Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica: PACCHETTO SOFTWARE

Abbiamo pubblicato un pacchetto software, in versione MS Excel ed in versione Cloud, per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024.

Il software consente di calcolare con precisione il credito spettante, tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa vigente, in particolare l’Art. 1, commi 198-209 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e le successive modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Le agevolazioni si basano sul Piano Transizione 4.0, che prevede aliquote differenziate a seconda della tipologia di attività e delle spese ammissibili.

I software possono essere acquistati singolarmente o all’interno di un conveniente pacchetto.

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Concordato fallimentare con terzo assuntore e imposta di registro: nuovo orientamento delle Entrate

Chiarimenti in merito all’imposta di registro dovuta per il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore.

Con Risoluzione n. 13 del 19 febbraio l’Agenzia delle Entrate chiarisce che all’omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore va applicata la tassazione prevista dall’articolo 21, comma 3, del Tur secondo cui “non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati ad altre disposizioni”. L’imposta di registro, quindi, è applicata in misura proporzionale su una base imponibile corrispondente al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti. L’Agenzia recepisce quindi il consolidato orientamento della Corte di cassazione e ritiene superati i chiarimenti forniti in materia con la Circolare n. 27/E del 2012.

Le Entrate precisano inoltre che il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, disciplinato dall’articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa. 
Le stesse conclusioni valgono anche ai fini dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (articoli 240-253), in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente “concordato fallimentare”.

Dal 2025 i rimborsi per il distacco del personale soggetti a Iva

Con Risposta n. 38 del 18 febbraio l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA relativo ai distacchi e/o prestiti tra imprese, in seguito all’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge 67/1988, avvenuta con l’art. 16-ter del Decreto Legge 131/2024.

In base alla nuova disposizione devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Le nuove disposizioni prevedono anche una clausola di salvaguardia per i comportamenti posti in essere anteriormente alla predetta data. 
In particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell’impresa che non ha addebitato l’IVA alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale sia la condotta dell’impresa che ha addebitato l’IVA su dette prestazioni in conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE.

Nel caso in esame, chiarisce l’Agenzia Entrate, è riscontrabile un nesso diretto, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, tra la prestazione della richiedente, avente ad oggetto il distacco del proprio personale presso altro ente, e la controprestazione di quest’ultimo, in quanto gli importi versati alla società e il distacco di personale si condizionano reciprocamente.

Dunque, gli importi erogati dall’ente alla società, a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno essere assoggettati ad imposta.

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