Procreazione assistita: con fattura cointestata, ciascuno detrae il 50%

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita è fruibile al 19% per l’importo eccedente 129,11 euro (art. 15, comma 1, lett. c, del Tuir) per entrambi i componenti della coppia e, in particolare, dalla persona intestataria della fattura.
Nel caso in cui la fattura sia cointestata, la detrazione spetta nella misura del 50% per ciascuno.

A chiarirlo l’Agenzia Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, dove precisa anche che, qualora la prestazione non sia resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, per poter detrarre la spesa occorre che il pagamento sia effettuato con sistemi “tracciabili”.

Contratti di lavoro e incarichi professionali senza imposta bollo, anche se riconducibili ad appalti di servizi

Nella Risposta n. 40 del 20 febbraio l’Agenzia delle Entrate si occupa del caso di un Comune, non dotato di una propria avvocatura interna per la difesa in giudizio, che fruisce dei servizi legali offerti da professionisti esterni per promuovere azioni giudiziarie o di resistere in giudizio. A tal fine, è solito sottoscrivere con il professionista incaricato un disciplinare per il conferimento dell’incarico nel quale sono definiti in modo dettagliato doveri e prestazioni delle parti, e chiede quindi se tale disciplinare sia soggetto all’imposta di bollo o se sia invece applicabile l’esenzione di cui all’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972, che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi.

Nel caso di specie, spiegano le Entrate, attese le modalità di conferimento dell’incarico al professionista così come dal disciplinare di affidamento dell’incarico allegato dall’istante, la fattispecie in esame è inquadrabile nell’ambito del contratto d’opera professionale.
Tale contratto, dunque, rientrante tra i “Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi” di cui al citato articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, non sconta l’imposta di bollo.
L’Agenzia Entrate evidenzia inoltre che, ove il contratto stipulato tra l’amministrazione e il professionista fosse riconducibile ad un appalto di servizi, non troverebbero comunque applicazione le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici tra cui la disciplina da applicare per l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Tassazione di proventi da corruzione: vale il momento in cui entrano nella disponibilità del contribuente

In tema di ripresa a tassazione, ai fini dell’Irpef, di redditi costituiti da proventi di attività illecita, per l’individuazione del periodo d’imposta al quale imputare tali redditi deve farsi riferimento al momento in cui viene acquisita la disponibilità dei detti proventi, coincidente con la realizzazione del presupposto impositivo fissato dall’art. 1 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 307/2025.
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento con il quale operava il recupero a tassazione, ai fini dell’IRPEF, di proventi illeciti conseguiti dallo stesso contribuente nell’anno 2006, mediante la commissione di plurimi reati di corruzione posti in essere in qualità di Direttore pro tempore di un Ufficio locale delle Entrate.

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