all’atto rettificato, rilevante ai fini della tassazione indiretta”.

“Ciò posto” assesta il suo colpo e ”in ossequio all’articolo 20 del TUR” che prevede la tassazione “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto” ritiene applicabile l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3 %, prevista quale aliquota residuale per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (art. 9 Tar., I, TUR), da applicare al ”valore del bene o del diritto oggetto dell’atto che, trattandosi di beni immobili, si intende ”il valore venale in comune commercio ” (art. 51 del TUR).

“Resta impregiudicato”, conclude l’agenzia, “ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria”. Che, magari, opterà invece per il 9 % (art. 1 tariffa tur), chi può dirlo?
Forse il prossimo interpello…

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Quell’attrazione (fatale) per l’interpello

L’irrefrenabile desiderio di consultare l’Agenzia anche su questioni pacifiche ha prodotto una sorprendente risposta:
“RIACQUISTARE L’USUFRUTTO NON BASTA AD EVITARE LA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA”.

E’ noto: chi acquista la prima casa, non solo in proprietà, ma anche in usufrutto, abitazione, nuda proprietà, e poi la rivende entro i cinque anni, deve comprarne un’altra entro un anno e andarci a vivere, se no decade dalle agevolazioni e paga una sanzione del 30% (art. 1, nota II bis, c. 4, Tar. A, DPR 26 aprile 1986 n.131 – TUR).

Ebbene, il riacquisito, secondo questa originale interpretazione dell’Agenzia, deve riguardare esclusivamente la piena proprietà.
Lo desume da una bizantina lettura delle due norme di legge: una (nota II bis c. 1) riferisce l’agevolazione ad atti “traslativi o costitutivi” di proprietà o altri diritti reali, l’altra (nota II bis c.4) correla la mancata decadenza all’“acquisto di altro immobile da adibire a residenza principale”. Richiama anche decisioni della Corte costituzionale e della Cassazione, che a suo dire, avallerebbero questa interpretazione.

Quindi: chi acquista l’usufrutto potrebbe godere delle agevolazioni, ma poi se lo cede nei cinque anni e riacquista la casa sempre in usufrutto e proprio in forza di quel diritto ci va a vivere, gode di nuovo delle agevolazioni (questo, bontà sua, l’agenzia non può che confermarlo), ma decadrebbe da quelle richieste precedentemente.

La risposta, che non riveste forma di circolare o risoluzione, vincola, “con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”, solo l’amministrazione, non il contribuente istante, che “resta libero di disattenderlo” (Corte cost. Sent n. 191/2007). Facoltà che spetta, a maggior ragione, a tutti gli altri contribuenti…

Società cancellata dal Registro Imprese: i soci rispondono dei debiti?

Con Sentenza n. 3625 del 12 febbraio le Sezioni Unite civili di Cassazione si sono espresse in materia di responsabilità dei soci per il debito tributario dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese, ed hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:

  • “Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;
  • questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie;
  • la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.”

Imposta di successione: approvato il nuovo modello dichiarativo

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 14 febbraio, ha approvato il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, aggiornato secondo le ultime disposizioni normative.

In particolare, il modello dichiarativo e le relative istruzioni per la compilazione sono stati adeguati alle disposizioni contenute nel DL n. 139/2024 per permettere ai contribuenti interessati di procedere direttamente all’autoliquidazione dell’imposta di successione, al posto di quella effettuata dall’Agenzia delle entrate.
A questo scopo, è stata inserita una specifica sezione nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF).

Altri adeguamenti
Relativamente alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipo-catastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, invece che nel momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali.
Vengono attuate anche le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”.

Nel nuovo modello, inoltre, sono state recepite le novità in merito al sistema sanzionatorio tributario, relative al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipo- catastali e degli altri tributi autoliquidati.
Infine, il modello dichiarativo è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.

Svalutazione titoli sospesa anche nel 2024

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato il Documento Interpretativo 11 – aggiornato per i bilanci 2024 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

L’aggiornamento del documento fa seguito alla pubblicazione, in data 23 settembre 2024, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto l’esercizio 2024 l’applicazione della norma sulla valutazione dei titoli non immobilizzati, senza introdurre novità sotto il profilo tecnico contabile per le società OIC.

Il documento prevede che in nota integrativa sia data informativa circa le modalità di utilizzo della deroga, indicando la differenza fra il valore di iscrizione e quello di mercato nonché le motivazioni che hanno portato a considerare la perdita temporanea.

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