3897-la-donazione-con-patto-riversibilita--per-premorienza-non-preclude-l-agevolazione-prima-casa

La donazione con patto riversibilità per premorienza non preclude l’agevolazione prima casa

Risposta a interpello AE n. 27/2025.

Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa è ovviamente necessario non averne altre, o impegnarsi a cederle: occorre quindi “liberarsi” della proprietà di quella precedente.

Se si vuole che la casa precedente resti nella propria disponibilità, o, comunque, in famiglia, la più fidata resta … la mamma, disponibile alla restituzione, ove occorra. In caso di sua premorienza, però, l’immobile finirebbe in eredità anche agli altri suoi figli. Per evitarlo si può ricorrere in tal caso alla condizione di riversibilità (art. 791 c.c.) che, risolvendo gli effetti della donazione, fa tornare al donante la proprietà del bene, che non entra quindi nell’asse ereditario, avendo cura di precisare che la riversibilità opera solo per la premorienza della donataria, la mamma, e non anche dei suoi discendenti.

Non ce n’era bisogno, ma qualcuno ha pensato di chiedere all’agenzia delle entrate se anche questo trasferimento, considerato “instabile” in quanto condizionato risolutivamente, potesse consentire al donante di chiedere l’agevolazione per la nuova prima casa; se cioè dopo la donazione potesse dovesse ritersi ugualmente soddisfatto “il requisito di non possidenza di altro immobile acquistato con l’agevolazione in parola, di cui alla citata lettera c) della Nota Il bis” del TUR.

L’agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 27/2025, l’ha confermato senza esitazioni, perché la donazione “è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto”.

Questa volta è andata bene, la roulette russa dell’interpello andrebbe però maneggiata con maggior prudenza…

Bonus investimenti Mezzogiorno: istruzioni sulla rideterminazione del credito d’imposta

Nella Risposta n. 37 del 18 febbraio l’Agenzia delle Entrate, esaminando il caso di una società che, a seguito di investimenti effettuati nel 2022 nel Mezzogiorno, ha venduto parte dei macchinari acquistati e deve rettificare gli importi dell’investimento realizzato, chiarisce come correggere gli importi degli investimenti precedentemente indicati nella Comunicazione CIM17, in caso di restituzione parziale dei beni acquisiti.
L’Agenzia precisa innanzitutto che, dato che la società, in data 25 giugno 2024, ha venduto parte degli investimenti effettuati nel 2022, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti l’importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si riduce “automaticamente”, senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.

In merito alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi dell’impresa beneficiaria, l’Agenzia fornisce chiarimenti in linea con le indicazioni fornite con la Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, dove è stato chiarito che, “il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione”.

Nel rigo RU5, in particolare, va indicato: ­

  • nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
  • nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi
    sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione
    è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della
    presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle
    colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2.

In considerazione delle indicazioni di cui sopra, chiarisce l’Agenzia Entrate, il credito in parola va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di “maturazione” dello stesso, ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, purché ne sia stata rilasciata l’autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione. Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell’autorizzazione.

Nella fattispecie oggetto di interpello, alla data di scadenza del termine di
presentazione del Modello Redditi ­ Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l’importo
del credito spettante ­ ”maturato” nell’anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 ­ risultava già ”rideterminato” per
effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato
l’importo già ridotto e non anche quello originario.

La correzione del dato erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore” nei termini di cui all’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322-1998.

Recupero record dell’evasione fiscale nel 2024

A seguito dell’attività di recupero dell’evasione svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nel 2024 sono confluiti complessivamente nelle casse dello Stato 33,4 miliardi di euro, di cui 7,1 miliardi conseguiti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.
Si tratta, quindi, di 2 miliardi in più rispetto al 2023.
In aumento anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate ha raggiunto i 587 miliardi di euro, in crescita di 43 miliardi rispetto al 2023 (+8%). 

In particolare, dei 26,3 miliardi di euro di recupero dell’evasione fiscale dell’Agenzia delle Entrate, l’87% proviene da attività ordinarie, di cui 12,6 miliardi sono stati versati dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell’Agenzia delle Entrate, 5,7 miliardi a seguito di una cartella e 4,5 miliardi sono frutto delle attività di promozione della compliance.
In flessione, invece, del 30% gli incassi da misure straordinarie, sempre riferiti all’Agenzia delle Entrate (rottamazione delle cartelle, liti pendenti e “pace fiscale”).
Dei 16 miliardi di euro di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, 10,6 provengono da attività ordinarie e 5,4 da misure straordinarie. 
Relativamente agli enti affidatari, 8,9 miliardi sono stati riscossi per conto dell’Agenzia delle Entrate, 3,8 miliardi per l’Inps, 1 miliardo per i Comuni e i restanti per altri enti (Regioni, Casse di previdenza, Ministeri, Inail, ecc). 
Rispetto invece alle fasce di debito, il 57% delle somme (oltre 9 miliardi) sono state versate da contribuenti con debiti superiori a 100mila euro.

Dalle attività anti-frode svolte dal Fisco (analisi di rischio e controlli preventivi) l’Agenzia delle Entrate ha assicurato minori spese a carico del bilancio dello Stato per 5,8 miliardi di euro tra crediti fittizi, indebite compensazioni e rimborsi Iva non spettanti. Infine, in attuazione delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle cosiddette partite Iva “apri e chiudi”, l’Agenzia ne ha cessate d’ufficio quasi 6mila. 

Clicca qui per accedere alle slide pubblicate dall’Agenzia Entrate con i dati del 2024 in dettaglio. 

Il nuovo modello F24/770

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità “semplificata” di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5.
La nuova possibilità, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico (modello F24/770), comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 25978 del 31 gennaio 2025 dispone le modalità attuative dell’art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 definendo le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuando i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

In particolare, ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti dovranno indicare:
a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

Il decreto ha approvato anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24.

La scelta in opzione per la comunicazione all’atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, ex art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024, vincola il sostituto d’imposta alla modalità semplificata per tutto l’anno d’imposta.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.